4 Dicembre 2018

Calcolo e valore della “significatività” nella revisione – III° parte

di Francesco Rizzi
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Dopo aver chiarito, con il precedente contributo, il valore della significatività per il revisore, e dopo aver fatto cenno alle diverse metodologie di calcolo, per completezza di trattazione è ora opportuno porre l’attenzione sulle seguenti ulteriori considerazioni di base:

  • secondo il principio di revisione internazionale ISA Italia 320 (cfr. par. 6), il “valore numerico” assunto dalla significatività (nelle sue declinazioni di “significatività per il bilancio”, “operativa” ed eventualmente “specifica”) fornisce al revisore “una base per:
    1. stabilire la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di valutazione del rischio;
    2. identificare e valutare i rischi di errori significativi;
    3. stabilire la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione conseguenti”.

Le soglie della significatività, sempre vagliate alla luce del proprio giudizio professionale, devono pertanto guidare il revisore nella scelta della tipologia, della tempistica e dell’ampiezza delle procedure di valutazione del rischio e di risposta al rischio, nonché devono guidarlo nell’identificazione e nella conseguente valutazione dei rischi di errori significativi;

  • sebbene per ognuna delle predette “soglie” di significatività si perverrà ad un preciso valore numerico, tale importo sarà solo “apparentemente” fisso, in quanto il valore raggiunto dovrà sempre ritenersi come un riferimento “non vincolante”. Pertanto, secondo il proprio giudizio professionale, il revisore potrà anche, a seconda delle circostanze, discostarsi al di sotto oppure al di sopra di esso, fornendo opportunamente nelle proprie carte di lavoro la motivazione di tale scelta.

Con grande chiarezza, infatti, il predetto principio di revisione sottolinea, che “la significatività determinata in sede di pianificazione della revisione non stabilisce necessariamente un importo al di sotto del quale gli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, saranno sempre valutati come non significativi. Le circostanze relative ad alcuni errori possono indurre il revisore a valutarli come significativi sebbene essi siano al di sotto della significatività”.

Con analoga efficacia anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili afferma che “La significatività non consiste, pertanto ed esclusivamente, in un valore puntuale. Essa è costituita, piuttosto, dall’area indefinita tra ciò che molto probabilmente non è significativo e ciò che molto probabilmente è significativo, cioè potrebbe anche consistere in un intervallo, più o meno ampio, di valori” (cfr. CNDCEC, “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”, par. 10.1);

  • la valutazione della significatività è una stima soggettiva. Nella determinazione e nell’interpretazione delle soglie di significatività, il revisore dovrà sempre esercitare il proprio giudizio professionale avendo riguardo alle esigenze di informativa finanziaria degli “utilizzatori” del bilancio. Dovrà quindi aver ben chiaro “chi” sono gli utilizzatori del bilancio (soci, istituzioni finanziarie, Erario, finanziatori, dipendenti, ecc.), “quali” sono le loro aspettative di informazione finanziaria ritraibile dal bilancio e non di meno qual è la “natura” dell’impresa (ovvero dovrà tenere in considerazione il settore, il contesto economico in cui l’impresa opera e se si trova in un momento del proprio ciclo di vita espansivo o recessivo o stabile);
  • come suggerito dalla prassi professionale (CNDCEC), le soglie di significatività determinate dal revisore non dovranno essere comunicate ai responsabili della governance o della direzione aziendale, in quanto potrebbero compromettere l’efficacia delle procedure di revisione, rendendo le verifiche in qualche misura prevedibili;
  • il revisore deve fare riferimento alle soglie della significatività, ed in particolare alla soglia della significatività operativa, durante tutto il lavoro di revisione. Egli dovrà pertanto determinare la significatività degli errori sia in sede di pianificazione del lavoro (trattasi della cosiddetta “significatività preliminare”) che durante tutto lo svolgimento della revisione.

Di fatti, tanto nella fase iniziale della pianificazione, quanto nelle successive fasi della valutazione del rischio, della risposta ai rischi identificati e del reporting, il revisore dovrà continuamente valutare, man mano che procede nel suo lavoro di revisione, se devono essere modificati livelli di “significatività preliminare” (ovvero le soglie di significatività determinate nella fase iniziale della revisione).

Ovviamente, a eventuali modifiche delle soglie di significatività, conseguiranno dei cambiamenti nella natura, nelle tempistiche e nell’estensione delle procedure di revisione;

  • in sede di pianificazione del lavoro di revisione, una volta determinato il livello di “significatività preliminare”, sarà opportuno, come indicato dal principio di revisione internazionale ISA Italia n. 450, definire anche gli “errori chiaramente trascurabili”, ovvero quantificare quell’importo “al di sotto del quale gli errori siano chiaramente trascurabili e non necessitino di essere cumulati in quanto il revisore si attende che l’insieme di tali importi chiaramente non avrà un effetto significativo sul bilancio”.

Detto principio, inoltre, specifica che “…“chiaramente trascurabile” non è un’espressione equivalente a “non significativo” ….

Nella prassi, infatti, la soglia di “errore chiaramente trascurabile” viene calcolata applicando alla “significatività operativa” una percentuale scelta, secondo il proprio giudizio professionale, tra il 5% e il 15%.

Da ultimo, per quel che concerne la documentazione del lavoro, ai fini della formalizzazione delle carte di lavoro relative al calcolo delle soglie di significatività mediante l’utilizzo del metodo semplice, può farsi riferimento al facsimile allegato al capitolo 10 del documento di prassi denominato “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” pubblicato dal CNDCEC ad aprile di quest’anno.

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