12 Luglio 2014

Bonus Irpef: l’Agenzia delle Entrate spiega il recupero mediante compensazione

di Luca Vannoni
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A seguito della conversione in legge del DL 66/2014 (L. 89/2014), l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti, in particolare relativi alle modalità con cui i sostituti d’imposta recuperano il credito riconosciuto, mediante l’istituto della compensazione.

L’Agenzia delle Entrate, dopo la conversione in legge del DL 66/2014, fornisce, con la circolare 22 dell’11 luglio 2014, importanti chiarimenti per la corretta gestione del bonus IRPEF 2014 , pari a 640 euro.

Nulla è cambiato in riferimento ai soggetti beneficiari e ai soggetti tenuti al riconoscimento del credito: il bonus IRPEF riguarda i titolari di redditi di lavoro dipendente (art. 49 TUIR), esclusi i percettori dei redditi derivanti da pensione, e di redditi assimilati (art. 50 TUIR), e viene riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d’imposta.

La parte più importante del chiarimento riguarda sicuramente le modalità con cui recuperare il credito erogato: in particolare il documento di prassi chiarisce che alla compensazione non si applicano né il limite massimo compensabile (700.000 euro – DL 35/2013) né il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

L’erogazione del bonus, continua la circolare in commento, è slegato dalla verifica della capienza di ritenute e contributi per la compensazione: l’eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi versamenti con F24.

Nel caso in cui, in un medesimo mese, vi sia la concessione del credito verso alcuni lavoratori e il recupero dello stesso verso altri, in compensazione dovrà essere portato l’importo netto risultante dalla differenza tra credito erogato e quello recuperato. Se dal raffronto risulta che l’importo del credito recuperato ai lavoratori è superiore a quello erogato, il sostituto d’imposta dovrà versare l’importo netto a debito entro gli ordinari termini di versamento delle ritenute d’acconto. In questo caso dovrà essere utilizzato il codice tributo 1655 per il versamento dell’importo a debito.

Sono comunque fatti salvi i comportamenti dei sostituti d’imposta che prima del 24 giugno 2014, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, abbiano recuperato il credito erogato ai lavoratori mediante compensazione utilizzando il modello di pagamento F24.

La circolare 22 si chiude con dettagliate istruzioni relative all’indicazione dell’anno e del mese di erogazione del bonus, ai fini della compilazione dell’F24.

Ricordiamo che il bonus IRPEF viene attribuito dai sostituti d’imposta, così come definiti dagli artt.23 e 29 D.P.R. n.600/73: nel caso di lavoratori domestici, non essendo il datore di lavoro un sostituto d’imposta, il contribuente potrà richiedere il credito in fase di dichiarazione dei redditi. Essendo riferito a tutto il 2014, con riferimento al periodo di lavoro, i rapporti di lavoro e le collaborazioni coordinate e continuative terminate prima di maggio 2014 potranno recuperare il bonus, nella parte che gli compete in proporzione ai periodi di lavoro, in sede di dichiarazione dei redditi. Il credito spetta anche ai lavoratori deceduti, per il periodo di lavoro nel 2014, e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi. Opportunamente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare 9/2014, che “nel caso in cui il lavoratore sia deceduto dopo l’inizio dell’erogazione del credito da parte sostituto d’imposta, la parte di credito eventualmente maturata nel periodo di paga in cui è avvenuto il decesso, e materialmente percepita dagli eredi, continua a mantenere la sua qualificazione fiscale e, quindi, non costituisce reddito per gli stessi”.

I sostituti d’imposta, dopo aver verificato la “capienza” dell’imposta lorda sui redditi da lavoro e assimilati rispetto alle detrazioni per lavoro, devono calcolare l’importo del credito spettante in relazione al reddito complessivo (presunto) e, tenendo conto che il credito va rapportato al periodo di lavoro nell’anno, devono determinare l’importo da erogare in ciascun periodo di paga.

Se il periodo di lavoro nell’anno 2014 è inferiore a 365 giorni, l’importo del credito spettante, come precedentemente determinato, deve essere parametrato al numero dei giorni di lavoro dell’anno, calcolati tenendo conto delle regole ordinariamente applicabili delle detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR. La ripartizione del credito spettante tra i periodi di paga potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga: è comunque possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati e i compensi, in caso di lavoratori a progetto e amministratori, dell’anno 2014.

Ad esempio, in caso di rapporti di lavoro che si protraggono per tutto il 2014, l’importo del credito di 640 euro su base annua potrà essere erogato per un importo pari a 80 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014.

La circolare 9/2014 dell’Agenzia delle Entrate non consente, viceversa, di “dividere l’importo del credito di 640 euro su base annua per le 12 mensilità, ed erogare euro 53,33 per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014 (totale euro 426,67), erogando solo a conguaglio la differenza (euro 213, 33)”.

L’automaticità del bonus fa sì che non sia necessaria alcuna comunicazione formale da parte del dipendente o del collaboratore.

Questi ultimi, tuttavia, sono tenuti a comunicare altri redditi al sostituto, riferiti a precedenti rapporti di lavoro/collaborazioni svoltisi nel 2014, o a rapporti contestuali a quello in essere (così da non duplicare il bonus), in particolare se fanno venir meno i presupposti per il bonus, ad esempio in caso di superamento del limite di 26.000 euro per il reddito complessivo, ovvero per definire quanto bonus è già stato erogato.