20 Settembre 2014

Come contabilizzare il risarcimento dei danni

di Viviana Grippo
Scarica in PDF
Nel corso del periodo di imposta può accadere che la società ottenga il risarcimento di un danno ad essa causato da terzi.
Il risarcimento, a seconda della natura, può generare:
  • ricavi, nel caso in cui a essere risarcite siano merci, materie prime, semilavorati, ecc.,
  • plusvalenze o minusvalenze a seconda che il risarcimento riguardi beni ammortizzabili,
  • sopravvenienze attive negli altri casi.
Consideriamo le singole casistiche.
 
Risarcimento dei beni merce o similari
In questo caso, il risarcimento avvenuto nello stesso periodo di imposta in cui si è verificato il danno genererà un ricavo da iscriversi in A5.
L’art. 85, co.1, lett.f) del Tuir prevede di fatti che:

1. Sono considerati ricavi:
f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;”
ovvero:
  • beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
La
scrittura contabile vedrà rilevata la nascita del credito verso la compagnia di assicurazione, supponiamo per euro 10.000,00 e il ricavo. La perdita della merce invece verrà rilevata all’atto della valutazione delle stesse a fine anno.
 
Crediti vs Assicurazione               a                   Ricavi  (A5)                                     10.000,00
 
E’ chiaro che se il danno venisse refuso successivamente al periodo di imposta ove lo stesso si è manifestato non rileveremo più un ricavo ma bensì una sopravvenienza attiva.
 
 
Risarcimento delle immobilizzazioni
In questo caso, come detto, rileveremo una plusvalenza e una minusvalenza.
Occorrerà in ogni caso distinguere due diverse fattispecie:
  • perdita completa del bene,
  • perdita parziale del bene.
Nel primo caso il bene dovrà essere sostituito mentre nel secondo, si suppone, si possa, previa riparazione, continuare a utilizzarlo.
 
Nel caso di perdita totale del bene occorrerà innanzi tutto rilevare la minusvalenza legata alla perdita dello stesso, da rilevarsi tenuto conto del suo valore di libro. Quindi andrà iscritta la plusvalenza relativa all’incasso del risarcimento.
Considerando l’esempio numerico di cui sopra avremo:
 
Crediti vs Compagnia di Assicurazione          a                      Plusvalenza                10.000,00
 
Tale plusvalenza ha carattere di
straordinarietà, va quindi iscritta nella voce E20 del conto economico come previsto dall’OIC 16.
L’art. 86, co.1 del D Lgs n.917/86 prevede che:
“1. Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 85, concorrono a formare il reddito:
a)   
se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b)   
se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;c)
se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”. 
Tale plusvalenza, se relativa ad un bene detenuto da più di 3 anni, concorrerà alla formazione del reddito nel periodo di realizzo o in quote costanti nei 5 successivi.
Anche in questo caso se il danno venisse refuso successivamente al periodo di imposta ove lo stesso si è manifestato non rileveremo più una plusvalenza ma bensì una sopravvenienza attiva.
Diversamente nel caso in cui l’azienda ricevesse, anziché il pagamento del danno, un
bene in sostituzione troverà applicazione il dettato del comma 2 del citato articolo 86, il quale prevede:
“Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito”.
 Ne deriva che il bene avuto in sostituzione dovrà essere iscritto in bilancio al valore fiscalmente riconosciuto al bene perso, l’eventuale conguaglio in denaro costituirà plusvalenza. Supponiamo invece che il bene sia stato
danneggiato solo parzialmente e che sia possibile ripararlo, sicuramente non sarà necessario rilevare una minusvalenza in quanto il bene di fatto è ancora nella disponibilità dell’azienda.E vero però che dopo la riparazione il bene potrebbe avere un maggior valore o un valore inalterato.Se il valore del bene sarà inalterato le spese per la riparazione andranno contabilizzate come spese di manutenzione in via autonoma nel conto economico e seguiranno le norme fiscali proprie delle manutenzioni.
Sarà comunque necessario, al momento del pagamento del danno, rilevare come sopra una plusvalenza o sopravvenienza attiva.
Facciamo un esempio.
Un macchinario subisce un danno per euro 5.000,00, il
risarcimento assicurativo ammonta a 3.000,00, il costo originario del macchinario era pari a 100.000,00, l’attuale fondo è pari a 55.000,00 (costo al netto degli ammortamenti 45.000,00), valore di mercato del bene all’atto del danno 60.000,00. L’ammontare della manutenzione da contabilizzare sarà quindi pari a 5.000,00:
Diversi                    a                       Deb v/s Fornitori                                               6.100,00
Manutenzioni e riparazioni                                                                      5.000,00
Iva a credito                                                                                            1.100,00
Tuttavia nel caso prospettato l’azienda riceverà un indennizzo pari a euro 3.000,00, in tal caso quanta parte di esso deve ritenersi plusvalenza (o sopravvenienza)? Occorrerà calcolare quale sia il valore del bene attribuibile alla parte danneggiata.
Nel caso presentato il valore della sopravvenienza sarà pari a 750,00 (3.000,00 – 2.250,00 (3.000×45.000/60.000)), per cui al momento del risarcimento registreremo:
Crediti vs Compagnia assicurativa     a     Diversi                                                      3.000,00
                                                                   Manutenzioni e riparazioni     2.250,00         
                                                                   Plusvalenza                              750,00
 
Nel caso in cui, invece, dopo la riparazione il valore fosse aumentato le spese per la riparazione dovranno essere capitalizzate.
 
Altri risarcimenti
È il caso considerato dall’art. 88, co.3 del D.Lgs. n. 917/86:
“3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 85 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 86;
 b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 85 e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994,
n. 97
, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218
, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all’assegnazione in godimento o locazione”.
 La registrazione contabile sarà: 
Crediti vs Assicurazione        a              Sopravvenienza attiva                             10.000,00
 Infine va ricordato che se alla
fine del periodo
di imposta l’indennizzo non fosse ancora stato saldato potrebbero verificarsi tre ipotesi:
  1. si conosce comunque l’ammontare dell’indennizzo, in questo caso si provvederà comunque alla relativa iscrizione in conto economico,
  2. non si conosce tale importo, ma si è certi del diritto, si iscriverà in conto economico una stima di esso,
  3. non si conosce ne l’ammontare ne si è certi del diritto, si procederà a svalutare il bene. In relazione all’iva sottolineiamo che le fatture o note di credito relative a somme erogate per risarcimenti sono escluse dalla base imponibile dell’imposta.