13 Novembre 2018

Casi di indetraibilità oggettiva dell’Iva

di Luca Mambrin
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In deroga ai principi di carattere generale in materia di detrazione dell’iva sugli acquisti, per alcune tipologie di beni e servizi sono previste limitazioni (totali o parziali) al diritto alla detrazione: si tratta delle ipotesi di indetraibilità oggettiva di cui all’articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972.

Aeromobili e relativi componenti – articolo 19-bis1, lett. a), D.P.R. 633/1972

Non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di aeromobili nonché dei relativi componenti e ricambi, ad esclusione dei casi in cui tali beni:

  • formino l’oggetto dell’attività propria dell’impresa (come nel caso in cui l’impresa commercializza aeromobili o li noleggia a terzi);
  • siano utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (ad esempio nel caso di compagnia aerea che effettua un servizio di trasporto merci o persone).

La detraibilità dell’iva è in ogni caso esclusa per i professionisti.

Beni di lusso, navi e imbarcazioni da diporto – articolo 19-bis1 lett. b), D.P.R. 633/1972

Non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione dei beni indicati nella tabella B) allegata al decreto Iva, delle navi e delle imbarcazioni da diporto nonché dei relativi componenti e ricambi, ad esclusione del caso in cui tali beni formino l’oggetto dell’attività propria dell’impresa.

La detraibilità dell’iva è in ogni caso esclusa per i professionisti.

Veicoli stradali a motore – articolo 19-bis1 lett. c), D.P.R. 633/1972

Per l’individuazione dei veicoli stradali a motore soggetti alle limitazioni previste dalla lett. c) dell’articolo 19-bis 1 non si deve fare riferimento alla classificazione prevista dal Codice della strada, ma ai veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali:- normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni;- la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg;– il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.La detrazione dell’Iva sull’acquisto (o sull’importazione) e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del:-        40% se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;

  • 100% nel caso invece siano utilizzati esclusivamente nell’attività.

Per gli agenti e i rappresentanti di commercio e per coloro per i quali i veicoli formano l’oggetto dell’attività propria dell’impresa (concessionarie di autoveicoli, leasing o noleggio) non si applica la limitazione forfetaria della detrazione: per tali soggetti viene riconosciuta la detrazione integrale dell’Iva nei limiti del criterio generale dell’inerenza, ovvero in funzione dell’utilizzo del bene per l’esercizio dell’attività.

Le medesime regole e limitazioni si applicano all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti nonché alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, e pedaggi per il transito  stradale.

Trasporto di persone – articolo 19-bis1 lett. e), D.P.R. 633/1972

Non è ammessa in detrazione l’iva sulle prestazioni di trasporto di persone (ad esempio sugli acquisti di biglietti per viaggi in treno, nave, aereo) salvo che non formino l’oggetto dell’attività propria dell’impresa. Nella risoluzione 361729/1979 l’Agenzia ha chiarito che, nel caso di contratto stipulato tra l’impresa ed il vettore per il trasporto di propri operai per raggiungere lo stabilimento di produzione, l’Iva indicata in fattura è detraibile, in quanto non si tratta di un servizio di trasporto ma di un contratto di appalto.

Alimenti e bevande – articolo 19-bis1 lett. f), D.P.R. 633/1972

Non può essere portata in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di alimenti e bevande ad esclusione dei casi in cui tali beni:

  • formino l’oggetto dell’attività propria dell’impresa;
  • siano destinati alla somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali;
  • siano stati acquistati per essere distribuiti in distributori automatici collocati nei locali dell’impresa;
  • siano destinati ad omaggio, se di costo unitario inferiore ad euro 50.

Spese di rappresentanza – articolo 19-bis1 lett. h), D.P.R. 633/1972

Non è ammessa la detrazione dell’iva per l’acquisto di beni o servizi qualificati come spese di rappresentanza, ad esclusione delle spese sostenute per l’acquisto di beni di valore inferiore ad euro 50.

Secondo la definizione fornita dall’articolo 1 D.M. 19.11.2008 si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese:

  • per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
  • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
  • il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa;
  • siano coerenti con pratiche commerciali di settore.

Costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza:

  • le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;
  • le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione:

                                     – di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;

                                     – dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;

                                     – di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;

  • ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza.

Immobili abitativi – articolo 19-bis1 lett. i), D.P.R. 633/1972

È indetraibile l’Iva relativa:

  • all’acquisto di fabbricati o porzione di fabbricati a destinazione abitativa;
  • alla locazione, manutenzione, recupero e gestione degli stessi.

La norma che prevede l’indetraibilità dell’imposta non si applica:

  • per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività la costruzione di fabbricati abitativi;
  • per i soggetti che esercitano l’attività esente di locazione con l’applicazione del pro-rata.

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Iva nazionale ed estera