17 Gennaio 2014

Bonus mobili è un “valzer” temporaneo di limiti

di Leonardo Pietrobon
Scarica in PDF

Le detrazioni senza pace salgono a quota due della nostra lista. Dopo aver esaminato, in un precedente intervento, la detrazione per il recupero edilizio, tocca oggi alla detrazione “minore”, conosciuta con il nome di “bonus mobili”.

A solo scopo di memoria, si ricorda che il D.L. n. 63/2013 ha introdotto, accanto alla citata detrazione del 50% relativa alle spese per il recupero del patrimonio edilizio e a quella del 65% riguardante le spese per la riqualificazione energetica degli edifici, la detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ ed A per i forni, finalizzati all’arredo di immobili per i quali si è fruito proprio della richiamata detrazione sul recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del Tuir.

La prima versione della detrazione in commento, valida fino al 31.12.2013, prevedeva la ripartizione della stessa in dieci quote annuali ed un limite massimo di spesa stabilito in € 10.000,00. Ma al Legislatore nazionale i “regali natalizi” forse sembravano un brutto gesto, tant’è che la Legge di Stabilità 2014, pubblica in Gazzetta Ufficiale il 27.12.2013, ha previsto che la spesa per l’acquisto dei mobili, arredi e grandi elettrodomestici non può eccedere la spesa sostenuta per il recupero edilizio dell’immobile oggetto di arredamento. Di conseguenza, un soggetto che intendeva rifarsi l’arredamento di casa avendo sostenuto a monte una spesa di ristrutturazione esigua, in base alla formulazione della Legge di Stabilità 2014, né risultava estromesso.

La norma così formulata perseguiva sicuramente l’intendo di evitare l’abuso della stessa ed evitare un’elusività, ma dimenticava che da un punto di vista meramente numerico/economico la detrazione massima annuale ammessa è pari ad € 500,00.

A questo punto, il Legislatore, memore della vera finalità del D.l. n. 63/2013 con il quale è stata introdotta la detrazione in commento, ossia il tentativo di rilanciare settori quali quelli dell’arredamento, ha “rivisto” la Legge di Stabilità 2014 a distanza di soli tre giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Con l’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 30.12.2013, infatti, è stata ripristinata la formulazione introdotta con il D.L. n. 63/2013, eliminando ogni comparazione tra la spesa per acquisto di mobili ed elettrodomestici con quella sostenuta per il recupero edilizio.

In conclusione, quindi, alla luce di questo piccolo “valzer” normativo e di limiti, la Legge di stabilità nel concerto ha semplicemente prorogato la durata della detrazione, spostando la validità della stessa fino al 31.12.2014.

Sulla base di tali indicazioni, quindi si ricorda che l’agevolazione in commento è fruibile nella sola ipotesi in cui lo stesso contribuente abbia sostenuto spese di cui alle lett. a), b), c) e d) del co. 1 dell’art. 16-bis del Tuir. Sulla questione, si ricorda inoltre, che l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 29/E/2013, ha fornito un’interpretazione del tutto restrittiva, escludendo dall’elencazione delle condizioni necessarie per il bonus mobili i c.d. “lavori minori”, quali ad esempio:

  • gli interventi relativi all’adozione di misure per la prevenzione di atti illeciti,
  • la cablatura degli edifici,
  • quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche o alla bonifica dall’amianto
  • e l’esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto con un parere in risposta ad un interpello (protocollo 907-48973/2013, datato 8.11.2013), ha rafforzato tale interpretazione. In particolare, ha precisato che l’installazione di un impianto di allarme in casa non dà diritto al bonus sui mobili, in quanto non si tratta di ristrutturazione. L’Agenzia, «allo stato degli atti», tra i lavori di ristrutturazione che possono essere abbinati all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non rientrano “gli interventi diretti a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi agevolabili ai sensi della lett. f) dell’art. 16-bis del Tuir”.

La Legge di stabilità “fortunatamente”, invece non interviene nemmeno sull’individuazione dei beni oggetto di agevolazione, mantenendo confermata la formulazione secondo cui sono agevolabili, in base ai chiarimento del citato documento di prassi: i grandi apparecchi di refrigerazione, i frigoriferi, i congelatori, le lavatrici, le asciugatrici, le lavastoviglie, gli apparecchi di cottura, le stufe elettriche, i forni a microonde e gli apparecchi per il condizionamento, i ventilatori elettrici e le piastre riscaldanti elettriche.