27 Agosto 2014

Assonime Caso 5/2014: è lecito il rilascio di garanzie da parte di società industriali a favore di joint venture partecipate

di Fabio Landuzzi
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Nel Caso n. 5/2014 Assonime approfondisce un tema che troviamo nelle imprese che, pur svolgendo una normale attività industriale, commerciale o di servizi, vuoi per il fatto di appartenere a gruppi societari, o vuoi perché nell’ambito della propria attività partecipano a joint venture insieme ad altre imprese terze, sono chiamate in certe circostanze a rilasciare garanzie a favore di queste imprese (appartenenti allo stesso gruppo oppure joint venture a cui partecipano con una quota non di controllo).

Non sempre si tratta di operazioni sporadiche, perché possono talvolta reiterarsi nel tempo per via delle esigenze operative manifestate dalle imprese a cui tali garanzie sono necessarie. Il rilascio di queste garanzie da parte di società che non svolgono attività finanziaria pone quindi interrogativi riguardo alla liceità con riferimento alla disciplina del mercato finanziario ed in modo particolare di quanto previsto dagli articoli 106 e ss. del Testo Unico Bancario; tale normativa prevede infatti un regime di riserva per l’attività di finanziamento nei confronti del pubblico, ed un sistema di sanzioni penali in caso di esercizio abusivo di attività finanziaria.

Assonime osserva dapprima che, con particolare riguardo al caso che presenta maggiori criticità, ovvero quello in cui il soggetto garantito è una joint venture ossia un’impresa che non appartiene allo stesso gruppo della società garante, si possono presentare nella prassi due differenti modalità:

  1. Un primo modello, vede ogni singolo partecipante alla joint venture rilasciare una garanzia diretta a favore della joint venture partecipata, di cui il beneficiario è il creditore della stessa joint venture (ad es.: un fornitore, un ente pubblico, ecc.);
  2. Un secondo modello, vede invece una sola delle società partecipanti alla joint venture rilasciare la garanzia a favore di quest’ultima, mentre le altre società partecipanti alla joint venture rilasciano una cogaranzia a favore del socio garante diretto; si tratta di una forma di ripartizione interna della garanzia fatta in modo da coprire indirettamente l’esposizione complessiva per la quota di partecipazione di ciascuna impresa al capitale della joint venture. Entrambe le fattispecie integrano la problematica analizzata da Assonime nel documento qui in commento.

La normativa vigente, in attesa dei regolamenti attuativi, deve ancora fare riferimento al Regolamento n. 29/2009; nella nozione di “attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”, il Regolamento include alla lettera f) dell’articolo 3 anche “ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma”. Affinché queste attività rientrino nella riserva del Testo Unico Bancario è necessario però che esse siano svolte “nei confronti del pubblico”.

Assonime risolve dapprima il caso del rilascio di garanzie a favore di altre società del medesimo gruppo, concludendo che tale operazione non rientra nell’ambito delle attività svolte nei confronti del pubblico; non ha rilevanza a tale fine la natura del beneficiario. Di conseguenza, tale attività è sottratta dal regime della riserva di cui al Testo Unico Bancario.

Analoga conclusione viene formulata anche per il caso del rilascio di garanzie a favore di joint venture partecipate; viene osservato che l’impresa che concede la garanzia compie una operazione di natura ausiliaria, quindi compatibile con il proprio oggetto sociale, in quanto funzionale allo svolgimento della propria attività principale, poiché in questo modo intende supportare l’operatività di un soggetto (la partecipata) attraverso il quale per via indiretta essa persegue il proprio oggetto sociale. Assomine privilegia infatti una interpretazione funzionale della disciplina vigente, in ragione del fatto che, come detto, la società garante non ha certo lo scopo di inserirsi nel mercato degli intermediari finanziari. Il rilascio della garanzia è finalizzato invece a favorire l’operatività della stessa società garante, come detto, in via indiretta, ovvero attraverso una delle varie articolazioni soggettive con le quali essa si esprime, ossia la joint venture.

La disamina di Assonime conclude in senso positivo, così da sottrarre queste operazioni dal regime di riserva quando esse siano rivolte a soggetti con cui l’impresa garante ha legami qualificati, quand’anche non si tratti di imprese controllate o comunque appartenenti allo stesso gruppo.