30 Novembre 2018

Calcolo e valore della “significatività” nella revisione – II° parte

di Francesco Rizzi
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Proseguendo nell’analisi avviata con il precedente contributo, giova ora precisare che la “significatività operativa” è una “soglia” che assume un valore numerico inferiore rispetto alla “significatività per il bilancio”.

Tramite la determinazione di una soglia di riferimento più bassa, il revisore può infatti raggiungere lo scopo di ridurre, ad un livello appropriatamente basso, la probabilità che l’insieme degli errori non corretti e non individuati superi la “significatività per il bilancio nel suo complesso”.

Essa consente pertanto di ridurre il rischio che un insieme di errori, singolarmente non significativi (ovvero il cui importo è inferiore alla soglia della “significatività per il bilancio”) ma complessivamente rilevanti, possano non essere identificati dal revisore.

Secondo la comune prassi professionale, la “significatività operativa” si determina applicando una percentuale compresa tra il 60% e l’85% del valore assunto dalla “significatività per il bilancio nel suo complesso”.

Per cui, se, ad esempio, la “significatività per il bilancio” assumesse il valore di € 150.000 e il revisore ritenesse opportuno calcolare la “significatività operativa” utilizzando la percentuale minima (60%) tra quelle solitamente impiegate dalla prassi, questa assumerebbe un valore pari a € 90.000 (= 150.000 x 0,6).

Per il revisore, dunque, la soglia di € 90.000 rappresenterebbe il limite numerico sotto il quale, salvo vi siano specifici rischi da fronteggiare, i saldi o le transazioni o le asserzioni non sono esaminati ai fini della revisione.

Analogamente a quanto avviene per la determinazione della “significatività per il bilancio”, anche in tal caso il revisore può discostarsi dalla prassi, secondo il proprio giudizio professionale; giudizio che andrà orientato in funzione dell’importanza della correttezza del bilancio (e delle singole asserzioni in esso contenute) per i suoi utilizzatori.

Pertanto, se ad esempio il rischio di errori sarà valutato “alto” rispetto alle esigenze informative degli utilizzatori del bilancio, il revisore potrà determinare la significatività operativa utilizzando la percentuale del 60% o addirittura più bassa. Viceversa, se il rischio di errori sarà valutato a un livello “basso”, il revisore potrà utilizzare la maggiore percentuale dell’85% o anche più alta. Nel caso in cui il rischio di errori venisse invece considerato come “moderato”, il revisore potrà utilizzare una percentuale media del 72,5%.

Infine, potrebbe capitare che alcune aree del bilancio siano di particolare interesse per determinate categorie di utilizzatori.

Ad esempio, il revisore potrebbe ritenere particolarmente sensibili alcune aree del bilancio poiché rappresentative di determinate condizioni contrattuali di un covenant legato a un’operazione di finanziamento.

In tali casi il revisore, sempre secondo il proprio giudizio professionale, potrebbe determinare, per ciascuna di tali aree, uno specifico livello di significatività, detto appunto “significatività specifica”, rappresentato da una soglia inferiore a quella della “significatività per il bilancio nel suo complesso”.

In pratica, per ciascuna di tali aree sensibili, il revisore determinerà una soglia ad hoc di “significatività specifica” operativa, secondo i metodi di calcolo e le considerazioni sopra descritte.

Va comunque specificato che nella prassi tale necessità non si rinviene nella revisione delle imprese di minori dimensioni non quotate.

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