21 Novembre 2014

Attività artistiche: criticità nel mondo Enpals – prima parte

di Fabio Pauselli
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Diciamolo chiaramente, il mondo previdenziale per gli artisti in genere è davvero spinoso e alquanto contorto. Criticità che si inaspriscono se portiamo il “mondo” Enpals dentro l’associazionismo in genere, con tutte le sue più disparate iniziative, manifestazioni o eventi benefici.

L’Enpals nasce come istituto previdenziale che tutela lo spettacolo in genere, in particolare tutti quegli artisti che hanno il fine di rappresentare un testo musicale, letterario, teatrale o artistico per sollecitare il divertimento, nel senso più ampio del termine, degli spettatori. In linea generale può dirsi che l’inquadramento previdenziale dell’Enpals è obbligatorio per tutte le categorie di lavoratori impegnati (subordinati, parasubordinati, autonomi) e prescinde dalla natura economica del datore di lavoro. In questo caso i vari datori di lavoro possono essere sia imprese di spettacolo organizzate, organizzazioni senza impresa oppure imprese che prestano servizi collegati allo spettacolo (ad es. cinema, teatri, sale di doppiaggio, ecc..).

Chiunque di questi soggetti occupi dei lavoratori, anche a titolo gratuito, salvo rare eccezioni, è obbligato ad iscriversi telematicamente all’Enpals al fine di comunicare tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi contributivi. In particolare tutti coloro che rendono prestazioni artistiche devono munirsi del certificato di agibilità, una sorta di nulla osta che l’ente previdenziale rilascia al datore di lavoro prima della manifestazione, il quale gli permette di poter far agire nei propri locali i lavoratori dello spettacolo. Questo certificato viene rilasciato a condizione che non vi siano a carico dell’impresa richiedente debiti contributivi pregressi o altre inadempienze, salvo contestuali regolarizzazioni. Il certificato deve essere richiesto telematicamente sul sito dell’Inps (servizi ex Enpals) entro 5 giorni dalla stipula dei relativi contratti e, comunque, prima della dello svolgimento della prestazione lavorativa. Dal 1° gennaio 2004 può essere richiesto anche direttamente dagli artisti professionisti muniti di partita Iva.

La richiesta del certificato di agibilità è l’adempimento principale nell’ambito delle manifestazioni artistiche: è un po’ come avviare la costruzione di una casa senza le necessarie autorizzazioni. Esso prescinde dalla natura del rapporto che si instaurerà con l’artista, essendo un mero permesso autorizzativo per far operare quest’ultimo nei locali di chi organizza l’evento.

Anche il mondo del non-profit che si occupa dell’organizzazione di spettacoli, eventi musicali, rappresentazioni, sagre è pieno di tali adempimenti che, spesso, sono trascurati del tutto, sia perché talvolta, erroneamente, c’è la convinzione di esserne esclusi, operando nell’ambito di organizzazioni non commerciali che non perseguono scopi di lucro, sia perché la normativa di riferimento non sempre è molto chiara e, soprattutto, risulta molto frammentata.

L’Enpals, nella Circolare n. 21 del 04.06.2002, ha avuto modo di chiarire che nell’ambito di manifestazioni ed eventi organizzati da enti non-profit, ove gli eventuali ricavi vengano destinati a scopi benefici, sociali o solidaristici, il certificato di agibilità viene rilasciato a titolo gratuito. In tal caso il responsabile dell’evento dovrà autocertificare le condizioni richieste e assicurare l’assenza di compensi da erogare agli artisti coinvolti i quali, a loro volta, dovranno certificare la gratuità della prestazione. In questi casi per compenso si deve intendere anche il semplice rimborso spese non direttamente relazionato a spese effettivamente sostenute; pertanto i rimborsi a piè di lista debitamente documentati risultano l’unica erogazione economica erogabile all’artista al fine di non intaccarne lo status di dilettante. Attenzione che nell’ambito Enpals per “dilettante” non deve intendersi colui che opera per diletto, bensì un qualsiasi lavoratore dello spettacolo che opera senza ricevere uno specifico compenso.

Premesso quanto sopra, è possibile individuare diverse fattispecie:

  1. In caso di eventi singoli in cui si svolgono spettacoli e manifestazioni, ove siano conseguiti dei ricavi destinati a scopi benefici/associativi e artisti dilettanti (non retribuiti), il certificato di agibilità può essere richiesto in regime di gratuità. In questo caso il soggetto organizzatore, pur dovendosi attivare telematicamente per richiedere il certificato di agibilità prima dell’evento, non sarà tenuto agli adempimenti contributivi;
  2. viceversa, nel caso di svolgimento di manifestazioni da parte di formazioni dilettantistiche o amatoriali, come nel caso di complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali dilettantistiche, complessi corali amatoriali dilettantistici, cortei e rappresentazioni storiche e altri casi simili, nei quali gli artisti, che mirano a diffondere arte e cultura, si esibiscono in pubblico a titolo gratuito, senza alcuna retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese forfettario, il certificato di agibilità non deve essere richiesto e non vi sarà  alcun obbligo contributivo;
  3. infine, analogamente, nel caso di saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati da bambini e giovani frequentanti corsi didattici oppure manifestazioni organizzate a fini socio-educativi da oratori, associazioni con riconoscimento ecclesiale o comunque da associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché da associazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266/1991, da associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383/2000 e da cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991, purché non si riscontri una vera e propria attività di spettacolo, il certificato di agibilità non deve essere richiesto e non vi sarà alcun obbligo contributivo.

In caso di eventi in cui sono impiegati artisti stranieri residenti all’estero, è bene specificare che questi sono esonerati dagli obblighi contributivi nel caso in cui esibiscano un certificato rilasciato dall’Ente competente del loro Stato che attesti l’obbligo assicurativo nel Paese di origine. L’organizzatore italiano, di conseguenza, dovrà richiedere all’Enpals un certificato di agibilità in regime di esenzione.

Oltre a queste esenzioni generali, è prevista una specifica esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi per alcune tipologie di lavoratori che effettuano esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento. In particolare, il regime introdotto dall’art. 1, c. 188, L. n. 296/2006, successivamente modificato dalla L. n. 222/2007, prevede l’esenzione dal versamento della contribuzione previdenziale e dalla richiesta del certificato di agibilità per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli, in manifestazioni di intrattenimento e nell’ambito di celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da categorie di soggetti appositamente individuate:

  • Giovani fino a 18 anni;
  • Studenti di scuola media superiore, ovvero iscritti ai corsi di laurea triennale e quinquennale dell’ordinamento scolastico e universitario nazionale, nonché iscritti in istituti stranieri che rilascino titoli equipollenti a quelli rilasciati degli istituti italiani fino a 25 anni di età;
  • Pensionati, anche di altre gestioni, di età superiore a 65 anni;
  • Coloro che svolgono un’attività lavorativa, contemporanea a quella soggetta ad Enpals, per la quale sono già tenuti al versamento contributivo, ai fini della previdenza obbligatoria, ad altra gestione.

E’ opportuno precisare che il predetto regime di esenzione opera sempreché i compensi annui lordi percepiti da tali lavoratori dello spettacolo non superino gli euro 5.000. Il superamento di tale limite nel corso dell’anno obbliga i datori di lavoro o committenti, per la quota di retribuzione eccedente il predetto limite, ad effettuare tutti gli adempimenti informativi e contributivi nei confronti dell’Enpals