19 Giugno 2017

Compensazione Iva vistata dal giorno 10 del mese successivo

di Alessandro Bonuzzi
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Il D.L. 50/2017 (cd. Manovra correttiva), ancora in attesa di essere convertito in legge, ma il cui testo può dirsi definitivo, attesa l’avvenuta approvazione da parte del Senato, reca all’articolo 3 alcune disposizioni tese a contrastare le indebite compensazioni orizzontali.

L’intervento normativo agisce su due fronti, da una parte, estendendo l’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità la cui apposizione preventiva è richiesta per poter compensare crediti tributari e, dall’altra, per i titolari di partita Iva, ampliando l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate per l’effettuazione di compensazioni.

Con specifico riferimento al visto di conformità, è appena il caso di ricordare che esso è diretto ad attestare la conformità dei dati indicati nelle dichiarazioni rispetto alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla pertinente documentazione contabile.

La novella normativa riduce da 15.000 a 5.000 euro la soglia di valore annuo della compensazione superata la quale è necessario ottenere l’apposizione del visto sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito ovvero la sottoscrizione delle stesse da parte dei revisori per i contribuenti soggetti alla revisione legale. I crediti interessati sono quelli relativi alle imposte sui redditi (Irpef/Ires), addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, ritenute alla fonte e Irap.

La nuova soglia trova altresì applicazione per le compensazioni dei crediti Iva, per le quali, peraltro, continua ad operare l’obbligo di preventivo invio della dichiarazione. Rispetto al passato, oggi il limite da considerare per verificare la sussistenza del doppio obbligo, ossia di presentare preventivamente la dichiarazione rispetto alla compensazione e di apposizione del visto di conformità, coincide in termini di importo.

La previa trasmissione del modello dichiarativo, invece, come già avveniva prima dell’entrata in vigore della Manovra correttiva, continua a non essere necessaria per le compensazioni degli altri crediti tributari.

Relativamente ai crediti Iva, poi, data la loro rilevanza operativa, occorre evidenziare due aspetti introdotti durante l’iter di conversione del decreto:

  • la compensazione può avvenire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  • il visto di conformità riguarda anche l’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale di importo superiora a 5.000 euro e deve essere apposto sull’istanza da cui emerge.

Sull’efficacia temporale della nuova soglia è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, affermando, con la risoluzione 57/E/2017, che la modifica trova applicazione dalle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. Pertanto:

  • rimane escluso il modello Iva 2017, il cui termine ordinario di presentazione è scaduto lo scorso 28 febbraio;
  • soggiacciono, invece, al limite ridotto le altre dichiarazioni che verranno trasmesse nei prossimi mesi (ad esempio il modello Redditi e Irap 2017 in scadenza, per i soggetti solari, il 30 settembre 2017).

Va da sé che si rende necessaria l’apposizione del visto di conformità qualora si intenda compensare un credito Iva superiore a 5.000 euro risultante:

  • da un modello Iva 2017 presentato “tardivamente” dopo il 23 aprile 2017;
  • da una dichiarazione Iva integrativa trasmessa dopo il 23 aprile 2017.

In via cautelativa, si ritiene che la nuova soglia operi anche nel caso in cui dall’integrativa non emerga un’eccedenza Iva a favore superiore o diversa rispetto alla dichiarazione originaria. In altri termini, in attesa di chiarimenti ufficiali da parte del Fisco, il solo reinvio del modello dopo l’entrata in vigore della Manovra correttiva dovrebbe essere sufficiente a far ricadere il contribuente nelle nuove disposizioni.

Infine, relativamente ai crediti Iva trimestrali, in analogia alle indicazioni fornite dall’Agenzia per i crediti annuali, pare ragionevole ritenere che il limite di 5.000 euro trovi applicazione dalle istanze presentate successivamente alla conversione del decreto correttivo e, quindi, a partire dai modelli TR relativi al II° trimestre del 2017 la cui presentazione scade il prossimo 31 luglio. Tuttavia, anche su tale aspetto è auspicabile un chiarimento ufficiale da parte delle Autorità.

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