2 Dicembre 2014

Aspetti IVA, fiscali e previdenziali dei venditori porta a porta

di Luca Mambrin
Scarica in PDF

L’art. 1 della Legge n. 173/2005 definisce:

  • l’attività di “vendita diretta a domicilio“, come quella forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;
  • l’”incaricato alla vendita diretta a domicilio“, come quel soggetto che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio.

L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio può dunque essere esercitata:

  • con vincolo di subordinazione, inquadrabile come rapporto di lavoro subordinato;
  • senza vincolo di subordinazione, attraverso un contratto di agenzia;
  • senza vincolo di subordinazione e senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l’attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese.

Viene quindi analizzato il trattamento fiscale e previdenziale da parte dei soggetti che svolgono l’attività in maniera occasionale o abituale (ma senza essere inquadrati nel rapporto di agenzia).

 

Imposte sui redditi

Come stabilito dall’art. 25–
bis del D.P.R. n. 600/1973 le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio
sono soggette a ritenuta a titolo d’imposta del 23%; tale ritenuta ed è commisurata
all’ammontare delle provvigioni percepite ridotte del 22% a titolo di
deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.Pertanto,
il reddito imponibile netto si ottiene sottraendo dall’imponibile lordo (provvigioni, premi ed incentivi) una deduzione forfetaria del 22%: 
Reddito netto = Reddito lordo * 78%  
Sul reddito così determinato
deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta, pari all’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito (23%).I venditori incaricati alle vendite a domicilio porta a porta sono
esonerati dalla
presentazione della dichiarazione dei redditi; nel caso in cui possiedano altri redditi non dovranno comunque essere dichiarate le provvigioni percepite per lo svolgimento di tale attività. Inoltre tali soggetti sono esonerati
dalla presentazione e dal versamento dell’IRAP, e, come precisato anche nella
C.M. 110/E/1999 sono esclusi dagli studi di settore.

 

Disciplina Iva

Da un punto di vista del trattamento ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto, l’art. 3 della Legge n. 173/2005 stabilisce che l’attività svolta dal venditore porta a porta è considerata di carattere
occasionale sino al conseguimento di un reddito netto annuo, derivante da tale attività,
non superiore ad € 5.000; considerato che il reddito netto è pari al 78% delle provvigioni percepite la soglia dei compensi per essere considerata attività occasionale sarà pari ad € 6.426,10
(€ 6.410,26*78% = € 5.000). Di conseguenza, fino al raggiungimento di detto limite il venditore porta a porta
non avrà obbligo di:

  • aprire la partita IVA;
  • applicare l’IVA sui compensi percepiti;
  • tenere le scritture contabili (né a fini IVA né ai fini delle imposte sui redditi). 

Al momento di superamento della soglia prevista (quindi anche in corso d’anno, dalla prima operazione in cui viene superato il limite)

il venditore porta a porta diventa soggetto passivo IVA e scatta
l’obbligo, entro
30 giorni, di apertura della partita IVA, e come precisato nella R.M. n. 18/E/2006,
di assoggettare ad iva i compensi che eccedono tale limite.La stessa Risoluzione chiarisce poi che
il mancato superamento della soglia in un determinato periodo d’imposta, eventualmente dovuto a fattori contingenti e inerenti l’attività svolta,
non determina la perdita della soggettività passiva ai fini IVA, in quanto il contribuente che inizia ad esercitare la vendita diretta a domicilio
quale attività abituale, non potrà più  considerarsi  “occasionale” (quindi, escluso dal campo di applicazione dell’IVA) fino a quando viene esercitata l’attività in questione. 
Aspetti previdenziali
Come previsto dall’art. 44 del D.L. 269/2003, a decorrere dal 1° gennaio 2004, gli incaricati alle vendite a domicilio hanno l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps solo qualora il
reddito annuo derivante da dette attività
sia superiore ad € 5.000. Quindi, nel caso in cui il venditore porta a porta consegua un
reddito netto annuo fino ad € 5.000 non ha l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS e nel caso in cui abbia rapporti con più imprese, per il calcolo del limite dovrà tenere conto della somma dei redditi percepiti da ciascuna impresa.Nel caso di
superamento del reddito netto annuo di € 5.000 e quindi di un volume complessivo di provvigioni pari ad
€ 6.410,26 il venditore porta a porta dovrà:· 
  • iscriversi alla Gestione separata dell’Inps;·   
  • versare in contributi dovuti (sulla parte di reddito eccedente € 5.000), ricordando che tali contributi sono per 1/3 a carico del contribuente venditore porta a porta e per 2/3 a carico dell’azienda mandante, contributi che dovranno essere versati entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento delle provvigioni.
Infine in merito all’iscrizione all’
INAIL si ricorda che i venditori porta a porta non sono soggetti all’obbligo di iscrizione, a prescindere dal reddito conseguito.