20 Dicembre 2018

Asd senza fattura elettronica

di Fabrizio G. PoggianiSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime di cui alla L. 398/1991 sono esonerate dall’obbligo di emissione della fattura elettronica se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito ricavi derivanti dall’attività commerciale non superiori ad euro 65.000; in caso di superamento di tale soglia, la fattura (elettronica) è emessa dal soggetto committente o cessionario per conto dell’associazione sportiva.

È quanto emerge da una lettura più sistematica delle modifiche apportate dal D.L.  119/2018 – nella versione definitivamente convertita in legge (L. 136/2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18.12.2018) – all’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015, che ha introdotto un nuovo esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica che si aggiunge a quelli già esistenti.

Più nel dettaglio, le novità riguardano le associazioni sportive dilettantistiche che abbiano optato per il particolare regime di cui alla L. 398/1991 che consente alle stesse di agevolare, fino alla soglia di euro 400.000, i proventi che le stesse percepiscono dallo svolgimento di un’attività commerciale (tipicamente da contratti di pubblicità e sponsorizzazione).

In particolare, per ciò che interessa in questa sede, ai fini Iva è previsto che si applichi una detrazione forfettaria pari al 50% dell’Iva addebitata, con la conseguenza l’esercizio della rivalsa dell’imposta consente all’associazione sportiva di trattenere per sé il 50% dell’imposta addebitata alla controparte.

Risulta del tutto evidente come tale norma consenta ai soggetti in questione un ulteriore incentivo all’esercizio dell’opzione in quanto la stessa consente di ottenere un maggior introito in aggiunta a quello riferito al contratto di pubblicità o di sponsorizzazione.

In questo contesto si inseriscono le novità aggiunte dalla legge di conversione del D.L. 119/2018, il cui intento è quello di esonerare le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione di cui alla L. 398/1991 dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, prevedendo quanto segue (nuovo premesso, comma 1, dell’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2005):

  • l’esclusione dall’obbligo di emissione della fattura elettronica se i compensi derivanti dall’esercizio di attività commerciale (per la quale è stata esercitata l’opzione di cui alla 398/1991) conseguiti nell’anno precedente non abbiano superato l’importo di euro 65.000. Ciò significa che le associazioni in questione, che nel 2018 non abbiano superato la predetta soglia di euro 65.000, nel 2019 saranno esonerate dall’obbligo di emissione della fattura elettronica per i proventi commerciali conseguiti per l’intero anno solare, anche se eccedenti l’importo di euro 65.000. Il superamento della soglia, infatti, si riflette sugli obblighi di certificazione relativi all’anno successivo e non a quelli dell’anno in cui si realizza il superamento;
  • l’obbligo di emissione della fattura elettronica, a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, se i compensi derivanti dall’esercizio dell’attività commerciale conseguiti nel 2018 abbiano superato la soglia di 65.000 euro.

In merito a tale ultima situazione, nei giorni scorsi, in attesa di conoscere il testo definitivo delle modifiche, si era ipotizzato che il legislatore volesse introdurre una nuova fattispecie di inversione contabile, privando in tal modo l’associazione della detrazione forfettaria del 50% dell’Iva.

Tuttavia, da una lettura sistematica della norma, ed in attesa di conoscere il pensiero dell’Agenzia, potrebbe ritenersi che, nell’ipotesi di superamento della soglia predetta, la fattura debba essere emessa in formato elettronico dal cessionario o committente (necessariamente soggetto passivo d’imposta) per conto dell’associazione sportiva dilettantistica.

Non si dovrebbe quindi trattare di un’ulteriore ipotesi di inversione contabile (non è stato infatti modificato l’articolo 17 D.P.R. 633/1972 in tema di debitore dell’imposta), bensì di un obbligo di emissione del documento (in formato elettronico) in capo al cessionario o committente per conto dell’associazione ma con addebito dell’imposta nei modi ordinari.

In tal modo verrebbe salvaguardata la detrazione forfettaria del 50% dell’imposta per le associazioni, con conservazione dei vantaggi finanziari di cui si è detto.

Come anticipato, infatti, la ratio della disposizione in esame è di tenere estranei al processo di fatturazione elettronica dei soggetti che per loro natura sono di piccole dimensioni e non strutturati per gestire l’obbligo in questione.

La conferma di quanto descritto viene anche dalla lettura del nuovo premesso, comma 2, all’articolo 1, comma 3, dello stesso D.Lgs. 127/2015, secondo cui gli obblighi di fatturazione (come detto per conto dell’associazione ma in regime ordinario) e di registrazione dei contratti di pubblicità e sponsorizzazione sono adempiuti dalla controparte.

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