23 Novembre 2018

Con pagamento del debito confisca possibile ma ad effetti condizionati

di Angelo Ginex
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La confisca diretta o per equivalente dei beni che costituiscono il profitto o prezzo del reato tributario può essere adottata anche in presenza di un impegno con l’Amministrazione finanziaria per il pagamento del debito d’imposta, ma resta improduttiva di effetti sino a che non si verifica l’evento futuro e incerto dell’inadempimento dell’accordo.  È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 50157 del 07.11.2018.

La vicenda trae origine dalla contestazione di imposte evase, la quale si concludeva con la sottoscrizione di tre accordi conciliativi con l’Agenzia delle entrate. In sede penale, invece, veniva disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000, il quale era oggetto di istanza di riduzione per una somma pari alla differenza tra la maggior imposta evasa contestata e quella definita con l’Amministrazione finanziaria.

Avverso l’ordinanza di rigetto del gip veniva proposto appello cautelare presso il Tribunale del riesame, il quale procedeva a confermare quanto disposto dal primo giudice, sul rilievo che la riduzione del sequestro potesse avvenire solo a fronte dell’effettivo pagamento delle imposte, da corrispondersi come da accordo conciliativo.

Inoltre, il giudice del riesame riteneva che, attesa l’autonomia tra il processo penale e quello amministrativo sancita dall’articolo 20 D.Lgs. 74/2000, il giudice penale non fosse vincolato dagli accertamenti effettuati in sede amministrativa, ma che spettasse a lui il compito di determinare l’imposta evasa.

Detto provvedimento di rigetto era, dunque, oggetto di ricorso per cassazione per erronea applicazione della legge ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lett. b) c.p.p., giusta esistenza di un accordo conciliativo tra il reo e l’Amministrazione finanziaria teso ad estinguere il debito tributario.

In particolare, stando alle doglianze dei ricorrenti, il giudice del riesame non avrebbe considerato la censura secondo cui non si potrebbe confiscare una somma di denaro eccedente l’accordo concluso con l’Amministrazione finanziaria.

Infatti, se è vero che il giudice penale non è vincolato alle risultanze della procedura amministrativa o del processo tributario, potendo accertare autonomamente l’importo evaso, è altrettanto vero che se ritiene di discostarvisi deve motivarlo.

I Supremi giudici, accogliendo il ricorso dei destinatari della misura cautelare, hanno nel merito ribadito i rapporti tra la confisca, di cui all’articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000, e le procedure per la definizione del debito fiscale.

Più precisamente, seguendo dei precedenti giurisprudenziali, essi hanno chiarito che la disposizione secondo cui la misura ablatoria della confisca, disciplinata dall’articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000, non opera per la parte che il contribuente si obbliga a versare deve essere intesa nel senso che essa può essere certamente disposta anche in caso di assunzione di un impegno di pagamento del debito tributario, ma la sua efficacia è differita e condizionata all’eventuale mancato pagamento del debito (cfr. ex multis Cass., sentenza n. 42470/2016; Cass., sentenza n. 5728/2016).

Invero, la locuzione “non opera” non deve essere interpretata in senso ostativo all’adozione della misura perpetua, ma nel senso che essa non dispiega i suoi effetti relativamente al debito garantito mediante accordo sino al momento in cui è accertato l’inadempimento dell’estinzione del debito.

Corollario di quest’assunto è che, laddove si ammettesse una misura ablatoria produttiva di effetti anche in presenza di una garanzia di assolvimento del debito tributario, si assisterebbe ad un’illegittima duplicazione sanzionatoria.

Da ultimo, i giudici di legittimità hanno ribadito che, attesa l’esistenza di un doppio binario tra il processo tributario e quello penale, quest’ultimo giudice può pacificamente discostarsi dagli accertamenti effettuati dal primo, potendo determinare in autonomia l’ammontare dell’imposta evasa.

Tuttavia, nell’esercizio di tale autonomo potere egli è tenuto a motivare esaustivamente il discostamento dalle risultanze degli accordi conciliativi. Ne deriva che occorre attribuire rilevanza alla quantificazione del profitto del reato operata in sede conciliativa, ma il giudice penale può discostarsi da essa mediante congrua motivazione, accertando un diverso importo.

Nel caso in rassegna, però, il giudice del riesame non ha addotto alcuna motivazione al discostamento e ciò ha condotto alla cassazione del provvedimento, con rinvio al Tribunale del riesame, per una nuova valutazione.

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