13 Novembre 2020

Bilancio 2020: possibile non effettuare gli ammortamenti

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

In sede di conversione del Decreto Agosto, all’articolo 60 sono stati inseriti i commi dal 7-bis al 7-quinquies, con cui, in via del tutto eccezionale, viene consentito alle imprese – diverse da quelle che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali – di non effettuare l’imputazione al conto economico dell’intera quota di ammortamento, o di una sua parte, del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

La mancata imputazione dell’ammortamento non ne preclude tuttavia la sua deduzione fiscale, sia ai fini Ires che Irap, in quanto il comma 7-quinquies deroga al principio della preventiva imputazione (ai fini Ires) del componente negativo, ed al principio della presa diretta dal bilancio (ai fini Irap), consentendo che la quota fiscalmente deducibile – nei limiti ed alle condizioni di cui agli articoli 102, 102-bis e 103 Tuir – possa essere sottratta dall’imponibile mediante una corrispondente variazione in diminuzione.

La facoltà è consentita per le quote di ammortamento relative “all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore” del Decreto, e pertanto interessa il bilancio 2020 per tutte le imprese il cui esercizio sociale corrisponde all’anno solare.

Peraltro, l’ultimo periodo del comma 7-bis consente che, con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, la norma possa essere estesa anche agli esercizi successivi, in relazione alla evoluzione della situazione economica conseguente all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Sotto il profilo soggettivo, avrebbe forse meritato una maggiore attenzione l’estensione del beneficio fiscale della deduzione extracontabile anche alle imprese Ias Adopter; per esse, infatti, se è vero che il Legislatore non può derogare al criterio della sistematicità dell’ammortamento, è però altrettanto vero che potrebbero ricorrere condizioni consentite da detti principi in cui gli ammortamenti vengono comunque ridotti (si pensi al metodo delle “unità prodotte”) rispetto alla quota massima fiscale consentita, ma sarebbe loro precluso di poter beneficiare della deduzione fiscale, diversamente dall’impresa Oic Adopter.

La norma non vincola la facoltà al fatto che essa debba riguardare una o più categorie omogenee di immobilizzazioni, per cui l’impresa sembra libera di decidere per quali immobilizzazioni (materiali ed immateriali) avvalersene.

Inoltre, il comma 7-bis fa riferimento alla facoltà di “non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo” dando così spazio ad una deroga anche solo parziale, e non integrale; ossia, una riduzione della quota di ammortamento, e non la sua totale mancata effettuazione.

La stessa norma disciplina l’effetto contabile della quota di ammortamento non effettuata nel bilancio 2020; viene infatti disposto che tale quota di ammortamento “é imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno”.

Quindi, si ha di fatto un allungamento del piano originario di ammortamento.

Le imprese che si avvalgono della facoltà di non effettuare l’ammortamento devono destinare ad una riserva di utili indisponibile un ammontare “corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata”. Nel caso in cui gli utili dell’esercizio 2020 non fossero sufficienti per vincolare tale riserva, si dovranno utilizzare riserve di utili o altre riserve disponibili già presenti nel bilancio.

Infine, nel caso in cui anche le riserve disponibili non fossero sufficienti, il vincolo di indisponibilità dovrà essere rinviato agli esercizi seguenti i cui utili dovranno essere destinati alla formazione della corrispondente riserva indisponibile, fino alla sua copertura.

Il comma 7-quater prescrive poi che la Nota integrativa renda un’informativa completa in merito a:

  1. le “ragioni della deroga”: è lecito pensare che tali “ragioni” saranno quelle di avvalersi della norma emergenziale al fine di favorire una rappresentazione economico-patrimoniale dell’impresa più consona al suo reale valore mitigando in questa maniera, almeno in parte ed in modo indiretto, l’effetto negativo causato della da Cvodi-19;
  2. l’iscrizione e l’importo “della corrisponde riserva indisponibile”: ricordiamo che può trattarsi della destinazione di una quota dell’utile netto d’esercizio, oppure di riserve di utili o altre riserve disponibili già iscritte oppure, in caso di incapienza, del rinvio a valere sugli utili netti degli esercizi successivi;
  3. l’“influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio”: sono gli effetti che la mancata effettuazione degli ammortamenti produce sul risultato economico dell’esercizio e sul patrimonio netto. Sul piano finanziario, a dire il vero, dato che gli ammortamenti sono costi non finanziari, non sembra possa aversi un impatto di per sé rilevante.