5 Luglio 2016

Chi non applica gli studi di settore

di Federica Furlani
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È noto che, in linea generale, rientrano nell’ambito di applicazione degli studi di settore tutti i contribuenti che siano titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo: imprenditore individuale, esercente arti e professioni anche in forma associata, società di persone, società di capitali ed ente non commerciale per la parte relativa all’eventuale attività di impresa esercitata.

Tali soggetti sono pertanto obbligati a presentare il relativo modello: il mancato adempimento prevede la sanzione amministrativa pari a 2.000 euro (articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997).

Sono previste tuttavia delle cause di esclusione dall’applicazione degli studi che rendono i soggetti che vi rientrano non accertabili a questi fini e casi in cui, pur non essendo il soggetto accertabile da studi di settore, è comunque obbligato a compilare e presentare il modello.

In particolare, sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore (e non accertabili) i contribuenti:

  • che iniziano/cessano l’attività durante il periodo di imposta.

Non è tuttavia prevista la causa di esclusione:

  1. quando si verifica la cessazione e l’inizio dell’attività da parte dello stesso soggetto entro sei mesi dalla data di cessazione, purché si tratti della medesima attività (o meglio di un’attività contraddistinta dal medesimo codice o compresa nel medesimo studio di settore). È necessario far riferimento per il calcolo dei sei mesi alla data di chiusura dell’attività (di comunicazione all’Agenzia), considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni;
  2. quando l’attività iniziata costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti, e quindi quando l’”attività presenta carattere di novità unicamente sotto l’aspetto formale” (circolare 11/E/2007). È il caso dell’affitto o acquisto d’azienda, successione o donazione d’azienda, operazioni di trasformazione, di scissione o fusione di società. Non costituisce inoltre causa di esclusione il periodo di imposta diverso da 12 mesi o il caso di svolgimento di un’attività stagionale o solo per una parte del periodo di imposta, mentre è considerato periodo di cessazione dell’attività quello che precede l’inizio della liquidazione;
  • con un ammontare di ricavi o compensi dichiarati superiore a 5.164.569 euro, dove, per quanto riguarda i ricavi, sono esclusi i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni, delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, mentre per quel che concerne i compensi, vanno considerati quelli derivanti dall’attività di lavoro autonomo. Sono tuttavia previsti dei casi particolari: ad esempio gli studi WG40U, WG50U, WG69U, WK23U, prevedono che i ricavi, al fine del limite di cui sopra, debbano essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 Tuir. È importante rilevare che i contribuenti che presentano un ammontare di ricavi o compensi dichiarati superiore a 5.164.569 euro ma fino a 7.500.000 euro, devono comunque compilare e presentare lo studio di settore applicabile;
  • che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività, tenuti a compilare comunque il modello (ad eccezione delle ipotesi di liquidazione ordinaria, coatta amministrativa e fallimentare). A titolo esemplificativo, si considera non normale svolgimento dell’attività:
  1. il periodo in cui l’impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
  2. il periodo in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale (ad esempio perché la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primo periodo d’imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore; non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività; è svolta esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività produttiva di beni e servizi, sempreché l’attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
  3. il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto il periodo d’imposta a causa della ristrutturazione dei locali (tutti i locali in cui viene esercitata l’attività);
  4. il periodo in cui l’imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l’unica azienda;
  5. il periodo in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla CCIAA;
  6. la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata.
  7. per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari.

Le Istruzioni – Parte generale degli Studi di Settore 2016 specificano che i contribuenti che si trovano in questa ipotesi di esclusione (non normale svolgimento dell’attività) e non dispongono di alcuni dati fondamentali per il calcolo di Gerico (nessuna operazioni effettuata, nessun ricavo conseguito, …), devono limitarsi a salvare la posizione e trasmetterla in allegato al modello Unico;

  • che determinano il reddito con criteri “forfetari”, come ad esempio gli esercenti attività di agriturismo e di allevamento;
  • che esercitano l’attività di incaricati alle vendite a domicilio;
  • con categoria reddituale diversa da quella prevista nel quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata (punto 9.1 circolare 58/E/2002). È il caso di un contribuente che esercita in qualità di lavoratore autonomo un’attività il cui studio di settore associato contiene solo il quadro F destinato ad accogliere i dati contabili riguardanti l’esercizio dell’attività in forma di impresa;
  • che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità.