27 Gennaio 2025

Condizioni applicative della semplificazione prevista per i movimenti intracomunitari di beni a scopo di lavorazione

di Marco Peirolo
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Per i trasferimenti intracomunitari di beni a scopo di lavorazione si pone il problema di stabilire se il soggetto passivo italiano sia tenuto ad identificarsi ai fini Iva nello Stato UE del terzista.

L’articolo 17, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, considera assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato UE. In particolare, costituisce “trasferimento a destinazione di un altro Stato UE” qualsiasi trasporto/spedizione di un bene mobile materiale effettuato dal soggetto passivo o per suo conto, fuori dal territorio dello Stato UE in cui si trova il bene, ma nella UE, per le esigenze della sua impresa.

La lett. f), del successivo par. 2, dell’articolo 17, della Direttiva n. 2006/112/CE, stabilisce che non si considera “trasferimento a destinazione di un altro Stato UE” il trasporto/spedizione di un bene ai fini della prestazione di un servizio resa al soggetto passivo e avente per oggetto i lavori riguardanti il bene materialmente eseguiti nel territorio dello Stato UE di arrivo del trasporto/spedizione del bene, qualora il bene, al termine dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato UE a partire dal quale era stato inizialmente trasportato/spedito.

Nella disciplina Iva italiana, in linea con l’articolo 17, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, l’articolo 41, comma 2, lett. c), D.L. 331/1993, dispone che è assimilato ad una cessione a titolo oneroso l’invio di beni nel territorio di altro Stato UE, mediante trasporto/spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3, di beni ivi esistenti.

Prima della modifica operata dall’articolo 13, comma 1, lett. b), L. 115/2015 (Legge europea 2014), l’articolo 41, comma 3, D.L. 331/1993, escludeva dall’assimilazione, ai fini che qui interessano, i beni inviati in altro Stato UE per essere lavorati.

A differenza della corrispondente disposizione comunitaria, l’equiparazione alle cessioni a titolo oneroso era esclusa in funzione della mera finalità dell’invio dei beni in altro Stato UE, vale a dire la lavorazione, indipendentemente dalla successiva destinazione dei beni lavorati che, quindi, non dovevano necessariamente ritornare al soggetto passivo in Italia.

La Corte di giustizia UE, con la sentenza relativa alle cause riunite C-606/12 e C-607/12 del 6.3.2014, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 41, comma 3, D.L. 331/1993, in quanto in contrasto con l’articolo 17, par. 2, lett. f),  Direttiva n. 2006/112/CE.

A seguito dell’intervento della Legge europea 2014, l’assimilazione non opera per i beni inviati in altro Stato UE a scopo di lavorazione se i beni, al termine della prestazione, sono trasportati/spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nel territorio dello Stato.

In sintesi, quando non trova applicazione la semplificazione, il soggetto passivo italiano è tenuto ad identificarsi ai fini Iva nello Stato UE del terzista per rilevare il corrispondente acquisto intracomunitario, imponibile ai sensi dell’articolo 21, Direttiva n. 2006/112/CE.

Nella prospettiva italiana, invece, l’invio dei beni in conto lavoro dà luogo alla corrispondente cessione intracomunitaria, da fatturare in regime di non imponibilità ex articolo 41, comma 2, lett. c), D.L. 331/1993, con base imponibile costituita, ai sensi dell’articolo 43, comma 4, D.L. 331/1993, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento di effettuazione dell’operazione.

Come si evince dall’articolo 17, par. 3, Direttiva n. 2006/112/CE, qualora una delle condizioni in base alle quali opera la semplificazione non sia più soddisfatta, il bene si considera trasferito a destinazione dello Stato UE del terzista e, in questo caso, il trasferimento ha luogo nel momento in cui la condizione cessa di essere integrata.

Per esempio, nel caso in cui siano inviati dall’Italia in un altro Stato UE per lavorazione beni destinati ad essere restituiti al committente in Italia, ma i beni, successivamente all’intervenuta lavorazione, sono inviati in altro Stato UE o in uno Stato extra-UE, oppure sono ceduti nello Stato UE in cui sono state eseguite le anzidette prestazioni, l’originario trasferimento dei beni non soggetto ad Iva viene a concretizzare “ex post” una cessione intracomunitaria non imponibile in Italia, con il conseguente obbligo di osservare gli adempimenti sopra descritti.

È dato osservare che esistono Stati UE, come la Romania, per i quali la semplificazione prevista per i movimenti intracomunitari di beni a scopo di lavorazione soggiace alla condizione che il soggetto passivo trasferente non sia identificato ai fini Iva al loro interno, cioè nello Stato UE in cui i beni sono inviati per essere lavorati.

Nel caso, per esempio, della Romania, una volta che il soggetto passivo italiano ha aperto una posizione Iva “in loco” – indispensabile per rilevare l’acquisto intracomunitario dei beni che, al termine della lavorazione, non siano rispediti al soggetto passivo in Italia – la semplificazione non può più essere applicata, in particolare neppure per i beni che, dopo la lavorazione, siano trasportati/spediti in Italia.

In sostanza, a seguito dell’identificazione Iva in Romania, tutti i trasferimenti di beni a scopo di lavorazione danno luogo ad un acquisto intracomunitario imponibile in Romania, sicché la posizione Iva rumena del soggetto passivo italiano è tenuta ad emettere un’autofattura in cui figuri, come fornitore, la partita Iva italiana del soggetto passivo e, come cliente, il codice identificativo Iva rumeno del soggetto passivo stesso.

C’è, quindi, da chiedersi se tale risultato, dipendendo da una condizione non prevista dalla Direttiva n. 2006/112/CE, sia compatibile con la disciplina comunitaria di riferimento.