9 Febbraio 2019

Cessioni 38-quater fuori dall’esterometro

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Le cessioni non imponibili ai sensi dell’articolo 38-quater D.P.R. 633/1972 sono escluse dall’obbligo di inclusione nell’esterometro in quanto già incluse nel sistema Otello.

È quanto emerge dalla risposta n. 8 all’istanza di consulenza giuridica pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate e che aggiunge un ulteriore tassello per la corretta identificazione delle operazioni che devono essere incluse nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere di cui all’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 (cd. “esterometro“).

È bene infatti ricordare che le operazioni effettuate o ricevute con controparti soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica con conseguente inclusione delle stesse nella citata comunicazione.

Venendo al contenuto della risposta dell’Agenzia, è opportuno rammentare che ai sensi dell’articolo 38-quater D.P.R. 633/1972 i “privati consumatoridomiciliati o residenti al di fuori del territorio comunitario possono effettuare acquisti di beni in Italia senza pagamento dell’imposta, a condizione che:

  • l’ammontare complessivo dell’operazione, comprensivo dell’Iva, sia superiore a 154,94 euro;
  • i beni acquistati siano destinati all’uso personale o familiare;
  • gli stessi beni siano trasportati nei bagagli personali fuori dal territorio comunitario entro il terzo mese successivo all’effettuazione dell’operazione;
  • la fattura emessa dal cedente sia restituita munita del c.d. “visto uscire” entro il quarto mese successivo.

A partire dal 01.09.2018 queste operazioni sono documentante mediante fattura elettronica (articolo 4-bis D.L. 193/2016) e, dal 01.12.2018, la prova dell’uscita dei beni ceduti da soggetti stabiliti in Italia è fornita esclusivamente mediante il visto digitale apposto con i nuovi servizi del sistema OTELLO 2.0 (si vedano la determinazione Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 54088 del 22.5.2018 e la nota Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 54505 del 22.5.2018).

Con la risposta alla consulenza giuridica richiesta, l’Agenzia delle entrate precisa che l’invio dei dati delle fatture emesse ai sensi del predetto articolo 38-quater D.P.R. 633/1972 costituisce un unico adempimento sostitutivo di tutti gli altri previste nelle disposizioni fiscali.

Ciò sta a significare che le operazioni in soggetto non devono essere incluse:

  • nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. “esterometro“) con riferimento a quelle effettuate a partire dal 1° gennaio 2019;
  • nella comunicazione di cui all’articolo 21 D.L. 78/2010 (cd. “spesometro“), con riferimento a quelle effettuate nel corso del secondo semestre del 2018 nel periodo antecedente all’entrata in vigore del nuovo sistema Otello.

Tenendo conto del contenuto della disposizione normativa, e dei chiarimenti sin qui forniti dall’Agenzia delle entrate (Faq e videoconferenze), si ricorda che è possibile evitare l’inclusione delle operazioni transfrontaliere nell’esterometro laddove l’operazione sia facoltativamente documentata con fattura elettronica (oltre all’ipotesi in cui sussiste una bolletta doganale per espressa previsione normativa).

È evidente che tale possibilità sussiste per le operazioni attive (ad esempio per una cessione intracomunitaria di cui all’articolo 41 D.L. 331/1993, o per una cessione di beni in Italia a favore di un soggetto non stabilito ai fini Iva in Italia) per le quali il soggetto passivo Iva nazionale può “sostituire” la fattura cartacea con una elettronica (trasmessa al Sdi) al fine di evitare l’inclusione delle stesse nella comunicazione (fermo restando l’obbligo di consegnare alla controparte non residente una copia cartacea della fattura), ma non anche per quelle di acquisto per le quali sarà quindi necessario seguire gli ordinari adempimenti.

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