4 Luglio 2019

Attività commerciale non significa scopo di lucro per gli enti non profit

di Guido Martinelli
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L’Agenzia delle entrate, con la propria risoluzione 63/E/2019, fornisce alcuni importanti chiarimenti sulla ammissibilità della trasformazione da associazione in fondazione, sulle conseguenze fiscali di questa e sulla differenza tra ente commerciale e ente con scopo di lucro.

Preme sottolineare, in apertura, proprio questo ultimo aspetto.

Innumerevoli volte si è rilevato, fino ad oggi, all’interno di accertamenti effettuati dall’Ufficio, una confusione nella individuazione di queste fattispecie.

Spesso si è assistito a declaratorie di inapplicabilità della L. 398/1991 nei confronti delle associazioni, sportive e non, in quanto si asseriva che l’attività veniva svolta con “modalità commerciali”.

Analogamente, per lo stesso motivo di natura commerciale dell’attività, è stata spesso disconosciuta da parte della Agenzia delle entrate la natura di associazione sportiva dilettantistica.

Correttamente, quindi, l’Agenzia precisa che: “il concetto di non lucratività non coincide necessariamente con quello di non commercialità. Infatti, mentre il carattere non commerciale dell’ente dipende dallo svolgimento in via esclusiva o prevalente di attività di impresa, l’assenza del fine di lucro implica, invece, un’espressa previsione statutaria che vincola la destinazione del patrimonio e degli utili, di cui deve essere esclusa (anche in forma indiretta) la ripartizione, alle stesse finalità sociali perseguite dall’ente)”.

Ne discende che, essendo il presupposto per l’applicazione della L. 398/1991, solo l’assenza dello scopo di lucro, nulla osta ad una associazione, catalogata anche in sede di verifica, quale ente commerciale, di applicare la citata disposizione agevolativa, così come una associazione sportiva rimarrà tale (anche perché nel suo caso non si applicherebbe comunque l’articolo 149 Tuir) anche in presenza di attività commerciale prevalente.

Oggetto della domanda di interpello è il caso di una associazione che gestisce un centro che offre ospitalità, vitto, alloggio e servizi vari a soggetti, anche non autosufficienti.

L’ente, sotto il profilo fiscale, era stato inquadrato quale ente commerciale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 73, comma 1, lett. b), Tuir.

Intendendosi trasformare in fondazione, mantenendo sempre, ai fini fiscali, la natura di ente commerciale, chiedeva il trattamento di detta operazione straordinaria ai fini della imposta di registro e della neutralità ai fini fiscali.

L’Agenzia, in via preliminare, conferma la legittimità “civilistica” della operazione. Infatti, anche al fine di sanare un contrasto dottrinario e giurisprudenziale che era sorto in passato, il codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017), al suo articolo 98, ha introdotto l’articolo 42 bis cod. civ. che espressamente prevede, salvo diversa determinazione contenuta nello statuto, la possibilità di reciproche trasformazioni tra associazioni, riconosciute e non, e fondazioni.

Tale atto, per espressa previsione legislativa, produce gli effetti di cui all’articolo 2498 cod. civ., e, pertanto: “con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione”.

Ciò posto, richiamando l’articolo 4, comma 1, lett. c), della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. le trasformazioni degli enti diversi dalle società aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, l’Ufficio conferma la tesi formulata dall’esponente circa la possibilità di registrare a tassa fissa nella misura di 200 euro, trattandosi di trasformazione di due enti commerciali diversi dalle società.

Con un secondo quesito veniva poi richiesto se all’operazione si sarebbe potuto applicare l’articolo 170 Tuir secondo il quale “la trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore dell’avviamento”.

L’Ufficio conferma che il principio di neutralità delle operazioni straordinarie, secondo il quale la trasformazione non dà luogo a “fenomeni realizzativi”, è provabile solo in presenza di un sistema di rilevazione tipico del bilancio degli enti commerciali.

Pertanto, se l’operazione straordinaria posta in essere, come nel caso in esame, mantiene l’ente, pur senza scopo di lucro, nell’ambito degli enti commerciali, ad avviso dell’Agenzia e confermando la tesi proposta dal contribuente, questa potrà avvenire in “regime di neutralità fiscale previsto dal citato articolo 170 comma 1 del Tuir”.

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