2 Luglio 2014

Ci mancava il canone speciale Rai

di Giovanni Valcarenghi
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In queste settimane di intenso impegno lavorativo, il clima già teso degli studi professionali viene ulteriormente turbato da telefonate, mail e visite di clienti che chiedono delucidazioni su una simpatica letterina che viene recapitata dalla RAI.

Si tratta, come esplicitato dall’oggetto della comunicazione, del Canone Speciale alla televisione; già la forma lessicale è claudicante, figuriamoci il resto.

Comunque sia, vediamo di riepilogare le disposizioni in modo da avere sotto mano tutto quanto necessario per poter fornire una risposta rapida ed efficacie alle richieste del cliente e dedicare il nostro tempo prezioso ad altre occupazioni più interessanti.

Secondo quanto desumibile dal sito RAI, devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto (R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458).

Con nota del 22 febbraio 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo. In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.

Ne consegue, ad esempio, che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone. Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).

Il tutto può essere sintetizzato nella tabella che segue:

Chi rientrasse nelle fattispecie di cui sopra pagherà un canone differenziato a seconda della tipologia di attività esercitata, come riepilogato nella tabella che segue:

Il Canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione; pertanto, chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse (è il caso, ad esempio, delle catene alberghiere, o delle filiali di banca).R.D.L.21/02/1938 n.246.

Il Canone speciale è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell’attività, deve essere data disdetta del canone alla RAI.

Non ci resta che chiudere con una constatazione in termini di opportunità, tenuto anche conto dei tempi di spending review che interessano la RAI: ma quanto sarai mai costato questo invio massiccio di lettere ai contribuenti? E quanto potrà fruttare in termini di incasso? Supposto che sia giusto il pagamento di questo canone (e non si intende entrare nel merito di questa riflessione), non sarebbe più corretto che vi fosse una attivazione obbligatoria al momento dell’acquisto dell’apparecchio?

Chiusa la parentesi del canone RAI; si torna al lavoro!