28 Maggio 2018

I chiarimenti di Assonime su dividendi e capital gain

di Alessandro Bonuzzi
Scarica in PDF

Con la circolare 11/2018 Assonime ha fornito chiarimenti sul nuovo regime impositivo dei dividendi e dei capital gain così come modificato dalla Legge di Stabilità 2018. L’analisi è focalizzata sui redditi realizzati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa.

Per effetto delle modifiche all’articolo 68 Tuir ad opera dell’articolo 1, comma 999, L. 205/2017, le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate scontano il medesimo criterio impositivo applicabile alle plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate.

Pertanto, ai fini della tassazione, le plusvalenze qualificate vanno computate nello stesso “calderone” delle plusvalenze non qualificate e degli altri redditi diversi di natura finanziaria; a tale importo complessivo vanno, poi sottratte, le relative minusvalenze.

Ciò significa che le minusvalenze qualificate possono essere compensate con plusvalenze non qualificate e viceversa. In base al vecchio regime, invece, le plusvalenze e minusvalenze qualificate non venivano “mescolate” con gli altri redditi/perdite diversi di natura finanziaria, comprese le plusvalenze e minusvalenze non qualificate.

Peraltro, sul punto la circolare afferma che “In assenza di una specifica disciplina di carattere contrario, la possibilità di compensare plus/minusvalenze da partecipazioni qualificate con minus/plusvalenze da partecipazioni non qualificate dovrebbe peraltro ritenersi consentita anche per le minusvalenze da partecipazioni non qualificate realizzate nei periodi d’imposta precedenti e oggetto di “riporto in avanti”.

L’eventuale eccedenza positiva che residua dopo aver sottratto ai redditi diversi finanziari le perdite corrispondenti è assoggettata all’imposta sostitutiva del 26%.

Una modifica, per così dire, simile ha riguardato anche la disciplina dei dividendi. I commi 1003 e 1004 della L. 205/2017 hanno, infatti, previsto, con l’abrogazione del comma 1 dell’articolo 47 Tuir e innovando l’articolo 27 D.P.R. 600/1973, che anche i dividendi relativi a partecipazioni qualificate devono essere assoggettati integralmente a tassazione con applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26%, così come già avveniva per i dividendi relativi a partecipazioni non qualificate. La ritenuta definitiva del 26%, quindi, trova applicazione su tutti gli utili corrisposti da società di capitali a persone fisiche residenti.

Sul tema, la circolare in commento affronta una questione assai dibattuta in dottrina: il regime fiscale dei dividendi percepiti da società semplici, le quali determinano il reddito complessivo sommando i redditi appartenenti a ciascuna categoria reddituale, al pari delle persone fisiche.

In passato, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 26/E/2004, aveva ritenuto inapplicabile la ritenuta a titolo d’imposta sugli utili relativi a partecipazioni non qualificate percepiti da società semplici. Ciò in quanto la norma che ne regola l’operatività (articolo 27 D.P.R. 600/1973) fa riferimento solo alle persone fisiche.

Pertanto, prima delle modifiche della legge di Bilancio 2018, gli utili percepiti dalle società semplici concorrevano in ogni caso alla formazione del reddito complessivo secondo le regole delle partecipazioni qualificate ex articolo 47, comma 1,Tuir.

Ora, in base alle disposizioni attuali, si profilano due linee interpretative:

  • da un lato … si potrebbe pensare che gli utili siano ormai da considerare interamente non tassabili,
  • dall’altro, potrebbe valere anche l’interpretazione diametralmente opposta, ossia che concorrano a formare l’imponibile complessivo nel loro intero ammontare”.

A favore di questa seconda soluzione si osserva che alla fattispecie in esame resta “pur sempre applicabile il disposto dell’articolo 45 Tuir, nel quale è stabilito che costituiscono reddito di capitale gli utili percepiti nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione” e che, quindi, gli utili percepiti da una società semplice devono integralmente concorrere alla formazione della relativa base imponibile”.

Nell’ultimo capitolo la circolare Assonime si occupa della decorrenza precisando che le nuove disposizioni relative alle partecipazioni qualificate si applicano:

  • alle plus/minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019;
  • ai dividendi percepiti dal 1° gennaio 2018.

Il comma 1006 della L. 205/2017 ha introdotto, però, un regime transitorio che sterilizza l’operatività delle nuove regole per i dividendi. Infatti, continuano a trovare applicazione le vecchie disposizioni per gli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017 la cui distribuzione è deliberata tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.

Rimangono dubbi in relazione agli utili:

  • prodotti fino il 31 dicembre 2017;
  • distribuiti dal 1° gennaio 2018;
  • a seguito di delibere adottate entro il 31 dicembre 2017.

Sebbene in base al dato letterale del disposto normativo tali utili non dovrebbero rientrare nel regime transitorio, secondo Assonime “Un’interpretazione logico-sistematica della norma, tuttavia, porta a ritenere … che la previsione di un dies a quo per l’adozione della delibera costituisca una mera “svista” del legislatore e che, pertanto, la disciplina transitoria trovi applicazione anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2018 a seguito di delibere assembleari adottate entro il 31 dicembre 2017”.

Su tutte le questioni interpretative affrontate l’Associazione, comunque, auspica un intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Dichiarazione dei redditi 2018