23 Settembre 2016

Bonus investimenti nel Mezzogiorno: pronta la check list riepilogativa

di Giovanna Greco
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La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato nella sezione “strumenti di lavoro” una check list riepilogativa relativa al credito d’imposta per investimenti nelle regioni del Mezzogiorno, previsto dalla legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015, articolo 1, commi da 98 a 108).  Il documento chiarisce quali sono i requisiti necessari per poter accedere all’agevolazione e, nello specifico, fornisce un elenco delle regioni nelle quali devono essere ubicate le strutture produttive destinatarie degli investimenti.  Inoltre, la Fondazione sintetizza i criteri da seguire per la quantificazione del credito d’imposta di cui si può beneficiare.

Per il riconoscimento del credito  si fa riferimento all’acquisizione di beni strumentali nuovi  tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, destinati a strutture produttive collocate categoricamente nelle  regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

I beni finanziabili sono: macchinari, impianti e attrezzature varie da destinare a strutture già esistenti o che vengono impiantate in un territorio ubicato nelle regioni sopra elencate. I beni possono essere acquistati anche tramite contratti di locazione finanziaria.

Inoltre, i beni devono essere:

  • di uso durevole;
  • funzionali rispetto all’attività svolta, la strumentalità è collegata alla natura del bene ossia alla sua destinazione nell’attività di riferimento;
  • utilizzabili come strumenti di produzione.

Sono logicamente esclusi:

  • beni merce;
  • materiali di consumo;
  • investimenti in mera sostituzione e investimenti in beni già utilizzati a qualunque titolo.

I beneficiari dell’agevolazione sono i titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica assunta e dalla dimensione. L’agevolazione spetta, come chiarito dalla recente circolare n. 34/E/2016, anche agli enti non commerciali. Sono esclusi dalla categoria dei soggetti beneficiari coloro che operano nell’industria:

  • siderurgica,
  • carbonifera,
  • di produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche,
  • delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture,
  • della costruzione navale,

nonché i soggetti che operano nei settori finanziario, creditizio e assicurativo.

Con riferimento ai soggetti che svolgono la propria attività nei settori:

  • della produzione primaria di prodotti agricoli,
  • della pesca e dell’acquacoltura,
  • della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura,

gli aiuti non devono eccedere i limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nei settori forestale e delle zone rurali, agricolo e ittico.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo, per ciascun progetto di investimento, nel limite massimo di:

  • 1,5 milioni di euro, per le piccole imprese,
  • 5 milioni di euro, per le medie imprese,
  • 15 milioni di euro, per le grandi imprese,

eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato.

In merito agli investimenti effettuati tramite contratti di locazione finanziaria, il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni non deve comprende le spese di manutenzione.

Il credito d’imposta si applica nella misura massima:

  • del 20% per le piccole imprese;
  • del 15% per le medie imprese;
  • del 10% per le grandi imprese.

Per poter fruire del beneficio è necessaria una specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate, che va presentata esclusivamente in via telematica da parte dei soggetti abilitati, utilizzando l’apposito modello reso disponibile con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo scorso.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare all’impresa richiedente sia una copia cartacea della comunicazione predisposta con l’utilizzo del software sia la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuta ricezione e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione. Il credito può essere utilizzato solamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

 

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I finanziamenti europei per le PMI