9 Dicembre 2021

Call-off stock: adempimenti Intrastat e di tenuta dei registri

di Roberto Curcu
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Il D.Lgs. 192/2021 ha recepito nell’ordinamento la Direttiva 1910/2018, con la quale, due anni prima, il legislatore comunitario aveva disciplinato il contratto di call-off stock.

Il contratto di call-off stock è quel contratto, impropriamente chiamato di consignment stock da precedenti di Ministero delle Finanze ed Agenzia delle Entrate, con il quale un venditore invia la merce presso un deposito a disposizione del cliente, e la proprietà della merce si trasferisce al momento del prelievo della stessa da parte del cliente.

Per poter porre in essere tale tipo di contratto a livello comunitario, per la normativa italiana non sarebbe servito nessun tipo di regolamentazione particolare, in quanto l’ordinamento Iva nazionale già disciplina le cessioni con effetto traslativo differito, cioè quelle cessioni nelle quali viene consegnato un bene, e messo a disposizione dell’acquirente, senza che lo stesso ne acquisisca formalmente il diritto di proprietà. In particolare, secondo la normativa nazionale si realizza la cessione nel momento del formale passaggio della proprietà, mentre ciò che succede prima è irrilevante ai fini Iva (salvo l’obbligo di tenere appositi registri).

Nel diritto comunitario, tuttavia, il trasferimento del formale diritto di proprietà è ininfluente ai fini di porre in essere una cessione di beni, posto che la stessa si realizza quando viene messo a disposizione del cliente il diritto di utilizzare un bene come proprietario.

Inoltre, il diritto comunitario conosce l’istituto della “cessione a se stessi”; in sostanza, nel momento in cui un soggetto passivo Iva trasferisce dei beni della propria impresa da un Paese UE ad un altro, la normativa prevede che, salvo casi eccezionali, tale soggetto effettua un acquisto intracomunitario nel Paese di arrivo della merce; in sostanza, tale soggetto passivo deve identificarsi nel Paese di destino della merce, e fare una cessione intracomunitaria assimilata dalla partita Iva del Paese di origine della merce a quello del Paese di arrivo.

Ciò premesso, molti Paesi comunitari non consideravano possibile porre in essere un contratto di call-off stock secondo quelle che erano le impostazioni suggerite dall’amministrazione finanziaria italiana.

Ad esempio, se una impresa italiana faceva un contratto con una impresa tedesca, per il fisco italiano era sufficiente che l’impresa italiana ponesse in essere una cessione intracomunitaria con effetto traslativo differito (e semplice fatturazione all’atto del passaggio della proprietà); per il fisco tedesco, invece era necessario che l’impresa italiana si identificasse in Germania, effettuasse una cessione comunitaria a se stessa (e quindi dalla partita Iva italiana a quella tedesca) all’atto dell’invio della merce in Germania, e nel momento del passaggio della proprietà della merce era necessario emettere la fattura con Iva tedesca, da parte della partita Iva tedesca del soggetto italiano.

Stante tali complicazioni, con la Direttiva 1910/2018 è stato introdotto un regime particolare applicabile nel caso di call-off stock, che prevede che, a determinate condizioni, il cedente può evitare di identificarsi nel Paese del cessionario, e può fare una unica cessione comunitaria al cliente finale nel momento in cui la merce è ceduta; tuttavia, al fine di permettere allo Stato di arrivo di monitorare l’ingresso nel suo territorio di merce di provenienza estera, il cedente di un contratto di call-off stock deve compilare l’elenco riepilogativo (parte fiscale del modello Intrastat per gli italiani) nel momento di partenza della merce (indicando semplicemente il numero identificativo del soggetto a cui viene spedita la merce) e nel momento della vendita (indicando i dati tipici della cessione comunitaria, e quindi comprendendo l’importo dell’operazione).

Il nuovo articolo 41-bis D.L. 331/1993, disciplina quindi le modalità con le quali un cedente italiano pone in essere un contratto di call-off stock con clienti comunitari, mentre il nuovo articolo 38-ter dello stesso decreto disciplina il caso in il contratto di call-off stock abbia ad oggetto merce ceduta in Italia di provenienza da altro Paese comunitario.

Ora, fatta la norma, si attendono i decreti attuativi; infatti, dovranno essere modificate le istruzioni ed il tracciato informatico dei modelli Intrastat per permettere ai cedenti italiani di poter comunicare, come previsto nella Direttiva, il numero identificativo del destinatario, senza dover compilare il campo relativo all’importo.

Altra cosa non disciplinata dalla norma di recepimento riguarda la tenuta dei registri; integrando l’articolo 50 D.L. 331/1993 è previsto che le cessioni e gli acquisti comunitari effettuati seguendo le nuove regole sono annotate in appositi registri. Le informazioni da inserire in tali registri sono quelli indicate dall’articolo 54-bis del Regolamento UE 282/2011.