22 Dicembre 2016

L’attestatore nella composizione negoziale della crisi

di Andrea Rossi
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La continua rivisitazione degli istituti di composizione della crisi ha comportato un sempre maggior riconoscimento della centralità del ruolo del professionista attestatore ed ha chiarito, al contempo, alcuni dubbi interpretativi che avevano animato il dibattito sui nuovi istituti all’indomani della riforma della Legge Fallimentare. Ne è conseguita la qualificazione dell’attestatore come un professionista indipendente la cui attività è finalizzata alla verifica dei dati aziendali oltre che alla fattibilità del piano.

Il novellato articolo 67, comma terzo, lett. d) L.F. stabilisce che il professionista incaricato di redigere le attestazioni prescritte dalla legge fallimentare debba essere:

  1. designato dal debitore; infatti dall’articolo in esame, il D.L. 82/2012 ha espunto la frase “ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile, facendo conseguentemente venire meno il dubbio che l’attestatore dovesse essere nominato dal Tribunale, come anche precisato da alcuni Tribunali (Trib. Roma, 23 febbraio 2011, Trib. Verona, 27 luglio 2011);
  2. iscritto nel registro dei revisori legali;
  3. in possesso dei requisiti previsti di cui all’articolo 28, lett. a) e b), L.F.; si tratta pertanto di un professionista che deve essere iscritto all’albo dei dottori commercialisti, ovvero degli avvocati, e degli esperti contabili;
  4. indipendente.

Si evidenzia pertanto che i requisiti di professionalità previsti dall’articolo 67, comma terzo, lett. d), sono rimasti immutati; tuttavia ci si chiede se, tra i soggetti idonei ad assumere l’incarico di attestatore, possano esservi studi professionali associati o società tra professionisti; in merito, si ricorda che dall’esercizio 2011 è possibile costituire le società tra professionisti, prevedendo la partecipazione al capitale anche a soci non iscritti negli albi professionali, aprendo conseguentemente il mercato delle professioni anche alle società di capitali. In modo particolare, l’articolo 10 della L. 183/2011 prevede che (i) il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale dei medesimi sia tale da determinare la maggioranza dei due terzi nell’assunzione delle deliberazioni o delle decisioni della società e che (ii) gli incarichi professionali siano conferiti solamente ai soci in possesso di idonei requisiti professionali e non, pertanto, anche ai “soci di capitale”.

Pertanto, dalla lettura combinata del citato articolo 10 della L. 183/2011 e dell’articolo 67, comma terzo, lett. d), L.F. oltre che dalle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti nella circolare n. 30 del febbraio 2013, è possibile affermare che l’incarico di attestazione dei piani (di concordato ovvero di risanamento) o degli accordi previsti dalla Legge Fallimentare, può essere assunto anche da società di professionisti a compagine mista; in siffatta ipotesi, occorrerà che:

  1. la società abbia ad oggetto l’esercizio, in via esclusiva, di una attività professionale regolamentata;
  2. i soci professionisti risultino iscritti ad ordini, albi e collegi professionali richiamati dall’articolo 28, lett. a), L.F.;
  3. il socio designato per la gestione dell’incarico, oltre ad essere iscritto ad uno degli albi richiamati dall’articolo 28, lett. a), L.F., risulti iscritto al registro dei revisori legali di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 39/2010.

L’incarico di attestazione dei piani (di concordato ovvero di risanamento) o degli accordi previsti dalla Legge Fallimentare, può essere assunto anche da studi associati; in tale contesto, sempre secondo la citata circolare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, i professionisti associati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 28, lett. a), L.F. ed il professionista incaricato dell’esecuzione materiale dell’attestazione, dovrà essere iscritto anche al registro dei revisori legali.

Resta inteso che qualora l’incarico di attestazione sia conferito ad una società tra professionisti ovvero ad uno studio associato, rimangono fermi gli obblighi di indipendenza previsti dall’articolo 67, comma terzo, lett. d) L.F.; pertanto, in ogni caso il professionista che effettuerà materialmente l’attestazione:

  1. non dovrà essere legato all’impresa committente da rapporti di tipo personale o professionale tali da compromettere l’indipendenza di giudizio;
  2. dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2399 cod. civ.;
  3. non dovrà aver prestato negli ultimi cinque anni, nemmeno per il tramite di soggetti con il quale è unito in associazione professionale o in una società di professionisti a compagine mista, attività di lavoro dipendente o autonomo in favore del debitore, ovvero partecipato agli organi di amministrazione e controllo.

Pertanto, secondo la citata circolare n. 30 emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, il D.L. 83/2012 ha inteso dare evidenza ai rapporti indiretti tra professionista incaricato dell’attestazione e impresa committente, vale a dire a quei rapporti  che legano il primo non direttamente alla seconda ma per il tramite dei suoi associati di studio; resta comunque inteso che non devono considerarsi i rapporti in questione laddove l’associazione professionale risulti costituita con il mero intento di ripartizione delle spese. In tale ipotesi il professionista potrà accettare l’incarico anche laddove il proprio associato (di costi) abbia avuto rapporti negli ultimi cinque anni con la società oggetto di attestazione.

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