5 Marzo 2021

Aumenti di capitale: tax credit al test dei ricavi

di Alessandro Carlesimo
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Nel quadro delle misure volte ad incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese interessate dalla congiuntura negativa da Covid-19, nel Decreto Rilancio è stato introdotto un duplice tax credit che matura in presenza di interventi di ricapitalizzazione insistenti su società di medie dimensioni.

Il credito in parola, invero, è indirizzato alle imprese che non soddisfano il criterio dimensionale stabilito per l’accesso ai contributi a fondo perduto di cui all’articolo 25 D.L. 34/2020.

L’agevolazione è rivolta dunque alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società europee e società cooperative europee (diversi da intermediari finanziari ed enti assicurativi) aventi sede legale in Italia, che registrano nel 2019 un ammontare dei ricavi superiore a 5 milioni e non superiore a 50 milioni di euro.

Altro parametro da rispettare è quello relativo ai ricavi conseguiti nel periodo marzo-aprile 2020. Al riguardo, la norma prevede che nel bimestre si sia verificata una riduzione dell’ammontare dei ricavi, rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, in misura non inferiore al 33 per cento.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n.117, ha di recente affrontato la questione relativa alla verifica del fatturato nel particolare caso in cui la costituzione della società conferitaria abbia avuto luogo nell’anno 2020 a seguito del conferimento di un’azienda preesistente, definendo l’approccio da utilizzare sia nel test dello scostamento del fatturato, sia nel riscontro del volume dei ricavi conseguiti nell’annualità 2019.

In proposito, la tesi dell’Amministrazione prende le mosse dai chiarimenti già forniti con riferimento alla fattispecie ex articolo 25 del Decreto Rilancio (circolare 15/E/2020).

Viene infatti riproposta la comune ratio legis ispiratrice secondo cui occorre osservare, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi, sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, i valori riferibili all’azienda oggetto di trasferimento.

Pertanto, occorre considerare:

In tale circostanza si attribuisce rilievo alla fonte dei ricavi e non al dato formale relativo al soggetto giuridico cui sono riconducibili i componenti economici.

Giova ricordare che la disciplina prevista dall’articolo 26 D.L. 34/2020 opera in modalità bifase: con riferimento agli aumenti di capitale del 2020 è previsto un beneficio fiscale duplice che si produce nella sfera giuridica del socio conferente e della società conferitaria.

Più in dettaglio, il conferimento in denaro nel periodo compreso tra il 20 maggio e il 31 dicembre 2020 attribuisce al socio conferente un credito d’imposta pari al 20% dell’apporto, fermo restando l’investimento massimo agevolabile di 2 milioni di euro. Tra le altre condizioni per l’accesso al credito, va rimarcata la necessità dell’effettiva esecuzione del conferimento entro il 31 dicembre 2020. Pertanto, non risulta sufficiente la mera sottoscrizione dell’aumento di capitale, ma occorre altresì l’integrale versamento dell’importo, imputato alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle società.

Il socio conferente può utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 e, per la parte residua, in quelle successive, fino a quando non è concluso l’utilizzo. Il credito potrà, altresì, essere utilizzato in compensazione orizzontale a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al 2020, senza l’applicazione dei limiti annuali di 700.000 (per il 2020 elevato a 1 milione) e 250.000 euro.

La spettanza del credito è condizionata al rispetto del periodo minimo di lock – up della partecipazione acquisita: il titolo riveniente dal conferimento deve essere mantenuto dal socio conferente fino al 31 dicembre 2023 e la società conferitaria ha l’obbligo di non distribuire riserve di qualsiasi tipo prima della suddetta data, pena la decadenza dal beneficio con effetto retroattivo.

Alla società destinataria dell’investimento compete un credito d’imposta commisurato alle perdite eccedenti la decima parte del patrimonio netto, per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti entro la fine del primo semestre dell’anno 2021, all’indomani dell’estensione temporale, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, operata dalla Legge di Bilancio 2021.

Affinché il credito della conferitaria sia attribuito, la società deve trovarsi in uno stato di virtuosità, attestata dalla sussistenza delle seguenti condizioni:

  • regolarità contributiva, fiscale, urbanistica, edilizia, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  • assenza aiuti illegali ricevuti (e non restituiti o depositati in un conto bloccato) dalla Commissione Europea;
  • assenza di procedure concorsuali e di istanze volte a far dichiarare l’assoggettamento ad una procedura concorsuale;
  • assenza di condanne definitive dei soci, amministratori o titolari effettivi per reati tributari, con annessa irrogazione delle sanzioni penali accessorie
  • assenza di condizioni ostative stabilite dal Codice antimafia;

Il credito di imposta è pari al 30% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, e, comunque, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale effettuato (percentuale che sale al 50%, con riferimento agli aumenti eseguiti nel 2021).

Tale credito d’imposta non fa emergere proventi tassabili ai fini dell’Ires e dell’Irap ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza limiti a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, ma comunque successivamente all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.

Anche per la conferitaria l’eventuale distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 (1° gennaio 2025, per gli investimenti del primo semestre 2021) comporta la decadenza dal beneficio con effetto retroattivo.

Si ricorda che in ambedue le versioni del tax credit il beneficiario deve presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, nonché espletare gli altri adempimenti previsti, segnatamente, agli articoli 3 e 6 D.M. 10.08.2020.