28 Settembre 2018

Bonus pubblicità: le FAQ del Ministero

di Alessandro Bonuzzi
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Nei giorni scorsi il Dipartimento per l’Editoria ha pubblicato una serie di FAQ volte a fornire chiarimenti sulle modalità applicative del cosiddetto bonus pubblicità, introdotto dall’articolo 57-bis D.L. 50/2017 e regolato dal D.P.C.M. n. 90/2018.

La finestra per l’invio del modello per le spese relative al 2017 e al 2018 si è aperta lo scorso 22 settembre e si chiuderà il prossimo 22 ottobre. In particolare, per l’invio della “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” relativa al 2018 e della “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per il 2017 è disponibile una apposita funzionalità nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS. La procedura è accessibile nella sezione dell’area autenticata: “Servizi per” alla voce “comunicare”.

Tra le precisazioni più rilevanti contenute nelle risposte del Ministero vi è senz’altro quella riguardante la possibilità o meno di accedere all’agevolazione per i soggetti titolari di reddito di impresa o lavoro autonomo al primo anno di attività e per coloro che non hanno sostenuto alcuna spesa pubblicitaria nell’anno precedente.

Si ricorda, infatti, che l’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti pubblicitari il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente (cd. investimento incrementale). Per “analoghi investimenti” sugli “stessi mezzi di informazione”, si intende investimenti sullo stesso “canale informativo“, cioè sulle radio e televisioni locali analogiche o digitali, da una parte, oppure sulla stampa cartacea ed online, dall’altra, e non sulla singola emittente o sul singolo giornale.

Ebbene, a parere del Dipartimento per l’Editoria non è possibile accedere al credito l’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione sono stati pari a zero. Ciò in conseguenza a quanto prescritto dal Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento di cui al D.P.C.M. n. 90 del 16.05.2018, che ha disciplinato la misura.

Sicché sono esclusi dalla concessione del credito di imposta:

  • sia i soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili;
  • sia coloro i quali abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio.

A nulla rilevano, quindi, i precedenti orientamenti di prassi forniti con riferimento ad altre misure agevolative (bonus investimenti e bonus ricerca e sviluppo) basate anch’esse sulla logica incrementale (si veda al riguardo il contributo dello scorso 4 settembre, con il quale la questione è stata approfondita).

Peraltro, la “limitazione” trova applicazione in relazione al singolo canale di informazione, stampa oppure radio-tv. In altri termini, ai fini dell’incremento percentuale si può fare riferimento al “complesso degli investimenti”, cioè agli investimenti incrementali effettuati su entrambi i canali di informazione rispetto all’anno precedente, a condizione però che su entrambi i canali la spesa per gli investimenti pubblicitari effettuata nell’anno precedente non sia pari a zero. È comunque possibile accedere al bonus anche per investimenti effettuati su un solo mezzo di informazione.

Pertanto, nella seguente ipotesi:

Canale di spesa 2017 2018
Radio-tv € 100 € 150
Stampa € 0 € 40

il bonus fiscale è ammissibile unicamente per le spese incrementali pubblicitarie effettuate sulle emittenti radio televisive, ed il valore incrementale su cui calcolare il credito di imposta è pari ad € 50.

Invece, in quest’altro caso:

Canale di spesa 2017 2018
Radio-tv € 30 € 0
Stampa € 0 € 50

non è possibile accedere all’agevolazione, poiché:

  • da una parte, l’investimento effettuato sulla stampa non è ammissibile, in quanto nell’anno precedente l’investimento è stato pari a zero,
  • dall’altra, non risulta alcun incremento delle spese pubblicitarie sulle emittenti radiofoniche e televisive.
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