19 Settembre 2017

I chiarimenti sulle modifiche in materia di origine delle merci

di Angelo Ginex
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L’Agenzia delle Dogane, con nota n. 89161 del 1° agosto 2017, ha esaminato le principali modifiche apportate dal Regolamento UE n. 989/2017 al Regolamento n. 2447/2015, il quale chiarisce le modalità applicative di alcune norme del Codice doganale dell’Unione, in materia di origine delle merci e di garanzie per le obbligazioni.

In primo luogo, si rileva che il Regolamento n. 989/2017 ha modificato l’articolo 62 Regolamento n. 2447/2015, prevedendo che la dichiarazione a lungo termine del fornitore possa essere utilizzata quando lo stesso invia regolarmente merci a un esportatore o ad un operatore e si prevede che il carattere originario delle merci sia sempre lo stesso.

Prima di tale intervento, tali dichiarazioni potevano coprire, in alternativa, sino ad un massimo di 12 mesi prima o sino ad un massimo di 24 mesi successivi rispetto alla data della compilazione, con la conseguenza che il fornitore poteva essere tenuto ad emettere nel corso dell’anno due distinte dichiarazioni relative a periodi di validità diversi.

A seguito delle modifiche, invece, il fornitore, con un’unica dichiarazione a lungo termine, di durata non superiore a 24 mesi, può coprire sia le merci già consegnate entro la data di rilascio della dichiarazione, sia quelle che saranno consegnate dopo tale data.

In secondo luogo, occorre evidenziare che l’articolo 67 Regolamento n. 2447/2015, così come modificato dal Regolamento n. 989/2017, annovera tra gli operatori economici che possono ottenere lo status di esportatore autorizzato anche i soggetti c.d. “rispeditori”, i quali possono produrre prove di origine sostitutiva in alternativa alle dichiarazioni presentate dagli esportatori autorizzati.

In terzo luogo, si rileva che, nell’ambito di regimi preferenziali con un Paese terzo in cui si applica il sistema degli esportatori registrati, un documento relativo all’origine può essere compilato esclusivamente da un esportatore registrato dall’Autorità doganale di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 68 Regolamento n. 2447/2015.

Tuttavia, in deroga alla predetta disposizione, un esportatore non registrato può compilare il documento di cui sopra:

  • se ciascuna spedizione non supera il valore soglia di 6.000 euro, qualora il regime preferenziale applicabile non precisi tale valore;
  • se si tratta di un soggetto con lo status di esportatore autorizzato nell’UE, anche se tale deroga è applicabile solo fino al 31 dicembre 2017.

Infine, si sottolinea che, in tema di garanzie per le obbligazioni doganali, il Regolamento n. 989/2017:

  • ha definito più chiaramente la base per applicare la riduzione alla garanzia globale, pur senza modificare le percentuali di abbattimento già previste, ex articolo 158 Regolamento n. 2447/2015;
  • ha previsto l’introduzione di un nuovo paragrafo all’articolo 161 Regolamento n. 2447/2015, in base al quale i certificati di garanzia isolata, dalla data di effetto della revoca o dell’annullamento dell’impegno assunto per tali certificati, non possono più essere utilizzati per vincolare merci al regime di transito unionale;
  • ha incrementato, da 60.000 a 100.000 euro per carnet TIR, l’importo fino al quale le Associazioni garanti nel territorio doganale UE possono diventare responsabili con riguardo a una particolare operazione TIR, ex articolo 163 Regolamento n. 2447/2015.

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