16 Ottobre 2017

Bonus autotrasportatori: presentazione entro il 31/10

di EVOLUTION
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La legge prevede a beneficio degli autotrasportatori una particolare agevolazione collegata al consumo di gasolio e accessibile previo invio di apposita richiesta.
Al fine di approfondire gli aspetti operativi della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo individua la misura del benefico per il terzo trimestre del 2017 nonché le modalità di accesso.

Entro il prossimo 31 ottobre gli autotrasportatori che intendono fruire dell’agevolazione fiscale relativa ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2017 sono tenuti a presentare, ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Dogane, un’apposita dichiarazione.

Come noto, infatti, l’articolo 6 del D.Lgs. 26/2007 ed il D.P.R. 277/2000 prevedono, per gli esercenti l’attività di autotrasporto merci (in conto proprio o per conto terzi), un beneficio sulla spesa di gasolio uso autotrazione utilizzato per il rifornimento di veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Si ricorda che, in generale, l’istanza deve essere presentata “entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare“, ossia rispettivamente entro i termini seguenti.  

Termine Indicazione
30 aprile consumi relativi al primo trimestre (gennaio – marzo);
31 luglio consumi relativi al secondo trimestre (aprile – giugno);
31 ottobre consumi relativi al terzo trimestre (luglio – settembre);
31 gennaio anno successivo consumi relativi al quarto trimestre (ottobre – dicembre).

Sul punto, con la nota del 26 settembre 2017, n. 107855, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto:

  • la misura del beneficio, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2017;
  • la pubblicazione, sul proprio sito internet, del software “aggiornato” per l’eventuale compilazione e stampa della dichiarazione relativa al 3° trimestre 2017. Si fa presente che il software consente, aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente, il caricamento “automatico” dei dati identificativi dell’impresa e del dichiarante nonché di quelli relativi alle targhe dei mezzi i cui consumi possono essere ammessi al beneficio;
  • il tracciato record” da utilizzare per predisporre autonomamente i file da inviare nonché il relativo modello cartaceo; si rammenta che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli articoli 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.

 

Importo del credito d’imposta

Tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e del consolidamento del beneficio fiscale di cui al Testo Unico delle Accise (articolo 4-ter, comma 1, D.L. 193/2016), si evidenzia che la misura del beneficio, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2017, è pari a € 214,18 per mille litri di prodotto.

 

Accesso al beneficio

Per accedere al credito d’imposta, i soggetti interessati, devono presentare apposita istanza:

  • per le imprese nazionali, all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, in quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
  • per le imprese UE obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;
  • per le imprese UE non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, all’Ufficio delle Dogane di Roma I.

 

Invio telematico delle dichiarazioni

I contribuenti interessati al beneficio in esame possono trasmettere le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.. Questi, sul piano operativo:

  1. devono richiedere all’Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del suddetto servizio;
  2. per la predisposizione dei file relativi alle dichiarazioni da inviare, possono:
  • utilizzare il software presente sul sito delle Dogane nella sezione “Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2017”;

oppure

  • fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito delle Dogane nella sezione “Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2017 – Software gasolio autotrazione 3° trimestre 2017.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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