8 Giugno 2020

Cancellazione del saldo Irap 2019: bilancio 2019 o bilancio 2020?

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 24 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), con la finalità di finanziare (in maniera indiretta) le imprese e i lavoratori autonomi, ha previsto, in presenza di precise condizioni, la non debenza del saldo Irap e della prima rata di acconto.

Se dal punto di vista fiscale l’applicazione dell’articolo 24 del Decreto Rilancio non sembra palesare particolari difficoltà applicative, eccezion fatta per gli aspetti legati all’identificazione delle società di partecipazione ex articolo 162-bis Tuir, dal punto di vista contabile le ricadute sono assai più incerte.

Il dubbio che investe gli operatori riguarda gli effetti della cancellazione del saldo Irap 2019, in particolare ci si chiede se gli effetti dell’articolo 24 del Decreto Rilancio debbano impattare sul bilancio 2019 o sul bilancio 2020.

Ad oggi le uniche certezze riguardano gli effetti della cancellazione:

  • del primo acconto Irap 2020 che, senza dubbio, rappresenta un evento rilevante nell’esercizio 2020;
  • del saldo Irap 2019 relativamente a quelle società il cui bilancio è stato approvato dall’assemblea antecedentemente al 19 maggio 2020. In questo caso è pacifico che il beneficio vada ad impattare sul bilancio 2020.

Per ciò che concerne le conseguenze della cancellazione del saldo Irap 2019, il Cndcec e la Fnc con il Documento del 5 giugno 2020 affrontano in maniera organica la tematica, stante l’incertezza del trattamento, propendendo per l’imputazione della cancellazione del saldo Irap 2019 al bilancio 2019.

Il Cndcec e la Fnc ritengono che la cancellazione del saldo Irap 2019 possa rappresentare, ai sensi dell’Oic 29, un fatto che evidenzia “condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza” e di conseguenza sarebbe preferibile recepire l’insussistenza del passivo derivante da un minor carico fiscale nei valori di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

Tali conclusioni si basano sul fatto che il legislatore:

  • nello scrivere la norma non si è posto il problema dell’imputazione della cancellazione del saldo Irap, ma ha voluto fornire un sollievo immediato alle imprese italiane riducendo con effetto retroattivo parte delle obbligazioni fiscali riferibili al reddito prodotto nel 2019”;
  • ha indicato ex lege che l’imposta Irap di competenza dell’esercizio 2019 è ridotta”.

Stante il contesto di assoluta incertezza, il Documento, comunque, ritiene che anche l’imputazione del beneficio al bilancio 2020 possa essere ritenuta giustificabile, infatti vi sono argomentazioni anche per sostenere che la novella legislativa possa essere definita, ai sensi dell’Oic 29, come un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori di bilancio.

Ad avviso del Cndcec e della Fnc, la tematica relativa alla corretta imputazione contabile del beneficio potrebbe, tuttavia, rivelarsi una di scarsa importanza laddove l’impatto non dovesse essere rilevante, infatti occorre sottolineare come il principio di rilevanza introdotto dal D.Lgs. 139/2015 preveda l’applicazione delle norme contabili solo nel caso in cui producano effetti rilevanti sulla predisposizione del bilancio.

Sul punto l’Oic 11, al paragrafo 36 precisa che:

  • un’informazione è rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio della società;
  • la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa.

In termini pratici, il Documento suggerisce al redattore del bilancio di affrontare la tematica della cancellazione del saldo Irap in ragione dell’attuale stato dell’iter di formazione del bilancio, infatti:

  • nel caso in cui il bilancio sia già stato approvato dall’assemblea, la problematica dell’imputazione della cancellazione del saldo Irap 2019 non si pone, in quanto il beneficio è di competenza dell’esercizio 2020;
  • nell’ipotesi in cui il bilancio sia stato approvato dall’organo amministrativo non si dovrebbero porre particolari problemi se l’impatto dell’agevolazione dovesse essere considerato irrilevante. Se, viceversa, dovesse essere ritenuto rilevante il Documento ritiene preferibile l’imputazione del beneficio nel bilancio 2019. In questi casi l’Oic 29, al paragrafo 62, prevede che “se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio”;
  • nel caso in cui il bilancio debba essere ancora approvato, l’organo amministrativo deve identificare il trattamento contabile da adottare definendo una soluzione che sia pacificamente considerabile come l’unica conforme ai principi contabili. Anche in questa ipotesi se l’importo è considerato rilevante il documento ritiene preferibile imputare il beneficio al bilancio 2019 (soluzione già indicata da Assonime con la news legislativa del 22 maggio 2020).

In ogni caso viene sottolineato come occorra fornire un’adeguata informativa della scelta adottata nella nota integrativa (se redatta).

Da ultimo, il Documento sottolinea come i principi sopra espressi debbano valere anche per il bilancio consolidato e per le relazioni semestrali.