16 Marzo 2020

Card cultura spendibile per i 18enni del 2001

di Clara PolletSimone Dimitri
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È spendibile dallo scorso 5 marzo il bonus cultura di 500 euro, per i giovani che nel 2019 hanno compiuto 18 anni.

Di cosa si tratta? La Legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 604, L. 145/2018v), al fine di promuovere la cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che hanno compiuto diciotto anni di età nel 2019 (quindi i nati nel 2001), assegna una Carta elettronica utilizzabile per acquistare:

  1. biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
  2. libri;
  3. titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
  4. musica registrata;
  5. corsi di musica;
  6. corsi di teatro;
  7. corsi di lingua straniera;
  8. prodotti dell’editoria audiovisiva.

Con il decreto 177 del 24.12.2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2020) sono state definite le disposizioni per l’utilizzo della carta elettronica cultura: gli importi nominali da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili, oltre ai criteri e le modalità di attribuzione della Carta.

Il valore nominale di ciascuna carta è pari all’importo di 500 euro ed è utilizzabile in forma di applicazione informatica, tramite accesso alla rete Internet.

I beneficiari devono registrarsi sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all’indirizzo https://www.18app.italia.it/ entro il 31 agosto 2020.

I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (Spid), gestito dall’Agenzia per l’Italia digitale su https://www.spid.gov.it/ .

A tal fine, gli interessati possono richiedere l’attribuzione della identità digitale ai sensi del D.P.C.M. 24.10.2014, con diverse modalità di riconoscimento (di persona, via web o online) scegliendo tra i vari provider disponibili. Gli Identity Provider forniscono diverse modalità di registrazione gratuitamente (o a pagamento) e i rispettivi SPID hanno diversi livelli di sicurezza.

L’applicazione prevede la generazione, nell’area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti. Ciascun buono di spesa è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal beneficiario registrato. È il beneficiario stesso che genera i buoni spesa, inserendo i dati richiesti sulla piattaforma elettronica. I buoni possono anche essere stampati.

Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile per il beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

La Carta è utilizzabile, entro e non oltre il 28 febbraio 2021, da parte dei beneficiari per acquisti presso le strutture e gli esercizi convenzionati consultabili sulla piattaforma informatica dedicata (app18).

Ai fini dell’inserimento nell’elenco a cura del Mibact, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il 31 agosto 2020, sulla stessa piattaforma. La registrazione, che avviene tramite l’utilizzo delle credenziali fornite dall’Agenzia delle entrate (Fisconline/Entratel), prevede l’indicazione della partita Iva, del codice ATECO dell’attività prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l’attività, della tipologia di beni e servizi, la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti nonché l’accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione.

L’avvenuta registrazione implica l’obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa, nonché l’obbligo della tenuta di un apposito “registro vendite”.

L’utilizzo dei buoni determina la riduzione, pari all’importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario. I buoni di spesa generati, ma non spesi, non determinano variazione dell’importo disponibile da parte del beneficiario.

A seguito dell’accettazione del buono di spesa al momento dell’acquisto è riconosciuto un credito di pari importo al soggetto commerciale registrato, che ha ricevuto il buono di spesa medesimo. Il credito è registrato nell’apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata. In seguito ad emissione di fattura elettronica il soggetto ottiene l’accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, Consap, mediante acquisizione dei dati dall’apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della Pubblica Amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.

Il Mibac vigila sul corretto funzionamento della Carta e può provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni, alla disattivazione della Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall’elenco di una struttura, di un’impresa o di un esercizio commerciale ammessi, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

Nella Legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 357, L. 160/2019) il bonus cultura è stato riconfermato (con stanziamenti inferiori) per i giovani che compiranno 18 anni nel 2020; l’utilizzo è subordinato all’approvazione dell’apposito decreto attuativo, che avverrà verosimilmente tra un anno.