20 Gennaio 2025

Avvisi bonari: dall’1.1.2025 entro 60 giorni difesa o pagamento

di Angelo Ginex
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A partire dallo scorso 1.1.2025, passa da 30 a 60 giorni, il termine di difesa o pagamento per le somme dovute a seguito di comunicazione degli avvisi bonari derivanti da controlli automatizzati e formali.

Questa modifica è stata introdotta dall’articolo 3, D.Lgs. 108/2024, che ha modificato gli articoli 2, 3 e 3-bis D.Lgs. 462/1997. Nello specifico, potranno essere pagate entro 60 giorni le somme dovute in seguito alle comunicazioni di irregolarità previste:

Invece, nel caso in cui le comunicazioni degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni vengano inviate agli intermediari abilitati (es. commercialisti e consulenti del lavoro), il nuovo termine di 60 giorni per il pagamento degli avvisi bonari sarà esteso a 90 giorni, a partire dalla data di trasmissione telematica inviata all’intermediario. Questo adeguamento semplifica la normativa previgente, la quale prevedeva un termine di pagamento fissato a 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il cui decorso iniziava dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario. In altri termini, il periodo complessivo di 90 giorni comprendeva precedentemente 60 giorni a favore dell’intermediario per informare il contribuente dell’avviso ricevuto e 30 giorni a favore del contribuente per effettuare il pagamento.

Occorre sottolineare che il termine di 30 giorni rimane invariato per i pagamenti relativi a somme dovute in relazione a redditi soggetti a tassazione separata, come ad esempio le indennità di fine rapporto.

La modifica dei termini di versamento, che prevede l’estensione a 60 giorni, riguarda anche l’accoglimento parziale delle istanze di autotutela per la rideterminazione degli importi attraverso il canale Civis. Secondo la risoluzione n. 72/E/2021, in caso di accoglimento parziale, l’Ufficio è tenuto a rideterminare l’importo dovuto nonché a inviare una nuova comunicazione, facendo ripartire il termine di 60 giorni per il pagamento dalla ricezione della comunicazione “rettificata”.

Si rammenta che, per “controllo automatizzato” si intende la liquidazione automatica delle dichiarazioni fiscali annuali relative a redditi, sostituti d’imposta, Irap e Iva.

L’Agenzia delle entrate esegue la liquidazione delle imposte dovute e dei rimborsi spettanti entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni dell’anno successivo. Le somme dovute a seguito di tali controlli sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. Tuttavia, l’iscrizione a ruolo può essere evitata, in tutto o in parte, se le somme dovute sono versate entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di irregolarità (ovvero dalla comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta), beneficiando di una riduzione a un terzo delle sanzioni.

Invece, per “controllo formale” si intende la verifica delle dichiarazioni fiscali annuali con i relativi riscontri documentali riguardanti redditi, sostituti d’imposta, Irap e Iva.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate provvede al controllo formale delle dichiarazioni fiscali entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. Le somme dovute a seguito di tali controlli possono essere pagate entro il termine di 60 giorni, con la possibilità di una riduzione a due terzi delle sanzioni, impedendo l’iscrizione a ruolo delle relative somme.

Va poi sottolineata un’importante novità introdotta dal D.Lgs. 87/2024, che ha riformato le sanzioni per le violazioni commesse dallo scorso 1.9.2024. Nel caso di omesso versamento che include anche la sanzione per le maggiori imposte derivanti dalla liquidazione automatica ovvero dal controllo formale della dichiarazione, la sanzione è stata ridotta dal 30 al 25%. Ciò significa che la riduzione a un terzo o ai due terzi (a seconda dei casi) verrà applicata sul 25% della sanzione.

In definitiva, per le comunicazioni di irregolarità elaborate a decorrere dall’1.1.2025, è concesso un termine più ampio per la difesa o, comunque, per il versamento delle somme dovute a seguito di attività di liquidazione automatica e controllo formale, anche mediante pagamento rateale. Al riguardo, si rileva che tali somme possono essere versate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, ma l’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.