10 Novembre 2018

Conciliazione giudiziale

di EVOLUTION
Scarica in PDF
La conciliazione giudiziale è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario che consente al contribuente, all’Ente impositore o all’Agente della riscossione di definire, totalmente o parzialmente, ogni controversia appartenente alla giurisdizione tributaria, sia per questioni di fatto che di diritto.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Contenzioso”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza le regole previste per consentire la risoluzione tra le parti nel processo di primo e di secondo grado.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, la conciliazione giudiziale è stata profondamente modificata dal D.Lgs. 156/2015, che ha riformato l’articolo 48 del D.Lgs. 546/1992 e introdotto gli articoli 48-bis e 48-ter del D.Lgs. 546/1992.

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 156/2015, la conciliazione giudiziale può interessare le controversie pendenti sia in primo (anche quelle reclamabili, di importo inferiore ad euro 50.000) che in secondo grado di giudizio.

La disciplina prevede due tipi di conciliazione giudiziale:

  • fuori udienza, quando, in pendenza di giudizio, le parti, con istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori, depositano l’accordo conciliativo raggiunto per la definizione totale o parziale della controversia.
  • in udienza, quando una delle parti, fino a 10 giorni liberi prima dell’udienza di trattazione, presenta istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

Dalla conciliazione possono prodursi i seguenti effetti:

  • l’estinzione totale o parziale della causa, a seconda che la conciliazione sia totale o parziale;
  • la riduzione delle sanzioni al 40 o al 50 per cento del minimo previsto dalla legge, a seconda che la conciliazione sia avvenuta rispettivamente in primo o secondo grado.

Ai sensi dell’articolo 48-ter, comma 2, D.Lgs. 546/1992 le somme dovute per effetto della conciliazione devono essere versate:

  • entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo, in caso di conciliazione fuori udienza;
  • entro 20 giorni dalla data di redazione del processo verbale di constatazione, in caso di conciliazione in udienza.

Le somme dovute possono essere versate in un’unica soluzione o in forma rateale in un massimo di:

  • 8 rate trimestrali di pari importo, comprensive degli interessi legali calcolati dalla data dell’atto di conciliazione;
  • 16 rate trimestrali di pari importo, se le somme superano i 50.000 euro.

Ex articolo 28-quinquies D.P.R. 602/1973 è possibile operare la compensazione di tali somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili che il contribuente vanta nei confronti delle Amministrazioni pubbliche.

Nei rapporti plurisoggettivi come nel caso di litisconsorzio necessario, da una parte, ci è chi ritiene che dovrebbe coinvolgere tutti i litisconsorti, a causa della inscindibilità della lite, e, dall’altra, vi è chi ritiene la conciliazione giudiziale potrebbe interessare solo coloro che definiscano la lite, con conseguente prosecuzione del processo per gli altri.

Nella conciliazione giudiziale le spese di giudizio sono interamente addebitate alla parte che abbia rifiutato la proposta di conciliazione senza giustificato motivo, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto dell’accordo ad essa proposto.

In caso di intervenuta conciliazione le spese del giudizio saranno invece dichiarate compensatesalvo diversa determinazione delle parti nell’accordo o nel processo verbale di conciliazione.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

FISCOPRATICO