20 Novembre 2017

Avviso bonario: il ruolo esclude la sanzione ridotta

di Raffaele Pellino
Scarica in PDF

In caso di “tardiva” comunicazione (oltre il termine di 30 giorni) dell’avvenuto pagamento delle imposte oggetto di un “avviso bonario”, cui consegue l’iscrizione a ruolo e l’emissione della relativa cartella di pagamento, è esclusa la possibilità di beneficiare della riduzione della sanzione ad un terzo. Questo è quanto sostenuto dalla Cassazione nell’ordinanza n. 25287 del 25 ottobre 2017, nell’ambito della quale viene appunto precisato che solo la mancata iscrizione a ruolo costituisce “presupposto per la riduzione delle sanzioni amministrative di un terzo, ossia al 10% dell’importo tardivamente versato”.

Ma veniamo ai fatti.

L’Ufficio, a seguito di un controllo automatizzato (ex articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973) sulla dichiarazione dei redditi, rilevava versamenti “tardivi” di imposta a titolo di Irap e Ires. Di conseguenza, lo stesso notificava in data 25/05/2009 un avviso bonario contenente l’indicazione delle somme da versare nel termine di 30 giorni e conseguente riduzione ad un terzo della sanzione a norma dell’articolo 2 del D.Lgs. 462/1997. Nel luglio dello stesso anno, e, quindi, troppo tardi per variare l’esito dei ruoli da trasmettere al concessionario per la riscossione, la società comunicava all’Ufficio l’avvenuto pagamento della sola imposta, senza ravvedimento operoso, nelle date del 30/05/2008 e del 26/02/2009, ossia in un momento antecedente la notifica della comunicazione di irregolarità. In ottobre, il concessionario per la riscossione, ricevuti i ruoli, notificava alla società la cartella esattoriale per imposte non versate, interessi su imposte versate in ritardo, sanzioni ed aggi di riscossione. Ricevuta tale cartella, la società ne chiedeva lo “sgravio”, documentando il tardivo versamento delle imposte oggetto della stessa.

L’Agenzia delle Entrate, preso atto del “tardivo” versamento, disponeva lo sgravio delle imposte a ruolo, riduceva gli interessi ma confermava la sanzione nella misura del 30%.

Avverso tale provvedimento, la società proponeva ricorso in commissione tributaria, che lo accoglieva, ritenendo applicabile, al caso di specie, la sanzione ridotta.

Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate, a sua volta, proponeva ricorso in appello. La C.T.R., però, ha ritenuto corretta la decisione di primo grado osservando che:

  • i versamenti relativi alle imposte oggetto della cartella esattoriale erano sì tardivi, ma comunque precedenti alla notifica dell’avviso bonario, e quindi il risultato di un adempimento “spontaneo”;
  • l’adempimento spontaneo costituisce “elemento prevalente rispetto allo spirare del termine di 30 giorni per il versamento della sanzione ridotta unitamente alle imposte non versate, che invece già erano state versate” .

L’Ufficio ha, così, tentato la via del ricorso per Cassazione.

Intervenendo sulla materia, la Corte di Cassazione ha ribaltato quanto sostenuto dai giudici di merito, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Per la Corte, infatti, l’avvenuta iscrizione a ruolo dell’imposta dovuta e la conseguente notifica della cartella esattoriale escludono l’applicabilità della riduzione della sanzione ad un terzo (così come previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 462/1997), quando la comunicazione dell’avvenuto pagamento da parte del contribuente è effettuata tardivamente.

A tal fine, la Corte richiama il contenuto del citato D.Lgs. 462/1997, secondo cui: “L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nel D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 19, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti art. 36 – bis e 54 – bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione”.

Pertanto, tenuto conto della suddetta disposizione normativa, la Cassazione conclude che solo la mancata iscrizione a ruolo costituisce presupposto per la riduzione delle sanzioni amministrative di un terzo, ossia al 10% dell’importo tardivamente versato, e che l’iscrizione a ruolo deve essere effettuata in caso di omesso pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione concernente la determinazione dell’imposta dovuta.

Di conseguenza, quando vi è stata l’iscrizione a ruolo dell’imposta, e detta iscrizione ha fatto seguito all’omesso pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, il contribuente non può beneficiare della riduzione della sanzione nella misura di un terzo, neanche laddove il versamento della sola imposta sia “antecedente” alla notifica dell’avviso bonario.

 

Illeciti finanziari correlati all’evasione fiscale