18 Novembre 2021

Benefici “prima casa”: la mancanza di abitabilità non costituisce forza maggiore

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione e il conseguente mancato rilascio del certificato di abitabilità o agibilità non costituisce una causa di forza maggiore idonea a giustificare il mancato trasferimento della residenza nei termini indicati dalla legge per poter beneficiare dell’agevolazione “prima casa”; sono dunque legittimi gli avvisi di liquidazione successivamente notificati al contribuente.

Sono questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 34865, depositata ieri, 17 novembre.

Il caso riguarda un contribuente raggiunto da avvisi di liquidazione a seguito della revoca delle agevolazioni “prima casa” per il mancato trasferimento della residenza nel comune nel quale era sito l’immobile entro il previsto termine di 18 mesi.

Il contribuente imputava il mancato rispetto del suddetto termine al mancato completamento dei lavori e al conseguente mancato rilascio, da parte dell’ente locale, del certificato di abitabilità o agibilità.

Il ricorso presentato dal contribuente veniva accolto dalla CTP e in secondo grado la sentenza veniva confermata. L’Ufficio proponeva pertanto ricorso per cassazione, risultando, in quest’ultimo grado vittorioso.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha infatti ricordato come, già in passato, la stessa Corte abbia avuto modo di precisare che il trasferimento, entro il termine di diciotto mesi, è richiesto nel comune in cui è ubicato l’immobile e non necessariamente nell’immobile acquisito; da ciò ne discende che possono assumere rilievo, quali cause di forza maggiore, soltanto i fatti che impediscono il trasferimento della residenza nel comune (Corte di Cassazione, n. 13346/2016).

Le Sezioni Unite, con la recente pronuncia n. 8094/2020, hanno inoltre affermato che la forza maggioreè configurabile non per un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all’acquirente, tempestivamente attivatosi, ma per una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso, tale da configurare la forza maggiore, ovvero il factum principis, ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell’ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto”.

La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto di non poter ricomprendere il mancato completamento dei lavori tra gli eventi definibili “inevitabili e imprevedibili e assolutamente non imputabili alla parte.

Gli avvisi di liquidazione sono stati quindi qualificati legittimi, con il rigetto del ricorso originario del contribuente.