22 Ottobre 2019

Buono mobilità e incentivi alla vendita di prodotti sfusi

di Alessandro Bonuzzi
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2019 è stato pubblicato il cosiddetto Decreto clima (D.L. 111/2019) recante misure urgenti in tutti i settori considerati estremamente vulnerabili ai cambiamenti climatici: acqua, agricoltura, biodiversità, costruzioni ed infrastrutture, energia, prevenzione dei rischi industriali rilevanti, salute umana, suolo ed usi correlati, trasporti. Le disposizioni ivi contenute sono entrate in vigore dallo scorso 15 ottobre.

La logica che ha guidato il Legislatore è quella di incentivare comportamenti ed azioni virtuose programmando una serie di interventi multilivello, idonei a coinvolgere tutti gli attori responsabili.

Il decreto legge si compone di nove articoli, ma in questa sede si vuole concentrare l’attenzione solamente su due disposizioni in particolare: l’articolo 2 e l’articolo 7.

L’articolo 2 introduce il cosiddetto buono mobilità che mira a incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane soggette alle procedure di infrazione comunitaria in materia di qualità dell’aria (procedura n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e procedura n. 2015/2043 del 28 maggio 2015).

È prevista l’istituzione di un fondo denominato “Programma sperimentale buono mobilità” presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il quale si provvede ad attribuire un “buono mobilità” ai cittadini che rottamano, entro il 31 dicembre 2021:

  • autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o
  • motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi.

L’incentivo è assegnato fino a esaurimento delle risorse, ha durata di tre anni e ha un valore di:

  • 1.500 euro per le autovetture rottamate:
  • 500 euro per i motocicli

L’interessato può utilizzare il buono per l’acquisto, anche a favore di conviventi, di:

  • abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e di altri servizi ad esso integrativi;
  • biciclette anche a pedalata assistita.

Il contributo non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

Con apposito decreto ministeriale di prossima emanazione saranno definite le modalità per l’ottenimento del beneficio, nonché le modalità di presentazione delle domande.

L’articolo 7 del decreto, invece, introduce incentivi alla vendita di prodotti sfusi o alla spina. Si tratta di un contributo a fondo perduto:

  • per gli esercenti commerciali di vicinato (sono quelli con superficie di vendita non superiore a 150 mq o a 250 mq a seconda che siano ubicati in comuni con popolazione residente, rispettivamente, inferiore o superiore a 10.000 abitanti) e
  • per gli esercenti commerciali di media struttura (sono quelli con superficie di vendita superiore rispetto ai limiti fissati per gli esercenti di vicinato ma fino a 1.500 mq, se ubicati in comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, oppure a 2.500 mq, se ubicati in comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti)

che allestiscono spazi per la vendita ai consumatori di prodotti sfusi e alla spina, sia di tipo alimentare sia detergenti.

L’incentivo spetta in misura pari alla spesa sostenuta e documentata, per un importo massimo di 5.000 euro, e verrà corrisposto in base all’ordine di presentazione della relativa domanda di ammissione. Per gli anni 2020 e 2021 è stato fissato un limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuna annualità.

Costituiscono requisiti essenziali per beneficiare dell’agevolazione:

  • il fatto che il contenitore offerto dall’esercente non sia monouso;
  • lo svolgimento dell’attività di vendita per un periodo minimo di 3 anni, pena la revoca del contributo.

Anche in relazione a questo beneficio, con decreto ministeriale di prossima emanazione verranno fissate le modalità per l’ottenimento del contributo nonché per la verifica dello svolgimento dell’attività di vendita.

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