1 Luglio 2017

Assegnazione agevolata: quando il modello dichiarativo è incompleto

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Lo scorso 16 giugno è scaduto il termine per il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva dovuta dai soggetti che hanno beneficiato delle disposizioni in tema di assegnazione, cessione e trasformazione agevolata entro il 30 settembre 2016.

L’imposta sostitutiva doveva infatti essere versata nella misura del 60% entro il 30 novembre 2016, mentre la restante parte aveva quale scadenza di pagamento appunto il 16 giugno 2017 (termine tra l’altro “slegato” dalle attuali scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi).

I codici tributo da utilizzare sono stati individuati dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 73/E/2016 e sono:

  • il codice tributo 1836 per l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze;
  • il codice tributo 1837 per l’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o società trasformate.

Giova tuttavia sottolineare che i soggetti che hanno dimenticato il versamento non subiranno la decadenza dall’agevolazione, in quanto, come ricordato anche dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 26/E/2016, “l’esercizio dell’opzione per l’assegnazione agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva”.

Pertanto, l’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell’assegnazione agevolata, in quanto l’imposta sostitutiva non versata è semplicemente iscritta a ruolo.

Il contribuente può comunque avvalersi della possibilità di ricorrere allo strumento del ravvedimento operoso: la sanzione ridotta dovrà essere calcolata applicando le ordinarie regole previste per le violazioni relative ai versamenti, e il codice tributo da utilizzare per il versamento della sanzione ridotta è il codice 8913.

Rassicurati, quindi, i soggetti che non hanno potuto effettuare i versamenti nei termini, permangono dubbi riguardo a quelle situazioni nelle quali, effettivamente, non è stato possibile indicare in dichiarazione dei redditi i valori dei beni assegnati e la relativa imposta sostitutiva.

Ci si riferisce, in particolare:

  • alle società di persone con esercizio cessato prima del 31.12.2016 (in quanto, ad esempio, poste in liquidazione), le quali hanno dovuto compilare il modello Unico 2016 SP, ove, al quadro RQ, non era prevista la sezione per esporre i dati della assegnazione/cessione agevolata e la relativa imposta sostitutiva, in modo da consentire il perfezionamento dell’agevolazione in esame;
  • alle società di capitali il cui periodo d’imposta è terminato prima del 31.12.2016 e hanno dovuto quindi procedere alla compilazione del modello Unico 2016 SC, nel quale, pur essendo prevista un’apposita sezione per l’indicazione della base imponibile positiva dell’imposta sostitutiva, non era presente alcun quadro ove indicare l’eventuale base imponibile negativa.

Con riferimento al primo punto, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 54/E/2017 ha chiarito che trova “applicazione il principio di carattere generale del cd. comportamento concludente, disciplinato dall’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, secondo cui l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili”.

Pertanto, prosegue la risoluzione citata, “solo per i soggetti suindicati, l’esercizio dell’opzione si intende validamente esercitato laddove siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e sia stato effettuato il corretto e tempestivo versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dovuta”.

È infine richiesta la redazione di un prospetto di raccordo, contenente i dati relativi ai beni ceduti e all’imposta dovuta per la definizione dell’opzione in parola, da inviare all’Ufficio territorialmente competente oppure conservare ed esibire a richiesta degli organi di controllo.

In considerazione di quanto appena esposto pare quindi evidente che, in questo specifico caso, il versamento assume una diversa valenza, e l’omissione può effettivamente determinare la decadenza dal beneficio.

Insomma, si assiste all’applicazione di regole difformi a seconda del modello di dichiarazione dei redditi redatto dal contribuente.

A conclusioni parzialmente diverse si giunge con riferimento alle società di capitali che, nella compilazione del modello Unico 2016 SC hanno potuto compilare il quadro RQ solo se la base imponibile dell’imposta sostitutiva era positiva.

Se, invece, la base imponibile era negativa, l’agevolazione ha avuto rilevanza solo ai fini delle imposte indirette, non comportando alcun versamento né alcun adempimento dichiarativo ai fini delle imposte dirette.

Anche in questo caso può ritenersi che sia possibile far riferimento ai chiarimenti forniti con la risoluzione 54/E/2017, la quale, pur non occupandosi direttamente delle società di capitali (soffermandosi esclusivamente sulle società di persone) espressamente chiarisce quanto segue: “nelle istruzioni ai modelli, viene precisato che, qualora il modello Unico da utilizzare non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati successivamente, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle entrate”.

Trova quindi applicazione, anche con riferimento alla richiamata fattispecie, il principio di carattere generale del cd. comportamento concludente.

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