5 Maggio 2025

Comunicazione dei controlli fiscali senza rilievi

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Con il provvedimento n. 186444 del 17.04.2025, l’Agenzia delle entrate ha individuato le modalità semplificate di comunicazione dell’esito negativo dell’attività istruttoria di controllo effettuata nei confronti del contribuente, in attuazione dell’articolo 6, comma 5-bis, L. 212/2000 (Statuto del contribuente).

Tale disposizione prevede che, in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia informato, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a comunicare al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l’esito negativo della medesima.

Esito negativo significa che non risulta alcuna irregolarità rilevata dall’Agenzia delle entrate nei confronti del contribuente.

Nelle attività istruttorie di controllo rientrano:

Il provvedimento attuativo individua 3 modalità semplificate di comunicazione:

  1. tramite l’applicazione IO. La trasmissione della comunicazione tramite l’applicazione IO è effettuata attraverso un messaggio inviato, mediante notifica push, al dispositivo degli utenti attivi che non abbiano disabilitato il servizio “Comunicazioni per te” dell’Agenzia delle entrate sull’applicazione IO. La comunicazione è visibile anche nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  2. mediante l’applicazione AgenziaEntrate. La trasmissione della comunicazione tramite l’applicazione AgenziaEntrate è effettuata con la pubblicazione di un messaggio nell’area notifiche dell’applicazione, accessibile previa autenticazione dell’utente tramite Spid o, nei casi previsti, tramite le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate;
  3. tramite l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata (pec) al domicilio digitale del contribuente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 60-ter, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.P.R. 600/1973.

La comunicazione consiste in un breve messaggio di testo contenete le seguenti informazioni:

  • mittente del messaggio: l’Agenzia delle entrate;
  • titolo del messaggio: in cui si fa riferimento all’esito dell’attività istruttoria di controllo avviata con l’invio del questionario e/o dell’invito di comparizione;
  • contenuto del messaggio: in cui si informa il contribuente che l’attività istruttoria svolta nei suoi confronti si è conclusa senza che siano state rilevate violazioni e che l’esito comunicato non pregiudica l’esercizio successivo dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria, sulla base delle disposizioni vigenti;
  • tipologia e numero dell’atto: in cui si fa riferimento al questionario o invito di comparizione inviato, individuandolo con gli estremi identificativi e l’anno di emissione;
  • denominazione Ufficio: in cui si individua la struttura dell’Agenzia delle entrate che ha emesso l’atto istruttorio di controllo.

La comunicazione semplificata dell’esito negativo dell’attività istruttoria di controllo non pregiudica tuttavia l’esercizio successivo dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Il messaggio, infine, non riguarda le attività di liquidazione automatizzata delle imposte ex articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973, né la liquidazione dell’Iva dovuta ai sensi dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972. Queste attività, infatti, sono escluse dall’obbligo di comunicazione semplificata dell’assenza di rilievi.