30 Dicembre 2022

Aspetti fiscali e finanziari della comunità energetica rinnovabile (c.d. “CER”)

di Carla De Luca
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Valutazione economica e struttura finanziaria dell’investimento

La struttura finanziaria dell’investimento dipende dal tipo di investitore coinvolto.

Il piano finanziario di un progetto di CER si articola su due livelli:

  1. Sicuramente il primo livello da analizzare in un piano finanziario di un progetto di CER è legato al rapporto tra gli attori coinvolti (interni o esterni alla CER), e i flussi di cassa per ciascuno di essi. È, inoltre, opportuno individuare nella fase iniziale le possibili forme di finanziamento e ingaggio dei membri, che variano a seconda dei soggetti coinvolti. Nel caso, ad esempio, di Pubbliche Amministrazioni, project financing (tramite la forma del Partenariato Pubblico Privato – PPP) o schemi di concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici possono essere opzioni perseguibili.

Facendo riferimento alle valorizzazioni economiche, queste vengono corrisposte a soggetti diversi in base al ruolo assunto nell’ambito della CER:

  • l’incentivo esplicito (110 euro/MWh, per 20 anni sull’energia condivisa) e le restituzioni sugli oneri trasmissione/distribuzione (circa 8-9 euro/MWh con tariffe del 2020) sono erogati a favore della CER;
  • il corrispettivo da vendita dell’energia immessa in rete è invece erogato a favore del produttore (di energia rinnovabile);
  • del risparmio in bolletta da autoconsumo fisico (sul posto) è beneficiario l’intestatario del POD di prelievo/immissione. È questo il caso del consumatore-produttore membro della CER.
  1. Il secondo livello da analizzare è quello su come ripartire i proventi ottenuti dalla CER tra i membri. Non ci sono regole predefinite; pertanto, la CER dovrà stilare e approvare al suo interno un regolamento per definire il piano di riparto.

La CER dovrà inoltre individuare fornitori di servizi per l’eventuale gestione di impianti di produzione di sua proprietà, e fornitori di servizi per la gestione della CER stessa.

Si segnala che l’ENEA e il GSE hanno messo a disposizione due strumenti per la valutazione economica delle Comunità di Energia Rinnovabile disponibili ai seguenti link:

 

Flussi di cassa e analisi finanziaria preliminare

L’installazione di un impianto FER nella disponibilità della CER consente di ottenere proventi per:

  • l’intera quantità di energia immessa in rete;
  • la quota di energia condivisa (incentivo esplicito e oneri restituiti).

L’eventuale autoconsumo fisico, ossia l’assorbimento di energia elettrica autoprodotta prima del contatore bidirezionale di immissione/prelievo, costituisce anch’esso un flusso positivo attraverso il mancato prelievo di energia elettrica dalla rete.

Inoltre, tra i benefici economici:

  • non c’è solo il risparmio in bolletta ma sono previsti incentivi per gli investimenti nelle infrastrutture;
  • qualora la produzione sia superiore al consumo, l’energia eccedente potrà essere ceduta al gestore di rete ai prezzi di mercato;
  • infine, con adeguati sistemi di accumulo, i soggetti potranno inserirsi anche nel trading energetico, nella vendita di CO2 e in quello delle colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

 

Aspetti fiscali. Superbonus 110%

In caso di una riqualificazione complessa che comprenda anche alcuni interventi sugli impianti o sull’involucro (identificati come interventi trainanti), è possibile accedere alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) anche per la realizzazione di impianti fotovoltaici (o di sistemi di accumulo) purché l’energia non auto consumata o condivisa sia ceduta al GSE.

Va ricordato, infatti, che l’articolo 119 del Decreto Rilancio disciplina la possibilità di utilizzo anche del superbonus 110% per l’installazione di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili.

Sono agevolati gli investimenti:

  • per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici
  • e contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.

Tra i soggetti beneficiari del superbonus 110%, infatti, ci sono anche le “CER” costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle “configurazioni”, limitatamente alle spese sostenute per impianti a fonte rinnovabile gestiti dai predetti soggetti.

L’articolo 119 del Decreto Rilancio contiene, in particolare, due commi dedicati ai gruppi di autoconsumo:

  • il comma 16-bis che dispone l’utilizzo della detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir per gli impianti rinnovabili gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis D.L 162/2019, fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000;
  • il comma 16-ter che prevede la possibilità di utilizzare il bonus 110% per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, da applicare alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW.

Per le spese riferite alla quota eccedente 20 kW (e, comunque, fino a 200 kW) spetta la detrazione del 50% di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir.

Il limite massimo di spesa complessivo è comunque pari a euro 96.000,00 riferito all’intero impianto.

Per l’individuazione dei limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da detti impianti incentivati si deve fare riferimento al Decreto MISE 16.09.2020.

La detrazione è comunque riconosciuta su un importo massimo di spesa non superiore a euro 48.000,00, considerando una spesa di:

Tra l’altro, il limite di euro 48.000,00 è da intendersi riferito distintamente agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’argomento è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate all’interno della circolare 3/E/2022, in cui ha dedicato un intero paragrafo (1.6) alle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Sul trattamento fiscale delle CER (Iva e Ires) di tariffa premio incentivante, ristoro componenti tariffarie e corrispettivo vendita energia, si rinvia alla Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate 20 gennaio 2022 n. 37Comunità energetiche – Autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili – Trattamento fiscale – Chiarimenti”.

 

Tariffe incentivanti GSE

L’energia elettrica condivisa, pari al minimo, su base oraria, tra l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l’energia elettrica prelevata dai consumatori che rilevano per la configurazione, beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE, a seguito dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione.

L’incentivo (tariffa premio) è riconosciuto sull’energia elettrica condivisa calcolata, così come esplicitato nella delibera 318/2020/R/eel, come il minimo, in ogni ora, tra:

  • la somma dell’energia elettrica effettivamente immessa in rete
  • e la somma dell’energia elettrica prelevata dalla rete per il tramite dei punti di connessione che rilevano ai fini di un gruppo di auto consumatori o di una comunità di energia rinnovabile.

L’eventuale energia elettrica prodotta e auto consumata “in sito” (e quindi non immessa in rete) dal singolo auto consumatore non rientra nel calcolo della quota di energia elettrica incentivata.

Il Decreto del MISE del 16.09.2020 stabilisce le tariffe incentivanti e le relative modalità di accesso.

L’incentivo viene erogato per un periodo di 20 anni, al fine di consentire una adeguata remuneratività degli investimenti.

Il corrispettivo per la vendita dell’energia erogato dal GSE, nella misura in cui l’energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE medesimo, è fiscalmente rilevante, configurando un reddito diverso di cui all’articolo 67, comma 1, lettera i), Tuir.

Il predetto corrispettivo viene erogato con riferimento sia alla energia auto-consumata collettivamente e sia all’energia in eccedenza in quanto non oggetto di autoconsumo collettivo. Pertanto, per quanto concerne i soggetti diversi da quelli che producono reddito d’impresa, quanto affermato nella citata risoluzione relativamente alla rilevanza fiscale del corrispettivo per la vendita di energia attiene necessariamente alla energia eccedente l’autoconsumo istantaneo.

 

Non cumulabilità con il superbonus 110%

Il superbonus 110% non è cumulabile con l’incentivazione del decreto ministeriale, ma vi è comunque la possibilità di accedere al contributo per la valorizzazione dell’energia condivisa previsto da ARERA.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Le Comunità di Energia Rinnovabile sono parte della Missione 2, Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M2C2: energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, Investimento 1.2 “promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo”.