29 Luglio 2015

Collaborazione poco “volontaria” per i delegati

di Nicola Fasano
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La C.M. 27/E/2015 ha chiarito che i delegati sui conti esteri sono tenuti alla presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria anche qualora la delega sia di fatto rimasta inutilizzata (c.d. “procuratori passivi”). Ciò perché la compilazione dell’RW è dovuta per la semplice potenziale disponibilità delle somme connessa con la detenzione delle stesse, a prescindere quindi dall’effettivo esercizio della delega.

L’Agenzia delle Entrate osserva come in caso di conferimento di delega di fatto non esercitata, il mancato esercizio di operazioni da parte del delegato non può assurgere a prova circa la materiale indisponibilità del rapporto, costringendo in pratica tutti i delegati a presentare istanze di voluntary disclosure, con un notevole aggravio di lavoro sia per i consulenti che per gli Uffici, stante l’effetto “moltiplicativo” derivante da tale impostazione.

Il delegato, peraltro, si limita a compilare la Sezione II dell’istanza, quella relativa al valore delle attività estere, indicando solo la propria quota di spettanza. Non compila invece le sezioni successive di competenza dell’intestatario e/o del beneficiario effettivo del rapporto.

Per avere i vantaggi “da voluntary”, bloccando così il raddoppio di termini e sanzioni, la circolare 27/E/2015 precisa inoltre che, nel caso in cui l’intestatario del rapporto non sia intenzionato a rilasciare il “waiver” all’intermediario estero (o comunque, aggiungiamo noi, non intenda aderire alla procedura), il soggetto delegato dovrà produrre idonea documentazione comprovante l’avvenuta rinuncia alla delega ovvero la revoca della stessa da parte dell’intestatario. La rinuncia alla delega, o la revoca della stessa, dovrà risultare da atto scritto, redatto nelle stesse forme della delega o della procura originarie, e dovrà essere controfirmata dall’intermediario estero presso il quale è detenuto il conto, nonché essere allegata alla relazione illustrativa unitamente agli altri documenti bancari rilevanti.

In presenza di delegati, inoltre, la strada alternativa del ravvedimento si presenta tanto meno “affascinante” quanti più sono i delegati presenti per ciascuna relazione bancaria, posto che (al di là del regime sanzionatorio penalizzante, in caso di ravvedimento, per i capitali detenuti in Paesi Black list, compresi quelli “con accordo”), solo nella voluntary, come noto, vige la regola secondo cui il valore delle attività si presume, salvo prova contraria, ripartito in parti uguali fra tutti coloro che ne hanno la disponibilità. In via ordinaria, invece, il principio, da tenere presente anche in caso di ravvedimento, è diametralmente opposto considerato che per le relazioni bancarie tutti i soggetti che hanno la disponibilità dell’asset sono tenuti a monitorare l’intero valore e non solo una quota dello stesso.

La circolare, d’altro canto, conferma che la fattispecie della detenzione che obbliga all’RW non si configura qualora una persona sia chiamata ad operare su di un conto estero per specifiche operazioni indicate dallo stesso titolare del conto che, per loro natura, escludono che il delegato detenga le attività finanziarie allocate sul rapporto oppure quando la delega riguarda un rapporto che è oggettivamente escluso dal monitoraggio fiscale.

Ad esempio, non sono tenuti alla compilazione del quadro RW gli amministratori di società di capitali che hanno il potere di firma sui conti correnti della società in uno Stato estero, dei quali si ha evidenza nelle scritture contabili, e che hanno la possibilità di movimentare capitali, pur non essendo beneficiari dei relativi redditi (C.M. 28/E/2011). Ed ancora, non sono tenuti agli obblighi dichiarativi i soggetti che, sebbene delegati ad effettuare operazioni di investimento mobiliare su rapporti esteri, non possono effettuare operazioni di versamento e prelevamento o operazioni a queste corrispondenti.

In questi casi pertanto non è necessario ricorrere alla voluntary (o al ravvedimento), poiché non è stata commessa, sotto tale aspetto, alcuna violazione alla disciplina del monitoraggio fiscale.