26 Giugno 2015

Bonus alberghi per la creazione dei centri benessere

di Luigi Scappini
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In un precedente intervento ci siamo occupati di verificare se gli agriturismi potessero accedere al cd. “bonus alberghi”, l’agevolazione fiscale introdotta con l’articolo 10 del D.L. n. 83/2014, che finalmente ha trovato la sua attuazione per mezzo della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2015 del decreto 7 maggio 2015.

Ma in cosa consiste effettivamente quest’agevolazione, soggetta alle regole “de minimis”, e quali sono i requisiti richiesti?

Ai sensi dell’articolo 3, possono fruire dell’agevolazione concessa al fine dichiarato di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, le imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012.

Nello specifico, viene riconosciuto a questi soggetti, un credito d’imposta, in misura pari al 30% delle spese sostenute, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, relative a interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e, da ultimo, sulla falsariga di quanto previsto in passato per i contribuenti persone fisiche, spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere. In merito a quest’ultima tipologia di spese, il Legislatore, all’articolo 3, comma 1, introduce, in chiara chiave antielusiva, la previsione che detti beni non devono essere ceduti a soggetti terzi né destinati a finalità estranee all’esercizio di impresa, prima del secondo periodo di imposta successivo.

Primo aspetto da evidenziare è che, alla luce di quanto previsto dalla normativa, condizione imprescindibile è l’esistenza del soggetto al 1° gennaio 2012, mentre, a meno di successive smentite di prassi, la struttura alberghiera, definita all’articolo 2, comma 1, lett. a) come “una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali”, oggetto di intervento può ben essere entrata nella sfera imprenditoriale dell’impresa alberghiera, in una data successiva.

Per quanto concerne la corretta individuazione e delimitazione di quali siano gli interventi e le spese effettivamente agevolabili, l’articolo 2 include nel concetto di ristrutturazione edilizia:

  1. gli interventi di manutenzione straordinaria ex articolo 3, co.1, lettera b) d.P.R. n. 380/01, e successive modificazioni;
  2. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo ex articolo 3, comma 1, lettera c) sempre d.P.R. n. 380/01;
  3. gli interventi di ristrutturazione edilizia ex articolo 3, comma 1, lettera d) d.P.R. n. 380/01.

Le successive lettere c) e d) dell’articolo 2 individuano compiutamente quali siano le spese ricomprese nel concetto di interventi volti a eliminare le barriere architettoniche e quelli classificabili quali interventi per l’incremento dell’efficienza energetica.

La successiva lettera e) definisce le spese relative all’acquisto di mobili e componenti d’arredo agevolabili.

In particolare, oltre alle spese relative al rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, a quelle relative a mobili e complementi d’arredo da interno e da esterno (ad esempio le tende da sole e le zanzariere), a mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione, si segnala come ve ne siano altre che, di fatto, permettono alle stesse strutture di ampliare, ove originariamente non previste, l’offerta.

Ci stiamo riferendo nello specifico alle spese sostenute per gli arredi e le strumentazioni per la convegnistica, per le attrezzature sportive pertinenziali, nonché quelle per l’arredo e la strumentazione necessaria per la realizzazione di centri benessere che devono essere, ovviamente, ubicati all’interno delle strutture ricettive.

Il successivo articolo 4 si occupa di meglio definire quali siano le spese, rientranti tra quelle viste prima, effettivamente agevolabili.

Inoltre, il comma 3 ricorda come le spese si considerino effettivamente sostenute in ragione del principio di competenza di cui all’articolo 109 Tuir. L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da una certificazione rilasciata, alternativamente da:

  • presidente del collegio sindacale;
  • revisore legale;
  • professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro;
  • responsabile CAF.

Le imprese interessate, devono presentare, telematicamente, nel periodi compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apposita domanda.

Relativamente alle spese sostenute nel 2014, la domanda deve essere inoltrata entro e non oltre 60 giorni dalla definizione delle modalità telematiche.

Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Da ultimo, si segnala come fondamentale siano le tempistiche di presentazione della domanda in quanto l’articolo 6, comma 2, prevede che le risorse sono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite di spesa, individuato al precedente comma 1; per gli anni 2014, 2015 e 2016 in complessivi 20 milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019.