14 Giugno 2017

Autoliquidazione con sanzioni “soft” nella voluntary-bis

di Nicola Fasano
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Panama va considerato come Paese black list “senza accordo”. Il waiver in caso di capitali in Svizzera non è più necessario. Il cumulo giuridico per le sanzioni in tema di monitoraggio fiscale di fatto non trova applicazione pratica. Niente maggiorazioni a carico del contribuente che opta per l’autoliquidazione in caso di riqualificazione giuridica della fattispecie da parte dell’Agenzia delle Entrate. La congruità del versamento in sede di autoliquidazione si riscontra per ciascuna annualità interessata dalla VD ed è possibile scegliere l’autoliquidazione solo per alcuni degli anni oggetto di regolarizzazione e attendere gli atti dell’Agenzia delle Entrate per gli altri.

Questi alcuni degli spunti più interessanti desumibili dalla circolare 19/E/2017 pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate, anche se si avverte la mancanza di esempi numerici che avrebbero sicuramente aiutato a fare più chiarezza soprattutto per quanto riguarda la procedura di autoliquidazione.

Sotto il profilo della “geografia fiscale” l’Amministrazione finanziaria conferma che i benefici previsti, sia sotto il profilo della misura delle sanzioni che dei termini di accertamento, sono estesi in questa edizione anche a Paesi come Hong Kong, Isole Cayman, Cook, Guernesey, Gibliterra, Isola di Man e Jersey con cui alla data del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del D.L. 193/2016 che ha riaperto i termini per aderire alla sanatoria) è entrato in vigore un accordo che consenta l’effettivo scambio di informazioni con l’Italia. Se ne deduce, pertanto, che resta fuori dal novero dei Paesi “virtuosi” Panama (e dunque si applica in primis il raddoppio dei termini di accertamento) in quanto l’accordo per lo scambio di informazioni, seppur sottoscritto, non è entrato in vigore entro la fatidica data del 24 ottobre scorso.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, precisa che non è più necessario esibire il waiver qualora si intenda lasciare i capitali in Paesi comunque inclusi nella “white list del D.M. 4.9.1996 come di recente aggiornata (dai DD.MM. 9.8.2016 e 23.03.2017 che hanno aggiunto, fra gli altri Paesi come la Svizzera e Montecarlo).

Sotto il profilo sanzionatorio, peraltro, ai fini del monitoraggio, l’effettiva operatività del cumulo giuridico (con applicazione della sanzione più grave aumentata di un quarto e della metà) secondo le disposizioni dell’articolo 12, commi 1 e 5, D.Lgs. 472/1997, di fatto viene preclusa dal limite dell’articolo 16, comma 3, D.Lgs. 472/1997 che comunque prevede lo “scoglio” insormontabile (almeno secondo l’Agenzia) dei minimi edittali che in sostanza riporta al cumulo materiale.

Del resto, l’Amministrazione finanziaria precisa più volte come, in linea generale, la ratio del legislatore è quella di non premiare i “ritardatari” rispetto a quei contribuenti più solerti che hanno aderito alla prima edizione della voluntary, tanto è vero che anche le sanzioni ai fini delle imposte, secondo l’Agenzia delle Entrate, sono quelle “vecchie” precedenti alla riforma del 2015, non trovando dunque applicazione il principio del favor rei così come avvenuto nella precedente edizione della VD: così ad esempio la sanzione base in caso di infedele dichiarazione è quella del 100% (e non quella del 90%) della maggiore imposta. Allo stesso modo gli anni a partire dai quali si “inizia” la regolarizzazione sono gli stessi della precedente edizione (così, per esempio, si parte dal periodo di imposta 2009 per il monitoraggio e dal 2010 per le imposte in caso di dichiarazione presentata sempre che non scatti il raddoppio dei termini).

Ciò detto, i chiarimenti più attesi riguardavano sicuramente la procedura di autoliquidazione degli importi dovuti, la vera novità, sotto il profilo procedurale, della voluntary-bis.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate precisa che:

  • l’eventuale scostamento che dà adito all’applicazione della maggiorazione del 3 o 10%, a seconda dei casi, va rilevato confrontando gli importi indicati nell’istanza di accesso alla procedura con quanto effettivamente versato dal contribuente;
  • la congruità del versamento spontaneo deve essere valutata da parte dell’Ufficio con riguardo a ciascuna annualità oggetto della procedura, potendo lo stesso risultare carente per alcune di esse e congruo per altre;
  • le maggiorazioni non possono comunque trovare applicazione nel caso in cui la carenza del versamento spontaneo sia conseguenza di una riqualificazione giuridica della fattispecie da parte dell’Amministrazione finanziaria rispetto a quella ipotizzata dal contribuente in sede di autoliquidazione (ad esempio, in caso di erronea applicazione di un’imposta sostitutiva in luogo di imposizione ordinaria);
  • il contribuente comunque può optare per autoliquidare gli importi relativi a talune annualità e attendere invece gli atti dell’Agenzia delle Entrate per gli altri.

A ciò, peraltro, si deve aggiungere che gli emendamenti approvati dalla Camera alla c.d. “manovrina” (D.L. 50/2017, ovviamente non commentato dalla circolare visto che è ancora in corso l’iter di approvazione definitiva) portano in dote, fra l’altro, proprio con riferimento alle somme dovute in caso di insufficienza del versamento in autoliquidazione:

  • da un lato, il fatto che le riduzioni delle sanzioni sulle somme ancora dovute sono comunque quelle “massime” (e non le riduzioni più lievi che scattano in caso di liquidazione da parte dell’Ufficio, come prevede l’attuale articolo 5-octies D.L. 167/1990);
  • e dall’altro, che fermo restando l’applicazione della suddetta maggiorazione del 3 o 10%, in ogni caso, gli importi dovuti non possono essere superiori a quelli che sarebbero stati dovuti in caso di liquidazione da parte degli Uffici (in cui le riduzioni delle sanzioni sono minori rispetto all’autoliquidazione, ma non si “rischia” la maggiorazione del 3 o 10%).

Nella circolare trovano spazio poi precisazioni in ordine alla regolarizzazione di contanti e valori al portatore (come ad esempio i gioielli) posseduti in Italia o all’estero, che tuttavia rischiano seriamente di rimanere lettera morta visto lo scarso appeal della relativa disciplina (imputazione a tassazione del relativo valore nel 2015 e nei quattro anni precedenti salvo una problematica, se non diabolica, prova contraria).

La circolare, da ultimo, ai fini degli esoneri dichiarativi, precisa che è possibile “liquidare” nella relazione di accompagnamento gli importi dovuti sugli asset e relativi redditi oggetto di VD (che “arriva” fino 2015) per il solo periodo di imposta 2016, ma non necessariamente anche la quota parte del 2017 (fino al momento di presentazione dell’istanza).

Non resta dunque che puntare il mirino sulla scadenza dell’invio delle istanze da effettuarsi entro il prossimo 31 luglio, con la possibilità di presentare delle “integrative” entro il 30 settembre, data in cui dovrà essere presentata la documentazione accompagnatoria e versata almeno la prima rata degli importi dovuti se si opta per l’autoliquidazione.

Dottryna