11 Ottobre 2014

Aspetti Iva del contratto di subfornitura

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La L. n.192/98, contiene la disciplina del
contratto di subfornitura, definito dall’art. 1 di tale legge come quell’accordo in base al quale “
un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente”. L’art. 8 della medesima L. n.192/98, che si occupa della
disciplina Iva del contratto di subfornitura, ha introdotto il co. 5 nell’art. 74 del d.P.R. n.633/72, prevedendo un regime agevolato di liquidazione dell’imposta. Come espressamente disposto dalla L. n.192/1998, al fine di poter accedere alle agevolazioni prevista ai fini Iva, il contratto di
subfornitura deve essere stipulato:
  • in forma scritta a pena di nullità: tale requisito si realizza anche in presenza di uno scambio di fax o per mezzo di altri strumenti telematici;
  • con indicazione specifica e precisa del prezzo pattuito;
  • con indicazione dei requisiti specifici del bene o del servizio richiesti al committente;
  • con indicazione dei termini e delle modalità di consegna, nonché dei termini e delle modalità di consegna e di collaudo.
L’impresa subfornitrice può eseguire due tipologie di attività:
  • lavorazioni su beni di proprietà della ditta committente;
  • fornitura di prodotti o di servizi, rispettivamente destinati ad essere incorporati o ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, sempre in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.
Secondo quanto disposto dal co. 5 dell’art. 74 del d.P.R. n.633/72, come detto aggiunto dall’art. 8 della L. n.192/98, in presenza di determinate condizioni, il
versamento dell’imposta può essere eseguito con cadenza
trimestrale, senza applicazione di interessi o maggiorazioni. Le condizioni richieste sono le seguenti: l’operazione derivi da un
contratto di subfornitura redatto per iscritto, e il pagamento al subfornitore avvenga, in base alle pattuizioni contrattuali, in un momento successivo alla consegna del bene o all’esecuzione della prestazione. La
ratio della disposizione riportata è evidente: consentire a quei soggetti che si trovano in una posizione contrattuale debole, e che pertanto faticano a negoziare dei termini di pagamento brevi, di poter posticipare il versamento dell’Iva derivante dalle operazioni rientranti nella subfornitura, a
prescindere dal
volume d’affari del soggetto, e senza pagamento di alcun onere aggiuntivo (nella fattispecie l’1% normalmente richiesto ai contribuenti trimestrali). Tuttavia, è bene sottolineare che il contribuente deve prestare particolare attenzione all’ambito applicativo dell’art. 74, co.5, del d.P.R. n.633/72. A tale proposito, è intervenuta anche l’Amministrazione Finanziaria, che con la
circolare n.45/E/99, ha fornito i seguenti chiarimenti:
  • il versamento con cadenza trimestrale riguarda solamente l’Iva relativa ai rapporti contrattuali inquadrabili nel contratto di subfornitura;
  • il subfornitore non può a sua volta avvalersi di altri subfornitori, a meno che non vi sia stata espressa autorizzazione del committente per una quota non superiore al 50%, salvo deroga tra le parti;
  • non rientrano nell’agevolazione eventuali acconti o anticipi parziali di pagamento percepiti prima della consegna dei beni o della comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione;
  • i versamenti sono effettuati senza alcuna maggiorazione anche da parte dei contribuenti trimestrali di cui all’art. 33 del d.P.R. n.633/72.
Dal punto di vista operativo, la gestione della
liquidazione periodica deve essere eseguita con particolare attenzione. Infatti, se non vi sono particolari problemi per l’impresa che svolge esclusivamente operazioni rientranti nell’ambito della subfornitura, in quanto l’intera Iva è versata con cadenza periodica, per le
imprese “miste”, ossia per le imprese che effettuano operazioni sia nell’ambito di contratti di subfornitura, sia riconducibili ad altri rapporti, è necessario procedere come segue:
  • liquidazione in via ordinaria ed unitaria dell’imposta del mese;
  • sommatoria dell’imposta a debito relativa alle operazioni di subfornitura.
Si segnala, infine, che come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella citata circolare n.45/E/99, i
subfornitori che intendono avvalersi dell’agevolazione in esame
non hanno alcun
obbligo di comunicazione, né in sede di inizio attività (o variazione dati ex art. 35 del d.P.R. n.633/72), né in sede di dichiarazione annuale.