23 Giugno 2021

Con “l’esercizio lungo” l’esenzione Irap slitta di un anno

di Fabio Garrini
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La scheda di FISCOPRATICO

Quando la società è costituita nel 2019 con primo esercizio superiore ai 12 mesi, che termina il 31 dicembre 2020, l’esenzione Irap disposta dall’articolo 24 D.L. 34/2020 opera con riferimento al saldo relativo all’intero primo esercizio e all’acconto relativo all’esercizio 2021: la norma riferisce infatti l’agevolazione all’esercizio in corso (per il saldo) e a quello successivo (per l’acconto) al 31 dicembre 2019.

Questa condivisibile posizione è stata espressa dall’Amministrazione Finanziaria nella risposta ad interpello n. 425 pubblicata ieri, 22 giugno 2021.

 

L’esenzione Irap

Una delle disposizioni di maggiore interesse introdotta lo scorso anno da Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito con la L. 77/2020) era senza alcun dubbio l’esonero riconosciuto alle imprese con ricavi non superiori a 250 milioni di euro (da verificarsi nell’esercizio precedente quello di entrata in vigore della disposizione) dal versamento dei debiti d’imposta Irap scaturenti (in generale) dalla scorsa dichiarazione.

Più precisamente, l’articolo 24 disponeva che non fosse dovuto il versamento:

  • del saldo Irap relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta (quindi gli acconti versati risultavano definitivamente acquisiti dall’Erario);
  • della prima rata dell’acconto Irap relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; la norma specifica che l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta, quindi tale importo si considera figurativamente versato ai fini della determinazione del debito relativo a tale periodo d’imposta (detto importo va evidenziato al campo 2 del rigo IR25). Sul punto, la circolare 27/E/2020 osserva che il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50% per i soggetti interessati dagli Isa) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente dovuto (ossia, nei fatti, quello calcolato con il metodo previsionale).

 

Il caso delle società a cavallo

Nell’istanza di interpello in commento viene valutato il caso della società neocostituita con esercizio sociale “a cavallo”, dove il primo esercizio ha durata di 15 mesi (dal 1°ottobre 2019 al 31 dicembre 2020), mentre i successivi avranno la durata ordinaria di 12 mesi e termineranno il 31 dicembre di ogni anno. Si tratta di un caso piuttosto frequente quando le società vengono costitute a ridosso della chiusura dell’anno solare.

Tale situazione deve essere coordinata con la disposizione in commento; posto che l’esercizio 2019 di fatto non esiste, potrebbe sorgere il dubbio che detta società non possa fruire dell’esenzione Irap.

In realtà, come segnalato dall’istante, l’esonero letteralmente riguarda:

  • il saldo del “periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019” e quindi non sarà dovuta l’imposta dell’intero primo esercizio della società, di durata 15 mesi e con termine il 31 dicembre 2020;
  • la prima rata di acconto del “periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019”, quindi relativo al 2021.

Pertanto, osserva l’istante, nulla sarà dovuto a titolo di Irap alla scadenza del 30 giugno 2021, mentre rimarranno dovuti i versamenti in scadenza al 30 novembre 2021 (seconda rata di acconto 2021) e al 30 giugno 2022 (saldo 2021, da cui scomputare anche l’acconto figurativo non versato).

Necessariamente l’Agenzia delle Entrate non può far altro che confermare quanto proposto dall’istante, in conformità con quanto già affermato lo scorso anno con la risoluzione 28/E/2020; in effetti il caso esaminato nella presente istanza di interpello è un “di cui” dell’ipotesi legata all’esercizio a cavallo d’anno, con la peculiarità che l’esercizio in questione è il primo e ha durata superiore ai 12 mesi.

Nella sostanza, comunque, le conclusioni sono le medesime.

Peraltro, osserva l’Agenzia delle Entrate, il fatto che non vi sia un periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per la verifica della soglia di ricavi di 250 milioni di euro) non può considerarsi ostativo alla possibilità di fruire dell’agevolazione.

Infine, l’Agenzia ricorda l’esenzione dal versamento Irap è qualificabile come aiuto di Stato e, quindi, come chiarito con la con la circolare AdE 25/E/2020, va compilato il relativo prospetto del modello dichiarativo (rigo IS201) con l’indicazione del codice aiuto generico 999.

Più precisamente, il codice aiuto generico va indicato in relazione all’esenzione dal versamento del saldo; nella prossima dichiarazione, con il codice aiuto 10 andrà indicata l’esenzione dal versamento dell’acconto.