22 Giugno 2019

Cancellazione della società fallita e rinuncia ai crediti non azionati

di Luigi Ferrajoli
Scarica in PDF

Nel rammentare che l’estinzione della società si verifica anche a seguito di cancellazione obbligatoria dal registro delle imprese dovuta alla chiusura del fallimento per insufficienza dell’attivo, con la sentenza n. 13921 del 22.05.2019, la Cassazione ha stabilito che da detto fenomeno sono esclusi quei rapporti il cui mancato recupero giudiziale consenta di ritenere che la società vi abbia rinunciato a favore di una più rapida conclusione del procedimento liquidatorio.

Nel caso specifico, la Corte d’Appello di Firenze, invocata da una S.r.l. per decidere in merito alla disdetta da un contratto di licenza per inadempimento di altra società, aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto con atto in riassunzione dagli ex soci a seguito dell’interruzione del giudizio di appello per estinzione della società appellata, cancellata dal Registro delle imprese ex articoli 118 e 119 L.F., e per difetto di legittimazione sostanziale e processuale degli ex soci medesimi.

Questi ultimi avevano adito la Suprema Corte lamentando la violazione o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 75 e 110 c.p.c. in relazione all’articolo 2945 cod. civ., con particolare riferimento alla legittimazione dell’ex socio della società cancellata.

Ebbene, investita della questione, la Cassazione ha innanzitutto evidenziato che, a seguito dell’estinzione della società per cancellazione dal Registro delle imprese, si verifica un fenomeno successorio in virtù del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente si trasferiscono ai soci i quali, a seconda del regime giuridico, rispondono dei debiti sociali illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (Cass. Civ. SS.UU. nn. 6070/2013, 6071/2013 e 6072/2013).

La particolarità della questione oggetto di disamina era però rappresentata dal fatto che la cancellazione della società era avvenuta d’ufficio, su richiesta del Curatore fallimentare, per insufficienza dell’attivo nell’ambito della procedura fallimentare, in conformità all’articolo 118, n. 4, L.F., il quale prevede la chiusura della stessa “quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, nè i crediti prededucibili e le spese di procedura“.

Sul punto, la Suprema Corte ha precisato come, anche in conseguenza dell’obbligatoria cancellazione dal registro delle imprese a seguito di chiusura del fallimento per insufficienza dell’attivo, si determini l’estinzione della società e si verifichi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori (ed i conseguenti crediti) facenti capo all’ente – ma che non siano stati realizzati dal curatore fallimentare – “si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, salvo che il mancato espletamento del recupero giudiziale consenta di ritenere che la società vi abbia rinunciato a favore di una più rapida conclusione del procedimento liquidatorio”.

Poiché la facoltà di proporre impugnazione spetta solo ai soggetti partecipi del precedente grado di giudizio, nel quale siano rimasti soccombenti, la Cassazione ha ritenuto che “chi intende proporre ricorso per cassazione nell’asserita qualità di erede della persona che partecipò al precedente giudizio di merito deve provare, tramite le produzioni consentite dall’articolo 372 c.p.c., a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, sia il decesso della parte originaria del giudizio che l’asserita sua qualità di erede di detta parte” essendo “la mancanza di tale prova rilevabile d’ufficio, in quanto attiene alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell’impugnazione e, pertanto, alla regolare costituzione del contraddittorio” (in tal senso, Cass. Civ. n. 15352/2010, n. 2131/2011, n. 12065/2014, n. 25655/2014, n. 4116/2016 e n. 15414/2017).

Nel caso di specie, i soci della società fallita ed estinta che non avevano quindi preso parte in precedenza al giudizio instaurato dalla società, ai fini della necessaria verifica della loro legittimazione ad agire in riassunzione in qualità di successori della stessa (nel credito litigioso pendente), avrebbero dovuto allegare di avere, anteriormente alla chiusura della procedura, portato a conoscenza del curatore del fallimento il fatto che un credito fosse sub iudice.

Solo in tale ipotesi si poteva ritenere che il credito – non incluso nel progetto di ripartizione finale, chiusosi per insufficienza dell’attivo – fosse stato consapevolmente rinunciato dal curatore della fallita, non avendo costui coltivato la res litigiosa, e che, una volta cancellata la società, si fosse trasferito ai soci quali successori ex lege della società.

Poiché nulla di ciò risultava essere stato allegato dai ricorrenti, la Suprema Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell’atto di riassunzione in appello.

La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative: aspetti normativi e gestionali