Assegnazione della casa al genitore affidatario: profili Imu
di Cristoforo FlorioSecondo l’articolo 1, comma 741, L. 160/2019, in vigore dall’1.1.2020, la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, costituisce, ai soli fini dell’applicazione dell’Imu, diritto di abitazione in capo al genitore affidatario.
Inoltre, secondo il successivo comma 743, è soggetto passivo Imu il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce, altresì, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
La disposizione in vigore dal 2020 ha recepito gli interventi legislativi e la giurisprudenza di legittimità, che hanno mirato ad una sempre maggiore equiparazione tra coniugi e conviventi di fatto.
Nel previgente regime in vigore fino al 31.12.2019, invece, la normativa Imu parlava di “casa coniugale” assegnata al “coniuge”, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, sempre specificando che l’assegnazione dell’immobile si intendeva in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
Sia nel vecchio che nell’attuale regime Imu, il coniuge assegnatario è l’unico soggetto passivo Imu in relazione all’immobile assegnato dal giudice, in virtù del diritto (reale) di abitazione, e – come tale – questi deve assolvere ai relativi adempimenti (pagamento dell’imposta, ove dovuta, ed eventuale presentazione della dichiarazione), pur se detto coniuge non sia titolare, neppure pro quota, di un diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile.
Ora, confrontando le due disposizioni di legge sopra riportate, emerge che, secondo la normativa vigente a partire dal 2020, l’assimilazione all’abitazione principale viene circoscritta alla sola ipotesi in cui l’ex coniuge (o il componente dell’unione civile di cui siano cessati gli effetti) sia “affidatario dei figli”.
Sul punto, la circolare n. 1/DF/2020, aveva specificato che il riferimento normativo alla casa familiare e al genitore (e non più alla casa coniugale e al coniuge), fosse diretto solo a chiarire che, nell’ambito dell’assimilazione all’abitazione principale, erano ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale.
Tuttavia, detta prassi aveva anche evidenziato che, in caso di separazione senza figli o con figli maggiorenni e autosufficienti, nell’ipotesi di casa coniugale di proprietà di un solo coniuge, questa non possa essere assegnata all’altro come contributo al mantenimento in quanto coniuge più debole, in sostituzione dell’assegno di mantenimento, non avendo una funzione assistenziale (si veda Cassazione n. 6979/2007).
Al riguardo, l’IFEL, in alcune faq, ha chiarito che le disposizioni in merito all’assegnazione della casa familiare riguardano i figli minori (articolo 337-sexies, cod. civ.) e i figli maggiorenni portatori di handicap grave (articolo 337-septies, cod. civ.). In particolare, in presenza di un figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente può porsi la necessità di continuare il mantenimento della casa familiare, ma ciò non avverrebbe in virtù della qualifica di “genitore affidatario”, ma in ragione degli obblighi economico patrimoniali dei genitori, a nulla rilevando la circostanza che fiscalmente si tratti di figlio “a carico”.
Proprio alla luce di tale lettura, alcuni Comuni stanno notificando accertamenti Imu, richiedendo il pagamento dell’imposta in tutti i casi in cui il figlio abbia raggiunto la maggiore età, basandosi sull’applicabilità dell’esenzione da Imu nel caso di assegnazione della “casa familiare” solo quando il figlio sia minorenne o, pur se maggiorenne, sia portatore di handicap grave.
Pertanto, è evidente che dal 2020 la situazione è mutata: ci sono delle situazioni in cui l’agevolazione Imu non è più applicabile, come nell’ipotesi di assenza di figli o con figli maggiorenni, mentre risulta applicabile l’esenzione anche alle coppie di fatto, sempre che sia rispettata la condizione di “genitorialità” nei termini sopra illustrati.
La formulazione normativa adottata a partire dal 2020, apparentemente animata dall’intento di disegnare la nuova struttura dell’Imu sulle nuove dinamiche coniugali e sociali, non è del tutto condivisibile: se il provvedimento di assegnazione della casa familiare attribuisce ai fini Imu il diritto di abitazione, allora vuol dire che l’assegnatario ha il diritto di abitare la casa limitatamente ai bisogni della propria famiglia ed è incoerente limitare l’esenzione Imu al compimento della maggiore età dei figli.
Forse, sarebbe stato più opportuno parlare di genitore “collocatario” dei figli, situazione che non viene meno per il semplice compimento della maggiore età, ma semmai con il raggiungimento dell’autonomia economica, proprio nell’ottica di tutelare gli interessi meritevoli della prole non indipendente.