29 Luglio 2015

Biglietteria aerea e intermediazione delle agenzie di viaggio

di Marco Peirolo
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Da diversi anni, la maggior parte dei vettori aerei ha deciso di ridurre le commissioni corrisposte alle agenzie intermediarie per la vendita dei biglietti aerei, con la conseguenza che le imprese del settore hanno iniziato a richiedere ai clienti un compenso per il servizio di intermediazione reso.

Pertanto, accanto alla commissione, in misura ridotta, corrisposta dal vettore, le agenzie percepiscono direttamente dai clienti un compenso, escluso dal regime speciale di cui all’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972, in quanto relativo ad un singolo servizio; il suddetto compenso costituisce una vera e propria remunerazione dell’attività esercitata e, in quanto tale, non beneficia dell’esonero dagli obblighi di certificazione previsto dall’art. 2, comma 1, lett. ff), del D.P.R. n. 696/1996, riferito alle “prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente”.

In pratica, l’agenzia che agisce in veste di rappresentante dei viaggiatori per fornire agli stessi il servizio di trasporto risulta coinvolta in un doppio rapporto di mandato (vettore-agenzia e agenzia-cliente), con remunerazione a carico non solamente dei vettori, ma anche dei clienti, che versano un corrispettivo per il servizio di intermediazione ricevuto.

Nel rapporto con il vettore, l’agenzia riscuote dai clienti il prezzo lordo del biglietto aereo e lo riversa al vettore al netto del compenso pattuito. In tale circostanza, l’agenzia emette fattura al vettore, assoggettando ad aliquota ordinaria (attualmente pari al 22%) le commissioni concernenti la biglietteria nazionale, mentre per quelle percepite per la biglietteria internazionale applica il regime di non imponibilità di cui all’art. 9, comma 1, n. 7), del D.P.R. n. 633/1972, ossia il medesimo regime IVA previsto per l’operazione principale.

Lo stesso trattamento impositivo è applicabile nel rapporto con il cliente, cioè quando il compenso è corrisposto direttamente da quest’ultimo. Come anticipato, il compenso corrisposto dai clienti non è riferibile a prestazioni di marginale importanza, non essendo destinato a coprire le spese direttamente connesse alla mera esecuzione del servizio, bensì costituisce una vera e propria remunerazione per l’attività di intermediazione che, pertanto, non beneficia dell’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale.

Ne consegue che, in via ordinaria, ai compensi corrisposti direttamente dai clienti alle agenzie di viaggio, si applicano i sistemi ordinari di certificazione e, quindi, laddove non sia richiesta l’emissione della fattura, risulta obbligatorio il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 125 del 29 settembre 2004, ha ritenuto possibile adottare una procedura semplificata di certificazione dei compensi in esame, consistente nell’integrazione del biglietto di viaggio con un apposito tagliando.

La semplificazione è ammessa se risulta idonea a rispettare le disposizioni contenute sia nell’art. 1 del D.M. 30 giugno 1992, relativamente alle indicazioni che il biglietto di trasporto deve contenere al fine di assolvere la funzione dello scontrino fiscale, sia nell’art. 1 del D.P.R. n. 696/1996 – che, a sua volta, rinvia alla disciplina dello scontrino e della ricevuta fiscale di cui al D.M. 23 marzo 1983 e al D.M. 30 marzo 1992 – riguardante la certificazione dei corrispettivi per i quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non richiesta dal cliente.

In buona sostanza, per avvalersi dell’agevolazione, è richiesto che, nel tagliando annesso al biglietto di viaggio siano riepilogati gli elementi essenziali che dovrebbero essere indicati nello scontrino o nella ricevuta fiscale, fermo restando che la progressività del documento certificativo è garantita, allo stesso tempo, dal numero progressivo del biglietto aereo e dal codice identificativo IATA.

La citata risoluzione n. 125/E/2004 ha chiarito anche le modalità di certificazione dei compensi percepiti dalle agenzie di viaggio per l’attività di intermediazione svolta in nome e per conto dei clienti attraverso il canale web. In questa ipotesi, le agenzie non emettono un vero e proprio titolo di viaggio, ma assegnano ai clienti un codice di prenotazione con il quale è possibile presentarsi direttamente in aeroporto e ricevere la carta d’imbarco.

In assenza di un biglietto di trasporto nel quale inserire il compenso, secondo le modalità sopra descritte, le agenzie devono certificare il corrispettivo nelle forme ordinarie, vale a dire mediante l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, ovvero, se richiesta dai clienti, della fattura.

Infine, è utile rammentare che, nelle ipotesi di cd. “marginalità economica”, per le quali è previsto l’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi ai sensi del citato art. 2, comma 1, lett. ff), del D.P.R. n. 696/1996, sono riconducibili:

  • il rimborso delle spese telefoniche per prenotazione di alberghi e di biglietti di viaggio, nonché i servizi relativi alla vidimazione dei passaporti (C.M. 4 aprile 1997, n. 97/E);
  • il servizio di emissione, sostituzione, riemissione e rimborso dei biglietti (R.M. 26 giugno 1998, n. 66/E);
  • il cambio di biglietti aerei dei percorsi internazionali (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 17 aprile 2001, n. 48);
  • il servizio di prenotazione di biglietti aerei, a condizione che l’importo del corrispettivo percepito dall’agenzia sia indicato distintamente sul biglietto di viaggio (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 27 giugno 2001, n. 93).

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