12 Giugno 2014

Con la “voluntary” arriva anche il “ravvedimento speciale”

di Nicola Fasano
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Con l’ultimo emendamento al disegno di legge sull’autodenuncia dei capitali illecitamente detenuti all’estero, oggetto di discussione in questi giorni in Parlamento, fa capolino anche un particolare tipo di ravvedimento “lungo”, che in sostanza consente ai contribuenti, al di fuori dei casi di regolarizzazione dei capitali esteri, di presentare la dichiarazione omessa, o integrare quella infedele, per gli anni ancora accertabili fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

Ma procediamo con ordine, dando uno sguardo prima alle modifiche più significative in tema di “voluntary” e poi a quelle sul “ravvedimento speciale”, fermo restando che l’iter parlamentare è ancora lungo (l’approvazione del provvedimento definitivo è attesa entro fine giugno).

Per la “voluntary” le novità che danno senz’altro molto più appeal alla regolarizzazione riguardano in particolare:

  • La riduzione di un quarto del minimo edittale per le sanzioni relative alle imposte (su cui poi dovrebbero essere applicate le ulteriori riduzioni “ordinarie” previste in caso di definizione dell’accertamento, così per esempio le sanzioni per dichiarazioni infedele verrebbero applicate in definitiva nella misura del 12,5%);
  • L’applicazione, ai fini delle violazioni da RW, della sanzione-base del 3%, e non quella del 6% anche in caso di investimenti in Paesi black-list, purché si tratti di Stati che, entro il 1 settembre 2014 (data che tuttavia appare troppo ravvicinata) stipulino accordi per lo scambio di informazioni. In tal caso viene meno anche il raddoppio delle sanzioni di cui all’art. 12 del d.l. 78/2009 (ma non quello dei periodi di imposta accertabili);
  • La possibilità, su istanza del contribuente, di forfetizzare il calcolo delle imposte dovute nella misura flat dell’1% (si presume un reddito pari al 5% e si applica l’aliquota del 20%) sulla consistenza del capitale alla fine di ciascun anno, purché l’ammontare complessivo annuo delle attività finanziarie non ecceda i 2 milioni di euro;
  • Ai soli fini della VD, inoltre, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salvo prova contraria, ripartita in parti uguali fra tutti coloro che alla fine dell’anno ne avevano la disponibilità (si dovrebbe così evitare l’effetto “moltiplicativo” delle sanzioni RW previsto, per esempio, in casi conti correnti cointestati);
  • La limitazione della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero nei soli confronti dell’istante (è salvo dunque il professionista) e l’estensione delle cause di non punibilità e di riduzione della pena nei confronti di tutti i concorrenti nel reato.

Con riferimento invece al “ravvedimento speciale” per l’integrazione degli imponibili, va detto che trattasi di una regolarizzazione di più ampio respiro rispetto alla VD, a cui potrebbero ricorrere, solo per una volta, tutti i contribuenti (comprese dunque le società) entro il 30 settembre 2015 per regolarizzare l’omessa o infedele dichiarazione per i periodi di imposta fino a quello in corso al 31 dicembre 2012, sempre che non si sia avuta formale conoscenza di azioni di controllo del Fisco o procedimenti penali. Tale “via di fuga”, peraltro, potrebbe essere particolarmente apprezzabile in connessione con la VD quando, a monte, vi siano state delle violazioni (come per esempio la creazione di fondi neri all’estero) commesse per il tramite di società che potrebbero venire alla luce proprio con la VD (restando ferma la necessità di chiarire all’amministrazione finanziaria nell’ambito della collaborazione volontaria, le modalità di costituzione degli investimenti esteri) e che rischiavano di rimanere senza alcuna copertura.

Rientrano nell’ambito soggettivo della disposizione anche i sostituti di imposta con riferimento alle ritenute omesse o effettuate in misura minore del dovuto.

In ogni caso, per accedere alla regolarizzazione, sarà necessario oltre che presentare la dichiarazione “corretta”, versare imposte (calcolate in modo analitico), contributi, interessi e sanzioni in unica soluzione. Le sanzioni (per esempio quella del 120% per omessa o quella del 100% per infedele dichiarazione) sono applicate nella misura di un ottavo del minimo edittale come se si trattasse, in sostanza, del ravvedimento operoso “ordinario” entro l’anno.

Il ravvedimento speciale godrebbe inoltre di rilevanti benefici penali (a seconda dei reati sono previste ipotesi di esclusione della punibilità o riduzione fino alla metà per le ipotesi di dichiarazione fraudolenta).

Dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa decorrerebbero, infine, gli ordinari termini per le attività di controllo automatico e accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria che quindi slitterebbero in avanti rispetto all’anno di imposta regolarizzato.

Non resta che seguire l’evoluzione parlamentare delle disposizioni per valutarne l’effettivo appeal, che, di primo acchito sembra notevolmente “rinforzato”, soprattutto per la VD.