26 Agosto 2016

Assegnazioni meno agevolate per le società di comodo

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Tra i diversi fattori da tenere in considerazione per una corretta pianificazione dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci vi è anche quello relativo all’individuazione dell’aliquota di imposta sostitutiva che la società deve applicare sull’eventuale differenza positiva tra valore normale e costo fiscale del bene immobile. In capo alla società assegnante, la circolare n. 26/E/2016 conferma che si rende applicabile un’imposta sostitutiva sulla differenza tra valore normale dell’immobile (che può determinarsi con il valore catastale dell’immobile) e costo fiscalmente riconosciuto dello stesso, nella misura dell’8% o del 10,5% per le società che nei tre periodi d’imposta precedenti presentano lo status di società di comodo per almeno due periodi d’imposta (anche non consecutivi).

Nella circolare n. 26/E sono contenuti importanti chiarimenti in merito all’individuazione dello status di società di comodo ai fini dell’applicazione dell’aliquota di imposta sostitutiva del 10,5%.

In primo luogo, viene confermato che per le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il triennio di “osservazione” è costituito dai periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, poiché l’assegnazione agevolata deve essere eseguita nel corso del 2016. L’aliquota d’imposta sostituiva è pari al 10,5% se in almeno due dei tre predetti periodi d’imposta la società è considerata “non operativa” (mancato superamento del test di operatività dei ricavi) o in “perdita sistematica” (per la quale è necessario tener conto che dal 2014 la società è tale se ha dichiarato nel quinquennio precedente cinque perdite fiscali o quattro perdite ed un reddito imponibile inferiore al minimo).

L’Agenzia precisa che la presenza, nell’ambito del triennio 2013-2015, di una causa di esclusione, prevista nell’articolo 30 della L. 724/1994, ovvero di disapplicazione automatica, contenuta nei provvedimenti direttoriali del 14 febbraio 2008 (per le società non operative) e dell’11 giugno 2012 (per le società in perdita sistematica), determina che in tale periodo d’imposta la società è da considerarsi a tutti gli effetti non di comodo. Ad esempio, se la società è congrua e coerente alle risultanze degli studi di settore nel 2014 e nel 2015, mentre nel 2013 è non operativa, la stessa è soggetta all’aliquota dell’8% ai fini dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci.

Relativamente alla presentazione dell’istanza di interpello finalizzata alla dimostrazione dell’esistenza di condizioni oggettive che impediscano il raggiungimento dei ricavi minimi, la circolare n. 26/E conferma che l’accoglimento dell’istanza stessa comporta ovviamente la disapplicazione dello status di società di comodo. Tuttavia, il chiarimento più interessante, e che deve essere tenuto in considerazione in occasione dell’invio del modello Unico entro il prossimo 30 settembre, riguarda la fattispecie di mancata presentazione dell’istanza di interpello, ovvero l’ottenimento di una risposta negativa, per il periodo d’imposta 2015, in applicazione delle nuove regole contenute nel D.Lgs. 156/2015 con cui è stata riformulata la disciplina dell’interpello, e che non obbliga più la società a presentare l’istanza (interpello probatorio). In particolare, la società può ora disapplicare la disciplina delle società di comodo (sia nella fattispecie di società non operativa, sia per quella di perdita sistematica) pur non presentando l’interpello, oppure in presenza di una risposta negativa, indicando nel modello Unico tale circostanza (nel modello Unico con codice “1” o “2” per indicare rispettivamente la mancata presentazione o la risposta negativa). Così operando, l’Agenzia conferma che per il periodo d’imposta 2015 la società deve considerarsi non di comodo, anche ai fini dell’individuazione dell’aliquota di imposta sostitutiva per l’assegnazione agevolata, poiché, appunto, la circostanza in esame consente la disapplicazione della disciplina.

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