17 Giugno 2017

I beni relativi all’impresa individuale

di EVOLUTION
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Con l’articolo 65 del Tuir il legislatore ha inteso stabilire quando, nell’ambito dell’attività di impresa, un bene può considerasi “relativo all’impresa”.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Imposte dirette”, la relativa Scheda di studio.
Nel presente contributo sono trattate le disposizioni riguardanti l’individuazione, ai fini dell’Irpef, dei beni relativi all’impresa individuale.

L’articolo 65 del Tuir disciplina i criteri da utilizzare al fine di individuare i beni da considerarsi “relativi all’impresa”, distinguendo tra:

  • imprese individuali;
  • società in nome collettivo e in accomandita semplice;
  • società di fatto.

In merito alle imprese individuali, la norma dispone che si considerano relativi all’impresa:

  • i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa (articolo 85 comma 1, lettera a), Tuir);
  • le materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (articolo 85 comma 1, lettera b), del Tuir);
  • i beni strumentali all’esercizio di impresa;
  • i crediti acquisiti nell’esercizio di impresa;
  • i beni appartenenti all’imprenditore ed annotati nell’inventario (articolo 2217 cod. civ.), nel caso di soggetti in contabilità ordinaria ovvero nel registro dei beni ammortizzabili nel caso di soggetti in contabilità semplificata.

Per detti beni, esclusi quelli appartenenti all’imprenditore, opera una presunzioneassoluta”.

Relativamente agli immobili, il citato articolo 65, comma 1, del Tuir stabilisce che quelli “di cui al comma 2 dell’articolo 43 si considerano relativi all’impresa solo se indicati nell’inventario“.

Detta previsione vale per gli immobili cd. strumentali (sia per destinazione che per natura) che, dunque, ricevono la qualificazione di cespiti “relativi all’impresa” soltanto a seguito di un preciso atto di volontà dell’imprenditore che si estrinseca nella loro inventariazione.

Analogo regime vige anche per gli immobili non strumentali i quali ricevono parimenti la qualifica di “beni relativi all’impresase indicati nell’inventario.

Il primo periodo del comma 1 prevede, infatti, che si considerano relativi all’impresa “i beni appartenenti all’imprenditore che siano indicati tra le attività relative all’impresa nell’inventario tenuto a norma dell’articolo 2217 del codice civile”.

Ne consegue che l’ordinamento vigente lascia alla discrezionalità dell’imprenditore individuale (così come dell’ente non commerciale) la possibilità di individuare il regime fiscale (d’impresa o meno) dei propri beni immobili, risultando esclusi dal novero dei cespiti “relativi all’impresa quelli che, pur rientrando tra i beni strumentali per natura o destinazione, non risultano indicati nell’inventario (risoluzione AdE 96/E/2006).

Detta esclusione comporta che ai beni “non relativi all’impresa” non sono, in sostanza, riferibili le vicende economiche che influenzano la determinazione del reddito d’impresa (risoluzione AdE 201/E/2007).

Si ricorda che, come chiarito dalla circolare AdE 39/E/2008 e ribadito dalla circolare AdE 26/E/2016, gli immobili strumentali per destinazione, acquisiti a partire dal 01/01/1992, “possono essere esclusi dal patrimonio se indicati nell’inventario o, per i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili. I beni immobili che non soddisfano tale requisito…non si considerano beni relativi all’impresa, ma beni già appartenenti alla sfera privata dell’imprenditore”.

Per le imprese minori in contabilità semplificata, l’articolo 65, comma 1, del Tuir dispone poi che, in alternativa all’iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili, le informazioni riguardanti il bene possono essere fornite, secondo le modalità di cui:

  • all’articolo 13 del D.P.R. 435/2001: le imprese minori (articolo 18 del D.P.R. 600/1973) possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili, qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano in forma ordinata e sistematica i dati non annotati su tale registro;
  • all’articolo 2 del D.P.R. 695/1996: le annotazioni da effettuare nel registro dei beni ammortizzabili possono essere eseguite anche nel registro Iva acquisti.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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