Assenza di movimentazioni finanziarie relative a fatture reperite presso terzi
di EVOLUTION Scarica in PDF La scheda di EVOLUTIONÈ legittima la condanna per il reato di omessa dichiarazione Iva, laddove il contribuente dimostri l’assenza di movimentazioni finanziarie relative alle fatture reperite presso terzi e non annotate nella contabilità della società di cui è amministratore?
Il reato di omessa presentazione della dichiarazione Iva è disciplinato dall’articolo 5 D.Lgs. 74/2000, il quale punisce con la reclusione da due a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila.
La fattispecie in parola configura un reato di pura omissione, che ha natura istantanea e si consuma alla scadenza del termine ultimo per presentare la dichiarazione (cfr., Cassazione, sentenza n. 959/2019). Al fine di individuare il momento di perfezionamento del reato, quindi, occorre fare riferimento ai termini fissati dalla normativa tributaria per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi o dell’Iva.