9 Gennaio 2014

Attenzione ai termini per la costituzione in giudizio

di Niccolò Di Bella
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Non è banale soffermarci ancora una volta sui termini delle notificazioni in quella che rappresenta una delle principali fasi del Processo Tributario: l’instaurazione del giudizio. L’argomento non risulta affatto banale perché, anche di fronte ad una difesa precisa e puntuale in tutti gli elementi in diritto e in merito, una svista o un errore nella “tempistica” potrebbe costare molto caro al contribuente, rendendo definitiva una pretesa a seguito della dichiarata inammissibilità del ricorso.

L’instaurazione del giudizio può essere “suddivisa” in due momenti imprescindibili e tra loro sequenziali:

  1. il primo, della notifica del gravame alla controparte
  2. ed il secondo, del deposito presso la competente segreteria del giudice.

In questo articolo intendiamo soffermarci su tale ultimo, prendendo spunto dalla Sentenza n°15 emessa dalla Commissione Tributaria Prov.le di Sondrio in data 24/04/2013.

Preliminarmente ricordiamo come nel processo tributario il ricorso possa essere proposto nei confronti della controparte attraverso una delle tre seguenti modalità:

  1. spedizione postale,
  2. consegna diretta
  3. o notifica tramite Ufficiale Giudiziario.

In merito alla spedizione postale, ai sensi del combinato disposto dagli art. 20 (comma 2) e 22 (comma 1) del D.Lgs. n°546 del 1992, il ricorso va notificato alla CTP attraverso la spedizione “…a mezzo posta…in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento..”, “…entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità…”. Secondo il chiaro dettato normativo, pertanto, la costituzione in giudizio del ricorrente vede come termine la data di spedizione del ricorso, e non la ricezione dello stesso da parte della controparte.

Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio non manca di rilevare come sull’argomento, in assenza di una pronuncia a Sezione Unite, la Cassazione abbia manifestato due opposti orientamenti:

  • da una parte, è stato sostenuto che il ricorso notificato per posta debba essere effettuato entro 30 giorni dalla data di spedizione postale, e non dalla data della sua ricezione da parte del destinatario;
  • dall’altra è stata affermato che, nei casi in cui la notificazione del ricorso introduttivo avvenga mediante spedizione postale, il termine entro il quale deve essere effettuato il deposito presso la Segreteria della Commissione Tributaria decorra invece dalla data di ricezione dell’atto (momento che il mittente potrà verificare attraverso il ritorno dell’avviso di ricevimento).

La decisione dei giudici di primo grado si è conformata al primo orientamento (si veda anche Cassazione n°20262 del 14/10/2004), sottolineando come ai sensi del quinto comma dell’articolo 16 del D.Lgs. n°546/1992 “…qualsiasi comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta dalla data di spedizione…”; e, sebbene nel secondo periodo sia stabilito che “i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”, tale chiusura sembra riferita ai soli destinatari degli atti comunicati o notificati, i cui termini decorrono dalla data in cui l’atto viene ricevuto e quindi posto a loro conoscenza.

Rispetto al secondo orientamento della Cassazione, quello seguito dal Collegio della CTP di Sondrio appare più restrittivo, seppur difficilmente criticabile; tuttavia, un diverso atteggiamento dei giudici avrebbe salvaguardato maggiormente il corretto diritto di difesa del contribuente e, oltretutto, non si sarebbe posto trasversalmente ad un precedente orientamento degli Ermellini.

Quel che è certo, è che anche su questo argomento è più che mai attesa l’espressione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.