19 Giugno 2015

Cessione accessoria di pallet con Iva

di Alessandro Bonuzzi
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Quando i pallets usati vengono ceduti unitamente alla merce che contengono, senza che ne sia pattuita la resa, la relativa cessione ha natura accessoria e segue, pertanto, la medesima disciplina fiscale ai fini Iva prevista per l’operazione principale posta in essere dallo stesso soggetto, senza applicazione del meccanismo dell’inversione contabile.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Campania – nella recente risposta all’interpello n. 914-112/2015 presentato, nel mese di aprile 2015, da un contribuente che chiedeva delucidazioni sull’argomento.

È oramai noto che la nuova versione dell’art. 74, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972 in vigore dallo scorso 1 gennaio prevede che per le cessioni di bancali in legno recuperati da un precedente utilizzo è tenuto al pagamento dell’Iva il cessionario qualora sia soggetto passivo d’imposta. In queste circostanze, la fattura emessa dal cedente senza addebito dell’imposta e con l’annotazione “inversione contabile”, nonché eventualmente della norma di riferimento, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotata nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del decreto Iva entro il mese di ricevimento (ovvero comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese). Ai fini della detrazione, il documento stesso deve altresì essere annotato nel registro di cui al successivo art. 25.

Nel caso specifico, il fornitore emetteva fattura distinguendo il trattamento Iva dei beni oggetto di compravendita da quello dei pallets. In particolare, il cedente fatturava le merci con applicazione dell’Iva, mentre, alla luce della novella normativa, per la vendita – contestuale – dei bancali in legno usati applicava il meccanismo del reverse charge, ancorché non ne fosse pattuito l’obbligo di restituzione.

Posto che il regime sanzionatorio prevede la responsabilità solidale dei contraenti in caso di errata “attivazione” del meccanismo del reverse charge, considerando sbagliato il modo di operare del proprio fornitore, la società acquirente ha deciso di presentare interpello ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212/2000, chiedendo il parere dell’Agenzia delle Entrate sulla corretta modalità di fatturazione dei pallets e prospettando quale soluzione quella secondo cui la cessione dei bancali deve essere considerata un’operazione accessoria rispetto a quella principale e che, pertanto, il relativo corrispettivo deve concorrere a formare la base imponibile della cessione della merce ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 633/1972.

L’Ufficio ha condiviso l’interpretazione proposta dal contribuente istante.

Richiamando la risoluzione n. 10/E/2002, l’Agenzia ha chiarito che “se gli imballaggi sono ceduti unitamente alla merce che contengono, senza la previsione della resa, la cessione ha natura di operazione accessoria a quella principale e, quindi, i relativi corrispettivi concorrono a formare la base imponibile dell’operazione principale (ossia della cessione della merce), ai sensi dell’articolo 12 del d.P.R. n. 633/1972, sempre che l’operazione accessoria sia effettuata direttamente dal cedente o per suo conto e a sue spese, con applicazione della stessa aliquota Iva della cessione principale; diversamente, qualora sia espressamente pattuito il rimborso alla resa degli imballaggi, la loro cessione è da ritenersi operazione autonoma in quanto i corrispettivi degli imballaggi non concorrono a formare la base imponibile ai fini Iva della merce ceduta, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 4), del decreto Iva; è tuttavia necessario, evidenziare l’importo della cauzione nella fattura di vendita della merce”.

Pertanto, con riguardo al caso dell’interpello, stante l’unitarietà dell’operazione nonché l’assenza dell’obbligo per l’acquirente della resa dei pallets, la relativa cessione deve essere considerata accessoria, con applicazione della medesima disciplina fiscale ai fini Iva, compresa la relativa aliquota, prevista per l’operazione principale posta in essere dallo stesso soggetto, senza quindi applicazione del meccanismo del reverse charge.